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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16638/2022

Testo disponibile della fonte

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INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 4092/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] – rep. n. 38028 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente – F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4092/2017 Numero sezionale 1779/2022 Numero di raccolta generale 16638/2022 avverso la sentenza n. 1471/2016 della Corte d’appello di PalermoData pubblicazione 23/05/2022 del 28/7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Agrigento, con decreto in data 18 settembre 2008, ingiungeva all’AUSL n. 1 di Agrigento di pagare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 13.115,04 per prestazioni rese nel mese di maggio 2008.

2. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 15 ottobre 2010, rigettava l’opposizione proposta avverso tale decreto dall’AUSL n. 1 di Agrigento, ritenendo inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall’opposto.

3. La Corte d’appello di Palermo, a seguito dell’impugnazione presentata in via principale dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e in via incidentale condizionata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], constatava in primo luogo l’avvenuto pagamento, da parte dell’appellante in favore dell’appellato, della somma di € 7.545,32 per prestazioni rese nel maggio 2008, con la conseguente necessità di provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Registrava, rispetto alla differenza dovuta sul budget mensile di maggio 2008 (pari a € 1.583,52), che l’Azienda sanitaria ne aveva chiesto la compensazione con l’ammontare delle somme corrisposte in eccesso per l’anno 2007 e chieste in restituzione in via riconvenzionale (pari a € 4.793,86), residuando così un credito in favore dell’appellante di € 3.210,34.

Rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] di Analisi perché gli fosse corrisposto quanto dovuto per extra budget in relazione all’anno 2007 riteneva, alla luce di quanto previsto dagli F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4092/2017 Numero sezionale 1779/2022 Numero di raccolta generale 16638/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 artt. 4 e 5 del decreto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia del 14 dicembre 2007, che l’importo fatturato in eccesso sul budget assegnato (pari a € 49.945,77) dovesse essere ammesso al rimborso per € 24.976,89, all’esito di un abbattimento del 20% sulla prima aliquota e del 75% sulla restante.

Una volta compensate le reciproche ragioni creditorie, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 21.766,55, oltre accessori e spese.

4. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 28 luglio 2016, ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha accolto una domanda riconvenzionale reiterata a mezzo di un appello incidentale che doveva essere considerato inammissibile, dato che era stato proposto tardivamente, in violazione dell’art. 343 cod. proc. civ., con comparsa di risposta depositata (in data 14 ottobre 2010) appena un giorno prima dell’udienza di prima comparizione fissata nell’atto di citazione in appello (per il giorno 15 ottobre 2010).

6. Un simile motivo di impugnazione, prospettando un error in procedendo compiuto dalla Corte di merito, impone a questa Corte, F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4092/2017 Numero sezionale 1779/2022 Numero di raccolta generale 16638/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 quale giudice del fatto processuale, di procedere direttamente all’esame degli atti presenti all’interno del fascicolo di ufficio del grado di appello.

Questo esame ad oggi risulta impedito dalla mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio ad opera della cancelleria del giudice a quo, malgrado il ricorrente abbia presentato richiesta in tal senso ai sensi dell’art. 369, comma 3, cod. proc. civ..

Il ricorso deve quindi essere rinviato a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio indispensabile per la decisione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello a cura della cancelleria di questa Corte.

Così deciso in Roma in data 3 maggio 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 4092/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] – rep. n. 38028 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente – F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4092/2017 Numero sezionale 1779/2022 Numero di raccolta generale 16638/2022 avverso la sentenza n. 1471/2016 della Corte d’appello di PalermoData pubblicazione 23/05/2022 del 28/7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Agrigento, con decreto in data 18 settembre 2008, ingiungeva all’AUSL n. 1 di Agrigento di pagare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 13.115,04 per prestazioni rese nel mese di maggio 2008. 2. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 15 ottobre 2010, rigettava l’opposizione proposta avverso tale decreto dall’AUSL n. 1 di Agrigento, ritenendo inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall’opposto. 3. La Corte d’appello di Palermo, a seguito dell’impugnazione presentata in via principale dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e in via incidentale condizionata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], constatava in primo luogo l’avvenuto pagamento, da parte dell’appellante in favore dell’appellato, della somma di € 7.545,32 per prestazioni rese nel maggio 2008, con la conseguente necessità di provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Registrava, rispetto alla differenza dovuta sul budget mensile di maggio 2008 (pari a € 1.583,52), che l’Azienda sanitaria ne aveva chiesto la compensazione con l’ammontare delle somme corrisposte in eccesso per l’anno 2007 e chieste in restituzione in via riconvenzionale (pari a € 4.793,86), residuando così un credito in favore dell’appellante di € 3.210,34. Rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] di Analisi perché gli fosse corrisposto quanto dovuto per extra budget in relazione all’anno 2007 riteneva, alla luce di quanto previsto dagli F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4092/2017 Numero sezionale 1779/2022 Numero di raccolta generale 16638/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 artt. 4 e 5 del decreto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia del 14 dicembre 2007, che l’importo fatturato in eccesso sul budget assegnato (pari a € 49.945,77) dovesse essere ammesso al rimborso per € 24.976,89, all’esito di un abbattimento del 20% sulla prima aliquota e del 75% sulla restante. Una volta compensate le reciproche ragioni creditorie, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 21.766,55, oltre accessori e spese. 4. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 28 luglio 2016, ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha accolto una domanda riconvenzionale reiterata a mezzo di un appello incidentale che doveva essere considerato inammissibile, dato che era stato proposto tardivamente, in violazione dell’art. 343 cod. proc. civ., con comparsa di risposta depositata (in data 14 ottobre 2010) appena un giorno prima dell’udienza di prima comparizione fissata nell’atto di citazione in appello (per il giorno 15 ottobre 2010). 6. Un simile motivo di impugnazione, prospettando un error in procedendo compiuto dalla Corte di merito, impone a questa Corte, F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4092/2017 Numero sezionale 1779/2022 Numero di raccolta generale 16638/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 quale giudice del fatto processuale, di procedere direttamente all’esame degli atti presenti all’interno del fascicolo di ufficio del grado di appello. Questo esame ad oggi risulta impedito dalla mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio ad opera della cancelleria del giudice a quo, malgrado il ricorrente abbia presentato richiesta in tal senso ai sensi dell’art. 369, comma 3, cod. proc. civ.. Il ricorso deve quindi essere rinviato a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio indispensabile per la decisione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello a cura della cancelleria di questa Corte. Così deciso in Roma in data 3 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P
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