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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2021

Cassazione n. 28784/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18327-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-C, presso il proprio presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé stesso unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso la sentenza n. 11637/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i l giudizio trae origine dalla opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta nel giudizio di legittimità n. 7542/2009 in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avente ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 18111/2010, con cui è stata cassata la pronuncia di merito, disponendo il rinvio della causa al Giudice di Pace di Roma anche per la regolazione del giudizio di legittimità; - r igettata la predetta opposizione, l’avv ocato Ciano proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giudizio conclusosi con ordinanza n. 20325/2017, che, a sua volta, cassava l’ordinanza e rinviava al Giudice di Pace di Roma avendo il giudice “liquidato forfettivamente il compenso spettante al ricorrente senza che però ci sia alcuna corrispondenza con l’importo indicato nella nota, e ciò non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati.” rinviava anche per le spesedel giudizio di Cassazione; - a ll’esito il giudice del rinvio con sentenza n. 18720/2018, richiamato il principio secondo cui la parcella del difensore deve ritenersi assistita da una presunzione di veridicità e constatato che le spese non erano state versate, ha ritenuto congruo l’importo di € 4.000,00 per il giudizio di legittimità n. 7542/2009, definito con sentenza n. 18111/2020, € 4.000,00 per il giudizio conclusosi con la sentenza di legittimità n. 20325/2017 ed € 1.000,00 per il giudizio di rinvio, detraendo la somma di € 1.115,00 già oggetto del provvedimento del 16.5.2011, ed applicando , infine , la riduzione prevista dall’art. 130 D.P.R. 115/2002; - c on ordinanza n. 33307/2019 questa Corte cassava la sentenza n. 18720/2018 e rinviava ritenendo, per un verso, di accogliere il secondo motivo ravvisando “un’insuperabile contraddittorietà della pronuncia nel punto in cui ha dichiaratamente aderito alla richiesta del difensore per come formulata con il richiamo alla nota specifica, disattendendone immotivamente il contenuto in sede di concreta quantificazione del dovuto”; per altro verso di assorbire il terzo motivo, con il quale lamentava l’applicazione della riduzione ex art. 130 D.P.R. 115/2002 anche ai compensi relativi al giudizio esitato nella pronuncia n. 20325/2017, “dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione del compenso, tenendo conto dei rilievi formulati dalla ricorrente.”; - a ll’esito il giudice del rinvio, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, sulla premessa di essere chiamato a pronunciarsi solo in ordine alla rideterminazione delle spettanze professionali, riteneva conformi alla tariffa forense le somme richieste e, pertanto , condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di € 5.200,00, nulla liquidando per le spese relative al giudizio per mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente; - p er la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi; - i l Ministero della Giustizia non ha svolto at tività difensiva; - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; Considerato che: - c on il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma, 112 e 91 c.p.c., per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto di doversi pronunciare solo in relazione alla rideterminazione delle spettanze professionali dovute per le attività compiute nel procedimento n. 7542/2009, quando, invece, in forza della ragione di assorbimento, avrebbe dovuto provvedere a liquidare nuovamente le spese del giudizio di cassazione n. 2511/2014 e di quello successivo di riassunzione n. 63615/1017. - c on il secondo motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma, 112 e 91 c.p.c., per non aver il giudice di rinvio provveduto a liquidare le spese per il giudizio di legittimità come disposto dalla ordinanza della Corte di cassazione che cassava; - con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del, per non aver il giudice di rinvio condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di riassunzione sulla base del principio di soccombenza, non costituendo grave ed eccezionale ragione la sua mancata costituzione in giudizio; - i l primo e il secondo motivo, da tr attare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. - i l giudice di pace di Roma ha erroneamente ritenuto che, in applicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 33307 del 2019, fosse chiamato a pronunciarsi solo in ordine alla rideterminazione delle spettanze professionali dovute alla ricorrente per le attività compiute nella causa n. 7542/2009, svoltasi innanzi alla Corte di cassazione, Sez.

I civile. - t ale statuizione è manifestatamente errata, essendo evidente che i motivi di ricorso ritenuti assorbiti in sede di legittimità (e quindi non esaminati in quella sede) devono essere esaminati in sede di rinvio se ivi riproposti, cosicché incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente sottoposta al suo esame. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010) - i nvero, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio. (Sez. 2 -, Sentenza n. 28751 del 30/11/201v., in tal senso, anche Cass. n. 11767 del 1990 e Cass. n. 18677 del 2011). - n e segue che, nel caso di specie, il giudicante è incorso in un’omessa pronuncia avendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sede di riassunzione del giudizio innanzi all’Ufficio del Giudice di pace di Roma, chiesto, oltre alla rideterminazione delle spettanze professionali dovute alla ricorrente per le attività compiute nel giudizio n. 7542/2009, di rideterminare le spese legali già liquidate per il giudizio di cassazione n.r.g. 2511/2014 e per quello in riassunzione n.

