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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33191/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO dì GENOVA Lid=ato avviso alle parti; 1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.I.P. presso il tribunale di Genova, del 18 febbraio 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]! Ricardo in relazione ai reati di cui agli arti. 81 cpv., 628, 582, 56 e 624 cod. pen.. (per il solo [OSCURATO:PERSONA]) e 110, 628 e 582 cod. pen. (per entrambi gli imputati). il [OSCURATO:PERSONA] contestava sia la responsabilità che il trattamento sanzionatorio, ma in seguito rinunciava ala ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

L'Ammazzagatti, invece, ricorreva personalmente: anche in questo caso il ricorso è inammissibile in quanto caratterizzato da difetto di legittimazione del ricorrente, essendo stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO dì GENOVA Lid=ato avviso alle parti; 1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.I.P. presso il tribunale di Genova, del 18 febbraio 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]! Ricardo in relazione ai reati di cui agli arti. 81 cpv., 628, 582, 56 e 624 cod. pen.. (per il solo [OSCURATO:PERSONA]) e 110, 628 e 582 cod. pen. (per entrambi gli imputati). il [OSCURATO:PERSONA] contestava sia la responsabilità che il trattamento sanzionatorio, ma in seguito rinunciava ala ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. L'Ammazzagatti, invece, ricorreva personalmente: anche in questo caso il ricorso è inammissibile in quanto caratterizzato da difetto di legittimazione del ricorrente, essendo stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende Così decis
Sentenza Cassazione n. 33191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris