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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37916/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 21600 deliberata il 22/06/2020, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste - rilevata l'insussistenza delle condotte di collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen. - aveva dichiarato inammissibile il reclamo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ausilio avverso il decreto del 20/08/2018 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio proposta dallo stesso D'Ausilio.

La sentenza della Prima Sezione muoveva dalla considerazione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità parziale dell'art. 4-bis, primo comma, Ord. Pen. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo Ord. Pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti (Corte cost., sent. n. 253 del 2019).

Osservava la Prima Sezione che «dopo la cennata declaratoria di incostituzionalità, a partire dall'eventuale richiesta di un beneficio penitenziario da parte di un detenuto che presenti la suddetta posizione giuridica, il magistrato di sorveglianza adito è tenuto a verificare se egli abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen., se la sua collaborazione sia impossibile o inesigibile ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen. ovvero se, pur non avendo collaborato e non essendo impossibile o inesigibile la sua collaborazione, possa comunque ritenersi, alla stregua di altri indici espressamente richiamati dalla Corte costituzionale, che egli non mantenga alcun collegamento con la criminalità organizzata o che, comunque, non vi sia alcun pericolo di un ripristino degli stessi.

Tale valutazione, da operarsi mediante una efficace interlocuzione con tutte le autorità competenti (quali, in primo luogo, il Procuratore nazionale antimafia e la Direzione distrettuale antimafia del luogo di commissione del reato), deve tenere conto del contesto sociale in cui il condannato sarebbe autorizzato a rientrare, sia pur temporaneamente, e fermo restando, altresì, un preciso onere di allegazione da parte del soggetto interessato, pure richiamato dalla Corte costituzionale, in relazione alla rottura dei legami con il contesto criminale di provenienza».

2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con ordinanza deliberata in data 01/12/2020, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, osservando, per un verso, che il condannato non ha assolto al proprio onere di allegazione avente ad oggetto l'esclusione sia dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia del pericolo del loro ripristino e, per altro verso, che risulta inidonea a superare la preclusione legislativa la documentazione prodotta relativa alla frequentazione universitaria del condannato.

3. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia violazione di legge, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.

Erroneamente il Tribunale di sorveglianza sostiene che il condannato si trova in espiazione per reati tutti aggravati dall'art. 7 di. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

I. 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.), in quanto solo il reato di detenzione illegale di armi era aggravato dalla predetta circostanza, sicché si chiede l'acquisizione della copia integrale della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 28/11/2005.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui sostiene che il superamento della presunzione di sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata è escluso dal rilievo che l'interessato non ha chiesto, né dedotto di voler collaborare con la giustizia.

Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui sostiene che il condannato non ha dato prova per l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile.

Il quarto motivo denuncia contraddittorietà della motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata argomenta in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione circa l'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, laddove D'Ausilio è detenuto da circa venti anni e non può disporre di alcuna documentazione, né ha accesso ad atti processuali stante la sottoposizione al regime ex art. 41-bis Ord. Pen., tanto più che è già documentata la circostanza che, all'atto della precedente evasione, D'Ausilio non riprese contatti con la criminalità organizzata, pur potendovi accedere.

4. Con requisitoria scritta del 20/07/2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico.

Il motivo, in buona sostanza, denuncia un travisamento probatorio, sottraendosi, però, agli oneri di allegazione previsti per la denuncia di siffatto vizio ed anzi sollecitando a questa Corte l'inammissibile attivazione di iniziative istruttorie.

3. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Come si evince univocamente dalla sentenza di annullamento, all'esito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, l'accesso ai permessi premio è subordinato a tre, alternative, condizioni, ossia alla verifica da parte del magistrato di sorveglianza che il condannato «abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen.», ovvero che «la sua collaborazione sia impossibile o inesigibile ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen.», ovvero - in ciò consistendo il novum introdotto dalla pronuncia del giudice delle leggi - che «egli non mantenga alcun collegamento con la criminalità organizzata o che, comunque, non vi sia alcun pericolo di un ripristino degli stessi».

L'ordinanza impugnata ha doverosamente operato, con esito negativo, le due prime verifiche, soffermandosi quindi sulla terza; il che rende ragione della manifesta infondatezza dei motivi.

4. Anche il quarto motivo è inammissibile.

L'onere di allegazione in capo al condannato è espressamente indicato - oltre che dalla sentenza di annullamento, vincolante per il giudice del rinvio - dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, lì dove afferma che «di entrambi tali elementi - esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro rispristino - grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione».

