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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 16704/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7938/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro PUMA ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5017/07/22 depositata il 16/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 5017/07/22 del 16/12/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2), in sede di rinvio, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 49/07/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di tredici avvisi di rettifica e di dodici atti di contestazione sanzioni;

2. avverso la sentenza della CGT2 ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. Puma Italia s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a nove motivi;

4. ADM depositava controricorso avvero il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. la società contribuente ha presentato due istanze volte ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione della intervenuta definizione agevolata della lite;

2. appare opportuno richiedere chiarimenti ad ADM, che nulla ha dedotto in merito, al fine di verificare l’effettiva definizione della lite;

2.1. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7938/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro PUMA ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5017/07/22 depositata il 16/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 5017/07/22 del 16/12/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2), in sede di rinvio, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 49/07/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di tredici avvisi di rettifica e di dodici atti di contestazione sanzioni; 2. avverso la sentenza della CGT2 ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 3. Puma Italia s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a nove motivi; 4. ADM depositava controricorso avvero il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. la società contribuente ha presentato due istanze volte ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione della intervenuta definizione agevolata della lite; 2. appare opportuno richiedere chiarimenti ad ADM, che nulla ha dedotto in merito, al fine di verificare l’effettiva definizione della lite; 2.1. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 16704/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris