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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36000/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 15.12.2020 con cui è stata confermata la decisione del GUP del Tribunale di Palermo del 29.5.2018, emessa all'esito di rito abbreviato, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], per il reato previsto dall'art. 2636 cod. civ., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali si è proceduto separatamente.

Agli imputati è contestata la condotta di illecita influenza sull'assemblea dei soci della società cooperativa a r.l.

L.A.V., per la formazione di maggioranza attraverso atti simulati e fraudolenti (consistiti nella falsificazione del libro dei soci di detta società, retrodatando al 24.11.2014 la data dell'ingresso come soci di alcuni degli imputati), in vista dell'assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui poi, parallelamente, si deliberava l'esclusione dei soci Giangrasso e Pellerito per asseriti inadempimenti e per asserita indegnità, procurandosi il profitto costituito dal pieno controllo della società.

Gli imputati sono stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ed al risarcimento del danno da liquidare alle parti civili costituite, in separata sede.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di censura.

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai ricorrenti ed alla motivazione con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione analoga proposta con l'impugnazione di merito.

La difesa rileva che gli imputati, in una fase antecedente a quella della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare celebrata il 21.11.2017, avevano eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia.

Nonostante ciò, come attestato dalle schermate pec prodotte dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica dell'avviso di cui all'art. 419 cod. proc. pen. era stata effettuata al difensore solT.anto in proprio e non anche quale domiciliatario dei propri assistiti.

L'eccezione era stata già accolta dal giudice per l'udienza preliminare che aveva disposto il rinvio ad altra udienza del 6.2.2018 ed una nuova notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio agli imputati.

Tuttavia, tali successive notifiche effettuate al difensore anche quale domiciliatario recavano in allegato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio ma non il verbale dell'udienza celebrata il giorno 21.11.2017, in cui era stato disposto il rinvio al 6.2.2017.

La Corte territoriale ha ritenuto che da tale omessa notifica non derivasse alcuna nullità, poiché all'udienza di rinvio era presente il difensore di fiducia degli imputati, che aveva avuto piena cognizione del rinvio ed anzi aveva sollevato l'eccezione preliminare che aveva dato luogo al rinvio stesso.

Inoltre, la Corte ha voluto superare la stessa decisione del GUP sostenendo che anche la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare fosse stata validamente effettuata al difensore di fiducia, disinteressandosi della questione che tale notifica fosse avvenuta solo "in proprio" e non quale domiciliatario, mentre invece la stessa giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata (Sez. 2, n.887 del 17/1/2019) ritiene valida la notifica di una sola copia degli atti notificati al difensore domiciliatario, purchè venga indicata in indirizzo la doppia qualità in cui egli li riceve.

2.2. La seconda censura dedotta evidenzia nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 568, comma quarto, cod. proc, pen. ed all'art. 159 cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe errato nel rigettare il motivo di impugnazione dell'ordinanza adottata dal giudice di primo grado nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha sospeso i termini di prescrizione anche per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rinvio disposto nei loro confronti non rientrasse in una delle ipotesi di cui all'art. 159 cod. pen. (poiché collegato all'omessa notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen.), sostenendone l'irrilevanza sul computo dei termini di prescrizione.

2.3. La terza ragione di ricorso ha eccepito violazione di legge e viz o di motivazione della sentenza impugnata, per travisamento della prova e motivazione apparente od a tratti illogica quanto all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, basata sull'ingiusto profitto che avrebbero conseguito gli imputati, acquisendo il pieno controllo della società, ottenuto a seguito dell'estromissione dei soci Giangrasso e Pellerito (che, secondo l'erronea prospettazione della sentenza, sarebbe stata deliberata nel corso dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), laddove tale estromissione non è mai avvenuta.

In particolare, si sarebbe travisato l'intervento del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha convocato detta assemblea dei soci proprio aderendo alla richiesta delle parti civili Giangrasso e Pellerito, si sarebbero anche erroneamente interpretati i risultati della relazione del consulente del pubblico ministero, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che non ha inteso coinvolgere gli imputati nella condotta così come contestata; non sarebbe mai stato acquisito il pieno controllo della società cooperativa da parte dei coimputati, poiché Pellerito e Giangrasso non hanno mai perso la loro qualifica di soci, tanto che nessuna loro esclusione è stata mai annotata nella copia del libro sociale ricostruito da [OSCURATO:PERSONA]: le stesse citate parti civili non si sono rivolte al giudice civile per impugnare la loro estromissione ma soltanto per impugnare la nomina del nuovo amministratore deliberata nel corso dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.4. Infine, una quarta censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti, a fronte di una condotta isolata, quasi di tenore civilistico, valorizzando in chiave negativa e con un'eco etica la violazione dell'obbligo di lealtà dei rapporti tra soggetti che hanno intrapreso un programma imprenditoriale comune.3.

Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso_

3.1. Il difensore degli imputati ha depositato memorie di replica alla requisitoria scritta del PG, in relazione al primo ed al terzo motivo di ricorso, ribadendone la prospettiva ed evidenziando l'erroneità di quella del PG.

3.2. Le parti civili hanno depositato conclusioni articolate e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna degli imputati alla rifusione di 20.770,21 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.

2. Il primo motivo, di ordine processuale, è inammissibile.

Anzitutto, è necessario chiarire che, al fine di verificare le eccezioni di nullità in tale motivo proposte, può prescindersi dalla questione relativa a se il rinvio, disposto all'udienza preliminare del 21 novembre 2017 (per l'udienza del 6 febbraio 2018) andasse o meno stabilito, sul presupposto che la notifica dell'avviso per l'udienza fosse stata eseguita, benchè in unica copia, al difensore anche nella veste di domiciliatario dei ricorrenti ovvero solo nella sua veste di patrocinatore (sul tema, che afferisce pacificamente ad una mera irregolarità e non ad un'ipotesi di nullità, cfr. Sez. 2, n. 19277 del 13/4/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916; Sez. 2, n. 50976 del 17/9/2015, Petrarca, Rv. 265759; Sez. 1, n. 14012 del 7/3/2008, Petrisor, Rv. 240138; nonché Sez. 2, n. 8887 del 17/1/2019, Sabattini, Rv. 276528; Sez. 1, n. 12309 del 29/1/2018, Viggiani, Rv. 272313, che hanno ampliato le ragioni della tesi che sostiene la legittimità dell'invio dell'atto di citazione per l'udienza in unica copia al difensore domiciliatario con esplicito riguardo alle notifiche via pec).

Ed infatti, anche a voler ammettere quanto sostiene la difesa, e cioè che la nullità sussistesse, poiché la notifica via pec dell'avviso per l'udienza preliminare era stata effettuata al difensore non indicandone la sua qualità di domiciliatario dei ricorrenti, questa è stata già sanata attraverso il rinvio disposto dal giudice dell'udienza preliminare per la successiva data fissata al 6.2.2018, in accoglimento proprio delle ragioni eccepite dalla difesa.

Dunque, non vi è questione di nullità che attenga a tale aspetto, già sanato in sede di udienza preliminare.

Quanto alla legittimità della notifica ai ricorrenti della citazione per l'udienza di rinvio, che, pur nel resto completa, mancherebbe dell'allegazione cli copia del verbale contenente la data del rinvio, appare corretta - anche rispetto agli insegnamenti di Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - l'impostazione della Corte d'Appello, che ha valorizzato la presenza del difensore in udienza, il 21.11.2017, quale legale che rappresentava ed assisteva entrambi i ricorrenti e che, pertanto, ha potuto direttamente essere destinatario dell'informazione relativa al rinvio, in accoglimento della sua stessa eccezione di nullità.

Ed anche a voler ammettere la sussistenza di una qualche violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica stessa - giammai, infatti, potrebbe ragionarsi in termini di nullità assoluta in una simile ipotesi, che non attiene né ad un'omessa notifica né ad una notifica che, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato - essa si atteggerebbe nelle forme, al più, di una nullità a regime intermedio, sanata dalla mancata eccezione all'udienza di rinvio da parte del difensore, che nulla ha osservato al riguardo neppure nel motivo di ricorso proposto dinanzi al Collegio.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, a monte, privo di interesse.

Infatti, i ricorrenti deducono la violazione delle regole processuali che sovrintendono al meccanismo di sospensione della prescrizione senza evidenziare I decorso del termine relativo e l'estinzione del reato per tale causa; la prescrizione del reato, peraltro, si collocherebbe al 13 ottobre 2022, a prescindere da qualsiasi periodo di sospensione dei termini, di cui, dunque, non è necessario tener conto nel giudizio di legittimità.

In ogni caso, qualsiasi illegittima statuizione relativa alla sospensione dei termini di prescrizione, visti i caratteri predeterminati normativamente della dichiarazione di sospensione, non avrebbe conseguenze, poiché l'illegittima disposizione del giudice non può avere effetti negativi per l'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 47160 del 22/10/2019, Monticone, Rv. 277893).

4. Non è fondato il terzo motivo di ricorso.

4.1. Il reato previsto dall'art. 2636 cod. civ. - contestato ai ricorrenti nelle forme della condotta di illecita influenza sull'assemblea dei soci della società cooperativa a r.l.

