CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RrrENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 19/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 02/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto da ricondursi nell'alveo del favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.). Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto manifestamente infondato. La Corte territoriale, ai fini dell'esclusione della differente fattispecie invocata dalla difesa, risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale la ricettazione può essere integrata da una vasta gamma di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione di altra condotta delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto proprio o di terzi e che, nell'ipotesi di occultamento di cose costituenti provento di reato, la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e invece, nella ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi (Sez. 2, Sentenza n. 10980 del 22/01/2018, Rv. 272370). Al riguardo, ai fini della verifica dell'elemento soggettivo si è fatto riferimento, con motivazione non manifestamente illogica, alla rilevata inverosimiglianza delle generiche giustificazioni fornite dall'imputato trovato in possesso di un bene rubato e al rilievo che non vi sarebbero neppure elementi per escludere che il fantomatico "amico", mandante del trasferimento del veicolo dal luogo appartato in cui era stato lasciato, fosse persona diversa dall'autore del furto. La censura difensiva, invece, finisce per pertanto, pur seppur relativa alla finisce per introdurre seppur in punto di qualificazione una richiesta di rivalutazione e/o lettura alternativa delle fonti di prova estranea al sindacato di legittimità. Infine, si è altresì correttamente evidenziato come la ricettazione prevalga rispetto al reato di cui all'art. 379 cod. pen. che si pone in termini di stretta sussidiarietà. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore D GIOVAb.iI LI EPOSITATc A ANeni_EnsIA CM. R 2022 Il ente IL