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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 35024/2026

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hiesta di XXXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due sentenze (con cui l’istante erastato condannato per reati contro il patrimonio) e ha respinto la medesimaistanza relativa a fatti oggetto di altre due sentenze, la cui condanna siriferiva a reati di resistenza a pubblico ufficiale e altro;Rilevato che in due motivi di ricorso si denunciano la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziandoche la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbetenuto nel dovuto conto lo stato di tossicodipendenza;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questonon sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti -emerge che tali reati sono stati commessi con modalità diverse e lecondotte sono eterogenee (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1,n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò anche considerato chelo stato di tossicodipendenza, come espressamente evidenziato dal giudicedell’esecuzione (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata), non costituisce dasolo, in assenza di altri indici, un criterio sufficiente al fine delriconoscimento della continuazione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiesta di XXXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due sentenze (con cui l’istante erastato condannato per reati contro il patrimonio) e ha respinto la medesimaistanza relativa a fatti oggetto di altre due sentenze, la cui condanna siriferiva a reati di resistenza a pubblico ufficiale e altro;Rilevato che in due motivi di ricorso si denunciano la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziandoche la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbetenuto nel dovuto conto lo stato di tossicodipendenza;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questonon sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti -emerge che tali reati sono stati commessi con modalità diverse e lecondotte sono eterogenee (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1,n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò anche considerato chelo stato di tossicodipendenza, come espressamente evidenziato dal giudicedell’esecuzione (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata), non costituisce dasolo, in assenza di altri indici, un criterio sufficiente al fine delriconoscimento della continuazione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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