L.A.V., per la formazione di maggioranza attraverso atti simulati e fraudolenti (consistiti nella falsificazione del libro dei soci di detta società, retrodatando al 24.11.2014 la data dell'ingresso come soci di alcuni degli imputati), in vista dell'assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui poi, parallelamente, si deliberava l'esclusione dei soci Giangrasso e Pellerito per asseriti inadempimenti e per asserita indegnità, procurandosi il profitto costituito dal pieno controllo della società - è posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare e ciò che rileva è che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza assembleare.

In altre parole, il delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 61 del 2002, è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società (Sez. 2, n. 20451 del 4/2/2020, Panza, Rv. 279432; Sez. 5, n. 17939 del 21/5/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 260192; Sez. 5, n. 555 del 14/10/2011, Riggio, Rv. 252661; Sez. 1, n. 17854 del 3/3/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243675, in motivazione).

La condotta tipizzata dalla norma incriminatrice richiede - rispetto al previgente art. 2630, comma primo, n. 3, cod. civ. - un elemento di frode integrato da comportamenti artificiosi aventi carattere simulatorio idoneo a realizzare un inganno, sicché il precetto sanzionato si configura come reato a forma vincolata; inoltre - essendo il reato posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare - per la sua consumazione è necessario che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di fattispecie criminosa costruita c:ome reato di evento, diversamente da quella contemplata dal previgente art. 2630 cod. civ. (Sez. 5, n. 17939 del 21/5/2013, Rv. 260192, cit.).

Si tratta, dunque, di un reato di evento a forma vincolata che, sotto il profilo psicologico, è caratterizzato dal dolo specifico, in quanto l'agente, oltre ad avere la consapevolezza di determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati o fraudolenti, deve agire al fine di perseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, che può essere anche di • / , natura non patrimoniale. li il/ Ed è condivisa opinione ritenere che la nozione di "atti simulati" contenuta nell'art. 2636 cod. civ. non deve essere intesa in senso civilistico, con esclusivo riferimento all'istituto della simulazione regolato dagli artt. 1414 e segg. cod. civ., ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società (così la sentenza del 2009, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

In questa cornice sistematica sono state individuate alcune situazioni "tipo", riconducibili nella fattispecie di reato prefigurata dall'art. 2636 c.c.: a) il comportamento del socio, che si avvalga di azioni o quote non collocate, intendendo per tali quelle non vendute, ovvero quelle per le quali il socio non abbia effettuato, nei termini prescritti, il versamento di quanto dovuto; b) il comportamento del socio che, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbe il diritto di voto, tragga in inganno l'assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare; c) le dichiarazioni mendaci o reticenti, provenienti dagli amministratori o dai terzi, con le quali l'assemblea od i singoli soci vengano tratti in inganno sulla portata o convenienza di una delibera;d) l'incetta di deleghe fraudolentemente realizzata in violazione cei limiti posti dall'art. 2372 cod. civ; d) la maliziosa convocazione di un'assemblea in tempi o luoghi tali da precludere un'effettiva partecipazione dei soci; e) i possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, a qualsiasi soggetto affidata ex art. 2371 cod. civ., quali l'artificiosa o fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati; f) la falsificazione della documentazione relativa all'assemblea dei soci.

In tutte le citate situazioni "tipo" è possibile individuare ipotesi di "illecita influenza sull'assemblea", in quanto la illiceità della condotta è connotata dalla presenza di atti simulati o fraudolenti che hanno avuto efficacia determinani:e per l'adozione di deliberazioni assembleari assunte in violazione di divieti legali o statutari.

4.2. Alla luce dell'inquadramento generale sinora esposto, che illumina la ratio della fattispecie penale, deve essere esaminata la condotta dei ricorrenti.

Ebbene, essi, in realtà, non contestano che la loro condotta abbia influito sulla corretta formazione della maggioranza assembleare, ma intendono rivalutare, in fatto - e, dunque, per questa parte della ragione di ricorso, inammissibilmente (cfr. Sez. l'esistenza della necessaria componente fraudolenta del reato.

Si dimentica, al riguardo, che entrambe le sentenze di merito hanno individuato indicatori di configurabilità, nel caso di specie, del reato di illecita influenza sull'assemblea dei soci; vale a dire: - la predisposizione di atti fraudolenti, consistiti nella falsificazione del libro soci; - la creazione di una maggioranza assembleare non genuina in cui l'estromissione delle parti civili era stata deliberata dai soci che non avevano diritto al voto; - il nesso di causalità tra gli atti fraudolenti e la determinazione della maggioranza assembleare "alterata"; - il dolo specifico consistente nel volersi procurare un profitto costituito dal controllo totalitario della società.

Quanto al danno per le parti civili o all'ingiusto profitto per i ricorrenti, tali elementi, pur ritenuti provati dalle sentenze di merito, sono irrilevanti per la configurazione del reato poiché non rientrano nella sua struttura normativa, così come ricostruita: l'unico evento contemplato dalla disposizione incriminatrice è quello di aver inciso (fraudolentemente) sulla determinazione dell'assemblea.