RG. 63615/2 017, escluse la decurtazione ex art. 130 D.P.R. 115/2002, con condanna del Ministero al pagamento del dovuto; nonché di liquidare i compensi e le spese relative al giudizio di cassazione, con la conseguente pronuncia di condanna. - i nvero, in materia di spes e processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020) - dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso per le ragioni anzidette, ne segue l’assorbimento del terzo motivo; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere accolto; - la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18327-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-C, presso il proprio presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé stesso unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso la sentenza n. 11637/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i l giudizio trae origine dalla opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta nel giudizio di legittimità n. 7542/2009 in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avente ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 18111/2010, con cui è stata cassata la pronuncia di merito, disponendo il rinvio della causa al Giudice di Pace di Roma anche per la regolazione del giudizio di legittimità; - r igettata la predetta opposizione, l’avv ocato Ciano proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giudizio conclusosi con ordinanza n. 20325/2017, che, a sua volta, cassava l’ordinanza e rinviava al Giudice di Pace di Roma avendo il giudice “liquidato forfettivamente il compenso spettante al ricorrente senza che però ci sia alcuna corrispondenza con l’importo indicato nella nota, e ciò non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati.” rinviava anche per le spesedel giudizio di Cassazione; - a ll’esito il giudice del rinvio con sentenza n. 18720/2018, richiamato il principio secondo cui la parcella del difensore deve ritenersi assistita da una presunzione di veridicità e constatato che le spese non erano state versate, ha ritenuto congruo l’importo di € 4.000,00 per il giudizio di legittimità n. 7542/2009, definito con sentenza n. 18111/2020, € 4.000,00 per il giudizio conclusosi con la sentenza di legittimità n. 20325/2017 ed € 1.000,00 per il giudizio di rinvio, detraendo la somma di € 1.115,00 già oggetto del provvedimento del 16.5.2011, ed applicando , infine , la riduzione prevista dall’art. 130 D.P.R. 115/2002; - c on ordinanza n. 33307/2019 questa Corte cassava la sentenza n. 18720/2018 e rinviava ritenendo, per un verso, di accogliere il secondo motivo ravvisando “un’insuperabile contraddittorietà della pronuncia nel punto in cui ha dichiaratamente aderito alla richiesta del difensore per come formulata con il richiamo alla nota specifica, disattendendone immotivamente il contenuto in sede di concreta quantificazione del dovuto”; per altro verso di assorbire il terzo motivo, con il quale lamentava l’applicazione della riduzione ex art. 130 D.P.R. 115/2002 anche ai compensi relativi al giudizio esitato nella pronuncia n. 20325/2017, “dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione del compenso, tenendo conto dei rilievi formulati dalla ricorrente.”; - a ll’esito il giudice del rinvio, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, sulla premessa di essere chiamato a pronunciarsi solo in ordine alla rideterminazione delle spettanze professionali, riteneva conformi alla tariffa forense le somme richieste e, pertanto , condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di € 5.200,00, nulla liquidando per le spese relative al giudizio per mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente; - p er la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi; - i l Ministero della Giustizia non ha svolto at tività difensiva; - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; Considerato che: - c on il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma, 112 e 91 c.p.c., per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto di doversi pronunciare solo in relazione alla rideterminazione delle spettanze professionali dovute per le attività compiute nel procedimento n. 7542/2009, quando, invece, in forza della ragione di assorbimento, avrebbe dovuto provvedere a liquidare nuovamente le spese del giudizio di cassazione n. 2511/2014 e di quello successivo di riassunzione n. 63615/1017. - c on il secondo motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma, 112 e 91 c.p.c., per non aver il giudice di rinvio provveduto a liquidare le spese per il giudizio di legittimità come disposto dalla ordinanza della Corte di cassazione che cassava; - con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del, per non aver il giudice di rinvio condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di riassunzione sulla base del principio di soccombenza, non costituendo grave ed eccezionale ragione la sua mancata costituzione in giudizio; - i l primo e il secondo motivo, da tr attare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. - i l giudice di pace di Roma ha erroneamente ritenuto che, in applicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 33307 del 2019, fosse chiamato a pronunciarsi solo in ordine alla rideterminazione delle spettanze professionali dovute alla ricorrente per le attività compiute nella causa n. 7542/2009, svoltasi innanzi alla Corte di cassazione, Sez. I civile. - t ale statuizione è manifestatamente errata, essendo evidente che i motivi di ricorso ritenuti assorbiti in sede di legittimità (e quindi non esaminati in quella sede) devono essere esaminati in sede di rinvio se ivi riproposti, cosicché incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente sottoposta al suo esame. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010) - i nvero, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio. (Sez. 2 -, Sentenza n. 28751 del 30/11/201v., in tal senso, anche Cass. n. 11767 del 1990 e Cass. n. 18677 del 2011). - n e segue che, nel caso di specie, il giudicante è incorso in un’omessa pronuncia avendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sede di riassunzione del giudizio innanzi all’Ufficio del Giudice di pace di Roma, chiesto, oltre alla rideterminazione delle spettanze professionali dovute alla ricorrente per le attività compiute nel giudizio n. 7542/2009, di rideterminare le spese legali già liquidate per il giudizio di cassazione n.r.g. 2511/2014 e per quello in riassunzione n. RG. 63615/2 017, escluse la decurtazione ex art. 130 D.P.R. 115/2002, con condanna del Ministero al pagamento del dovuto; nonché di liquidare i compensi e le spese relative al giudizio di cassazione, con la conseguente pronuncia di condanna. - i nvero, in materia di spes e processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020) - dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso per le ragioni anzidette, ne segue l’assorbimento del terzo motivo; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere accolto; - la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presen
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