CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36473/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze divenute irrevocabili: 1) sentenza emessa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Catania, in forza della quale il Musumeci risultava condannato per il reato di riciclaggio commesso fra il 15 febbraio e il 7 maggio 2008; 2) sentenza emessa il 7 giugno 2017 dalla Corte di appello di Catania, in forza della quale il Musumeci risultava condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 3) sentenza emessa il 26 febbraio 2009 dalla Corte di appello di Catania, in forza della quale il Musumeci risultava condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione limitatamente ai reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Catania il 7 giugno 2017 e il 26 febbraio 2009, rideterminava la pena complessiva per tali reati e rigettava l'istanza per il resto. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per la parte in cui ha negato l'estensione del vincolo della continuazione al suddetto reato di riciclaggio, commesso fra il 15 febbraio e il 7 maggio 2008, giudicato con la sentenza emessa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Catania. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare parzialmente l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione nella misura più ampia invocata nell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati esaminati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, spiegando che l'eterogeneità del suddetto reato di riciclaggio commesso fra il 15 febbraio e il 7 maggio 2008, malgrado la sovrapponibilità del tempo di commissione di tale reato rispetto agli altri esaminati nell'istanza, non consente di ritenere che il Musumeci lo abbia commesso nell'ambito di un unico progetto criminoso elaborato ab origine. Il giudice dell'esecuzione ha aggiunto che, più che di un unitario progetto criminoso, si è in presenza di una spiccata proclività a delinquere, indicativa di abitualità sintomatica dell'instaurazione di un «sistema di vita» improntato a sostenersi con i proventi dell'attività delittuosa, mentre non depone in senso contrario quanto dedotto dalla difesa circa il fatto che tutti i reati indicati nell'istanza siano stati commessi nell'interesse e Per conto dell'associazione criminosa giudicata con la sentenza sopra indicata emessa il 7 giugno 2017 dalla Corte di appello di Catania. 1.2. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa' sede, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso.i