L'ulteriore deduzione relativa alla condotta tenuta in occasione di un'evasione è del tutto aspecifica e, peraltro, il ricorrente neppure deduce di averla devoluta ai giudici di sorveglianza, implicando, comunque, apprezzamenti di merito preclusi a questa Corte di legittimità.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 21600 deliberata il 22/06/2020, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste - rilevata l'insussistenza delle condotte di collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen. - aveva dichiarato inammissibile il reclamo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ausilio avverso il decreto del 20/08/2018 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio proposta dallo stesso D'Ausilio. La sentenza della Prima Sezione muoveva dalla considerazione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità parziale dell'art. 4-bis, primo comma, Ord. Pen. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo Ord. Pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti (Corte cost., sent. n. 253 del 2019). Osservava la Prima Sezione che «dopo la cennata declaratoria di incostituzionalità, a partire dall'eventuale richiesta di un beneficio penitenziario da parte di un detenuto che presenti la suddetta posizione giuridica, il magistrato di sorveglianza adito è tenuto a verificare se egli abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen., se la sua collaborazione sia impossibile o inesigibile ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen. ovvero se, pur non avendo collaborato e non essendo impossibile o inesigibile la sua collaborazione, possa comunque ritenersi, alla stregua di altri indici espressamente richiamati dalla Corte costituzionale, che egli non mantenga alcun collegamento con la criminalità organizzata o che, comunque, non vi sia alcun pericolo di un ripristino degli stessi. Tale valutazione, da operarsi mediante una efficace interlocuzione con tutte le autorità competenti (quali, in primo luogo, il Procuratore nazionale antimafia e la Direzione distrettuale antimafia del luogo di commissione del reato), deve tenere conto del contesto sociale in cui il condannato sarebbe autorizzato a rientrare, sia pur temporaneamente, e fermo restando, altresì, un preciso onere di allegazione da parte del soggetto interessato, pure richiamato dalla Corte costituzionale, in relazione alla rottura dei legami con il contesto criminale di provenienza». 2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con ordinanza deliberata in data 01/12/2020, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, osservando, per un verso, che il condannato non ha assolto al proprio onere di allegazione avente ad oggetto l'esclusione sia dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia del pericolo del loro ripristino e, per altro verso, che risulta inidonea a superare la preclusione legislativa la documentazione prodotta relativa alla frequentazione universitaria del condannato. 3. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia violazione di legge, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Erroneamente il Tribunale di sorveglianza sostiene che il condannato si trova in espiazione per reati tutti aggravati dall'art. 7 di. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.), in quanto solo il reato di detenzione illegale di armi era aggravato dalla predetta circostanza, sicché si chiede l'acquisizione della copia integrale della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 28/11/2005. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui sostiene che il superamento della presunzione di sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata è escluso dal rilievo che l'interessato non ha chiesto, né dedotto di voler collaborare con la giustizia. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui sostiene che il condannato non ha dato prova per l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile. Il quarto motivo denuncia contraddittorietà della motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata argomenta in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione circa l'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, laddove D'Ausilio è detenuto da circa venti anni e non può disporre di alcuna documentazione, né ha accesso ad atti processuali stante la sottoposizione al regime ex art. 41-bis Ord. Pen., tanto più che è già documentata la circostanza che, all'atto della precedente evasione, D'Ausilio non riprese contatti con la criminalità organizzata, pur potendovi accedere. 4. Con requisitoria scritta del 20/07/2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Il motivo, in buona sostanza, denuncia un travisamento probatorio, sottraendosi, però, agli oneri di allegazione previsti per la denuncia di siffatto vizio ed anzi sollecitando a questa Corte l'inammissibile attivazione di iniziative istruttorie. 3. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Come si evince univocamente dalla sentenza di annullamento, all'esito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, l'accesso ai permessi premio è subordinato a tre, alternative, condizioni, ossia alla verifica da parte del magistrato di sorveglianza che il condannato «abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen.», ovvero che «la sua collaborazione sia impossibile o inesigibile ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen.», ovvero - in ciò consistendo il novum introdotto dalla pronuncia del giudice delle leggi - che «egli non mantenga alcun collegamento con la criminalità organizzata o che, comunque, non vi sia alcun pericolo di un ripristino degli stessi». L'ordinanza impugnata ha doverosamente operato, con esito negativo, le due prime verifiche, soffermandosi quindi sulla terza; il che rende ragione della manifesta infondatezza dei motivi. 4. Anche il quarto motivo è inammissibile. L'onere di allegazione in capo al condannato è espressamente indicato - oltre che dalla sentenza di annullamento, vincolante per il giudice del rinvio - dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, lì dove afferma che «di entrambi tali elementi - esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro rispristino - grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione». L'ulteriore deduzione relativa alla condotta tenuta in occasione di un'evasione è del tutto aspecifica e, peraltro, il ricorrente neppure deduce di averla devoluta ai giudici di sorveglianza, implicando, comunque, apprezzamenti di merito preclusi a questa Corte di legittimità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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