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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26981/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'avvenuto decorso del termine prescrizionale dell'unico reato per un è intervenuta condanna - quello di cui all'art. 13, comma 13, T.u.

Imm.

Va premesso che, in ragione del carattere permanente del reato (Sez. 1, n. 35197 del 06/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280054 - 01) la data di consumazione va individuata nel 27 agosto 2014 e che la riconosciuta recidiva specifica, reiterata ed infra quinquennale, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01).

I Il termine di prescrizione è pertanto di anni 11 mesi 1 giorni 10 : pena edittale massima 4 anni di reclusione, aumentata di anni 2 mesi 8 per la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. ed ulteriormente aumentata di 4 anni e 5 mesi per effetto dell'interruzione.

Di conseguenza la data ultima di prescrizione è il 7 ottobre 2025.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'avvenuto decorso del termine prescrizionale dell'unico reato per un è intervenuta condanna - quello di cui all'art. 13, comma 13, T.u. Imm. Va premesso che, in ragione del carattere permanente del reato (Sez. 1, n. 35197 del 06/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280054 - 01) la data di consumazione va individuata nel 27 agosto 2014 e che la riconosciuta recidiva specifica, reiterata ed infra quinquennale, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01). I Il termine di prescrizione è pertanto di anni 11 mesi 1 giorni 10 : pena edittale massima 4 anni di reclusione, aumentata di anni 2 mesi 8 per la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. ed ulteriormente aumentata di 4 anni e 5 mesi per effetto dell'interruzione. Di conseguenza la data ultima di prescrizione è il 7 ottobre 2025. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R
Sentenza Cassazione n. 26981/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris