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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 12520/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19057/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA ( PALERMO ) n. 162/2016depositata il 19/01/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.la società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado resa dalla CTP di Palermo riguardo all’invito di pagamento n.29120109009148872, alle sottese cartelle quattro cartelle affidate alla [OSCURATO:PERSONA] spa in epoca antecedente al 31 dicembre 2010 e agli avvisi di accertamento prodromici;

2. [OSCURATO:PERSONA] spa, il Comune di Canicattì e la Camara di Commercio di Agrigento, rispettivamente emittente dell’intimazione di pagamento e titolari dei crediti per TARSU degli anni 2000, 2001 e 2002 e per diritto camerale dell’anno 2000, ai quali l’intimazione era riferita, rimanevano intimati;

3. con atto in data 24 aprile 2023, la ricorrente, in relazione al fatto che i crediti portati nelle singole cartelle erano d’importo inferiore a mille euro, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendete in applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n.119,convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n 136; considerato che:

1. l’art. 4, comma 1, del d.l. n.119/2018, convertito dalla l. 136/2018 prevede, per quanto interessa, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”;

2. dalla stessa sentenza impugnata risulta che i debiti di cui si discute sono stati iscritti a ruolo in epoca antecedente al 31 dicembre 2010.

La ricorrente ha evidenziato trattarsi di debiti risultanti ciascuno da una cartella di importo inferiore alla soglia dei mille euro.

Ciò posto, alla luce della disposizione normativa sopra indicata, va dichiarata la cessazione della materia del contenderea spese compensate per l’intero giudizio;

3. non vi è luogo ad applicazione dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, trattandosi di disposizione che prevede una misura in senso lato sanzionatoria e come tale applicabile ai soli casi - tipizzati - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità; PQM dichiara cess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19057/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA ( PALERMO ) n. 162/2016depositata il 19/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado resa dalla CTP di Palermo riguardo all’invito di pagamento n.29120109009148872, alle sottese cartelle quattro cartelle affidate alla [OSCURATO:PERSONA] spa in epoca antecedente al 31 dicembre 2010 e agli avvisi di accertamento prodromici; 2. [OSCURATO:PERSONA] spa, il Comune di Canicattì e la Camara di Commercio di Agrigento, rispettivamente emittente dell’intimazione di pagamento e titolari dei crediti per TARSU degli anni 2000, 2001 e 2002 e per diritto camerale dell’anno 2000, ai quali l’intimazione era riferita, rimanevano intimati; 3. con atto in data 24 aprile 2023, la ricorrente, in relazione al fatto che i crediti portati nelle singole cartelle erano d’importo inferiore a mille euro, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendete in applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n.119,convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n 136; considerato che: 1. l’art. 4, comma 1, del d.l. n.119/2018, convertito dalla l. 136/2018 prevede, per quanto interessa, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”; 2. dalla stessa sentenza impugnata risulta che i debiti di cui si discute sono stati iscritti a ruolo in epoca antecedente al 31 dicembre 2010. La ricorrente ha evidenziato trattarsi di debiti risultanti ciascuno da una cartella di importo inferiore alla soglia dei mille euro. Ciò posto, alla luce della disposizione normativa sopra indicata, va dichiarata la cessazione della materia del contenderea spese compensate per l’intero giudizio; 3. non vi è luogo ad applicazione dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, trattandosi di disposizione che prevede una misura in senso lato sanzionatoria e come tale applicabile ai soli casi - tipizzati - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità; PQM dichiara cess
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