Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 05758/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sulricorso 906 / 20 21 propost i da: Comune di Termoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede in Termoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del Sindaco e legale rappresentanteDr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura alle litiallegata al ricorso , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: CMI NLW56Rl5H273M ; fax : 0874 - 493788) ed elettivamentedomiciliato presso lo studio dello stesso, in Campobasso alla Trav. [OSCURATO:PERSONA] n. 8 ( posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] fallimentare [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Termoli alla SS [OSCURATO:PERSONA] 17 loc. [OSCURATO:PERSONA] snc ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona dei Curatori fallimentari A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] .ssa [OSCURATO:PERSONA] (C .

F. : Intimazione pagamento Tarsu – Rinuncia ricorso [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; pec: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:TELEFONO]), in forza di autorizzazione del Giudice delegato D ott.

D'Alonzo del 28.01.2021, e d elettivamente domiciliata in Campobasso alla [OSCURATO:PERSONA] I n. 5, giusta procura in calceal controricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 231 / 20 2 0 emessa d a l la C T R [OSCURATO:SOCIETA] in data 23/07/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano dinanzi alla CTP di Campobasso ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatole dal Comune di Termoli il 17/12/2015 per il recupero della maggiore TARSU dovuta per le annualità dal 2003 al 2006, rilevando preliminarmente che l'intimazione era riferibile ad un prodromico avviso di accertamento concernente la differenza tra la superficie dello stabilimento dichiarata e quella accertata, definito con sentenza n. 153/3/2011 che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto accordo transattivo tra le parti.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello del Comune, la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] rigettava il gravame, affermando che la sentenza di estinzione per cessata materia del contendere con la quale era stato definito il giudizio avente ad oggetto il prodromico avviso di accertamento rappresentava una pronuncia che acquistava efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale, con la conseguenza che restava preclusa la possibilità di notificare l'ingiunzione di pagamento relativa all'avviso di accertamento n. 999999192 del 19/05/2006 di importo pari ad € 998.549,78 notificato allo Zuccherificio il 22/05/2006 in quanto lo stesso, regolarmente opposto, era stato definito dalla Commissione Tributaria adita con sentenza non opposta nei termini e, quindi, definitiva con effetto di giudicato tra le parti.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Termoli sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, secondo comma, e 48 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, posta alla basedella sentenza della CTP di Campobasso, a definizione del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento poi sfociato nella ingiunzione di pagamento impugnata, faceva riferimento all'individuazione da parte dei difensori di "termini di accordo che dovranno essere ratificati dalle rispettive parti", non indicando, per l’effetto, un accordo già perfezionato.

2. Con atto del 27.12.2022 i difensori delle parti, premesso che nelle more del giudizio era venuta meno la materia del contendere per intervenuto atto di transazione, concordemente hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia, senza alcunastatuizione sulle spese del giudizio.

Con atto di poco precedente del 13.12.2022 il Comune di Termoli, in persona del sindaco, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per essere intervenuta tra le parti una transazione, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., di rinunciare al ricorso, invocando la compensazione integrale delle spese.

I curatori del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. avevano aderito all’istanza sottoscrivendola.

3. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della rescontroversa.

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 906 / 20 21 propost i da: Comune di Termoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede in Termoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del Sindaco e legale rappresentanteDr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura alle litiallegata al ricorso , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: CMI NLW56Rl5H273M ; fax : 0874 - 493788) ed elettivamentedomiciliato presso lo studio dello stesso, in Campobasso alla Trav. [OSCURATO:PERSONA] n. 8 ( posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] fallimentare [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Termoli alla SS [OSCURATO:PERSONA] 17 loc. [OSCURATO:PERSONA] snc ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona dei Curatori fallimentari A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] .ssa [OSCURATO:PERSONA] (C . F. : Intimazione pagamento Tarsu – Rinuncia ricorso [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; pec: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:TELEFONO]), in forza di autorizzazione del Giudice delegato D ott. D'Alonzo del 28.01.2021, e d elettivamente domiciliata in Campobasso alla [OSCURATO:PERSONA] I n. 5, giusta procura in calceal controricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 231 / 20 2 0 emessa d a l la C T R [OSCURATO:SOCIETA] in data 23/07/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano dinanzi alla CTP di Campobasso ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatole dal Comune di Termoli il 17/12/2015 per il recupero della maggiore TARSU dovuta per le annualità dal 2003 al 2006, rilevando preliminarmente che l'intimazione era riferibile ad un prodromico avviso di accertamento concernente la differenza tra la superficie dello stabilimento dichiarata e quella accertata, definito con sentenza n. 153/3/2011 che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto accordo transattivo tra le parti. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello del Comune, la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] rigettava il gravame, affermando che la sentenza di estinzione per cessata materia del contendere con la quale era stato definito il giudizio avente ad oggetto il prodromico avviso di accertamento rappresentava una pronuncia che acquistava efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale, con la conseguenza che restava preclusa la possibilità di notificare l'ingiunzione di pagamento relativa all'avviso di accertamento n. 999999192 del 19/05/2006 di importo pari ad € 998.549,78 notificato allo Zuccherificio il 22/05/2006 in quanto lo stesso, regolarmente opposto, era stato definito dalla Commissione Tributaria adita con sentenza non opposta nei termini e, quindi, definitiva con effetto di giudicato tra le parti. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Termoli sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, secondo comma, e 48 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, posta alla basedella sentenza della CTP di Campobasso, a definizione del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento poi sfociato nella ingiunzione di pagamento impugnata, faceva riferimento all'individuazione da parte dei difensori di "termini di accordo che dovranno essere ratificati dalle rispettive parti", non indicando, per l’effetto, un accordo già perfezionato. 2. Con atto del 27.12.2022 i difensori delle parti, premesso che nelle more del giudizio era venuta meno la materia del contendere per intervenuto atto di transazione, concordemente hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia, senza alcunastatuizione sulle spese del giudizio. Con atto di poco precedente del 13.12.2022 il Comune di Termoli, in persona del sindaco, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per essere intervenuta tra le parti una transazione, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., di rinunciare al ricorso, invocando la compensazione integrale delle spese. I curatori del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. avevano aderito all’istanza sottoscrivendola. 3. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della rescontroversa. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Co
Sentenza Cassazione n. 05758/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris