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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08865/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 23 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pistoia il 16 luglio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 43 cod. pen.) per difetto di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo eventuale.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata): l'imputato avrebbe dovuto verificare il superamento del limite reddituale stabilito dalla legge, specie a fronte dell'indicazione di un importo molto vicino al predetto limite, ed avrebbe potuto farlo grazie alla convivenza con il fratello, che gli consentiva di verificare agevolmente se detto congiunto lavorava stabilmente e aveva quindi un reddito minimo, anche chiedendo allo stesso l'esibizione di buste paga o del C.U.D., senza invece accontentarsi di una dichiarazione generica proveniente dal fratello.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 23 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pistoia il 16 luglio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 43 cod. pen.) per difetto di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo eventuale. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata): l'imputato avrebbe dovuto verificare il superamento del limite reddituale stabilito dalla legge, specie a fronte dell'indicazione di un importo molto vicino al predetto limite, ed avrebbe potuto farlo grazie alla convivenza con il fratello, che gli consentiva di verificare agevolmente se detto congiunto lavorava stabilmente e aveva quindi un reddito minimo, anche chiedendo allo stesso l'esibizione di buste paga o del C.U.D., senza invece accontentarsi di una dichiarazione generica proveniente dal fratello. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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