CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1999
Cassazione n. 29345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] (cui 04njzwy) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1999 avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 624-bis cod. pen. perché il delitto non è stato riqualificato da furto in abitazione a furto semplice aggravato, essendo il fatto avvenuto in orario notturno all'interno di uno studio professionale, nel quale non si svolgono atti di natura privata; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato poiché, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabílità del reatoprevisto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (ex aliis, Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); Rilevato che, peraltro, come congruamente evidenziato dalla Corte territoriale, nel disattendere l'analoga doglianza spiegata in sede di gravame, tra i beni sottratti vi erano un orologio, telefoni cellulari e un elettrodomestico, beni che denotavano come lo studio costituisse un'area riservata, inaccessibile a terzi senza il consenso del proprietario, nel quale si svolgevano, non occasionalmente, atti della vita privata; Rilevato che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., nonostante l'irrisorio valore dei beni sottratti; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo generico laddove non si confronta con le congrue argomentazioni con le quali è stato disatteso il relativo motivo di appello evidenziando che il primo episodio ha comportato l'ulteriore danno derivato dalla rottura della maniglia della porta, e il secondo l'asportazione di beni non di scarso valore, oltre a un grave danneggiamento della porta dello studio professionale (pag. 5); [OSCURATO:PERSONA] che, con il terzo motivo, il ricorrente contesta la decisione impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] anche tale motivo manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha al riguardo sottolineato, in modo congruo, gli elementi sfavorevoli a tal fine ostativi, quali il precedente specifico a carico, il grado di pericolosità sociale e la modalità esecutiva de fatti tale da denotare una particolare vis predatoria; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M