CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, tenuto anche conto del principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine che, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso, non erano stato programmati all'atto della sua costituzione o dell'avvenuto ingresso dell'associato (da ultimo, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01); che tale situazione, riscontrata nella specie con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (che è la sola rilevante), è in ricorso oggetto di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il