Le censure che i ricorrenti, dunque, rivolgono alla sentenza impugnata, sostenendo l'assenza di danno per le parti civili sono fuori fuoco. 5.

Infine, il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d'Appello ha esplicitamente rilevato, al fine di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che la pena inflitta ai ricorrenti era, a suo giudizio, fin troppo benevola, mentre alcun elemento positivo emergeva in loro favore, tale da far propendere per una concessione del beneficio richiesto.

Le ragioni addotte non sono manifes,tamente illogiche e, d'altra parte, esprimono compiutamente, per quanto sinteticamente, la valutazione del disvalore penale che il giudice d'appello ha ritenuto adeguata, mentre alcuna nota irragionevole proviene dal richiamo all'essere venuti meno i ricorrenti al patto imprenditoriale comune, evidentemente solo un argomento retorico rafforzativo della ratio principale del diniego già esposta.

Del resto, la Corte territoriale si è uniformata all'indirizzo interpretativo secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).

6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.

P. Q. M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 15.12.2020 con cui è stata confermata la decisione del GUP del Tribunale di Palermo del 29.5.2018, emessa all'esito di rito abbreviato, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], per il reato previsto dall'art. 2636 cod. civ., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali si è proceduto separatamente. Agli imputati è contestata la condotta di illecita influenza sull'assemblea dei soci della società cooperativa a r.l. L.A.V., per la formazione di maggioranza attraverso atti simulati e fraudolenti (consistiti nella falsificazione del libro dei soci di detta società, retrodatando al 24.11.2014 la data dell'ingresso come soci di alcuni degli imputati), in vista dell'assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui poi, parallelamente, si deliberava l'esclusione dei soci Giangrasso e Pellerito per asseriti inadempimenti e per asserita indegnità, procurandosi il profitto costituito dal pieno controllo della società. Gli imputati sono stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ed al risarcimento del danno da liquidare alle parti civili costituite, in separata sede. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di censura. 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai ricorrenti ed alla motivazione con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione analoga proposta con l'impugnazione di merito. La difesa rileva che gli imputati, in una fase antecedente a quella della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare celebrata il 21.11.2017, avevano eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia. Nonostante ciò, come attestato dalle schermate pec prodotte dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica dell'avviso di cui all'art. 419 cod. proc. pen. era stata effettuata al difensore solT.anto in proprio e non anche quale domiciliatario dei propri assistiti. L'eccezione era stata già accolta dal giudice per l'udienza preliminare che aveva disposto il rinvio ad altra udienza del 6.2.2018 ed una nuova notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio agli imputati. Tuttavia, tali successive notifiche effettuate al difensore anche quale domiciliatario recavano in allegato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio ma non il verbale dell'udienza celebrata il giorno 21.11.2017, in cui era stato disposto il rinvio al 6.2.2017. La Corte territoriale ha ritenuto che da tale omessa notifica non derivasse alcuna nullità, poiché all'udienza di rinvio era presente il difensore di fiducia degli imputati, che aveva avuto piena cognizione del rinvio ed anzi aveva sollevato l'eccezione preliminare che aveva dato luogo al rinvio stesso. Inoltre, la Corte ha voluto superare la stessa decisione del GUP sostenendo che anche la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare fosse stata validamente effettuata al difensore di fiducia, disinteressandosi della questione che tale notifica fosse avvenuta solo "in proprio" e non quale domiciliatario, mentre invece la stessa giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata (Sez. 2, n.887 del 17/1/2019) ritiene valida la notifica di una sola copia degli atti notificati al difensore domiciliatario, purchè venga indicata in indirizzo la doppia qualità in cui egli li riceve. 2.2. La seconda censura dedotta evidenzia nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 568, comma quarto, cod. proc, pen. ed all'art. 159 cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe errato nel rigettare il motivo di impugnazione dell'ordinanza adottata dal giudice di primo grado nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha sospeso i termini di prescrizione anche per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rinvio disposto nei loro confronti non rientrasse in una delle ipotesi di cui all'art. 159 cod. pen. (poiché collegato all'omessa notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen.), sostenendone l'irrilevanza sul computo dei termini di prescrizione. 2.3. La terza ragione di ricorso ha eccepito violazione di legge e viz o di motivazione della sentenza impugnata, per travisamento della prova e motivazione apparente od a tratti illogica quanto all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, basata sull'ingiusto profitto che avrebbero conseguito gli imputati, acquisendo il pieno controllo della società, ottenuto a seguito dell'estromissione dei soci Giangrasso e Pellerito (che, secondo l'erronea prospettazione della sentenza, sarebbe stata deliberata nel corso dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), laddove tale estromissione non è mai avvenuta. In particolare, si sarebbe travisato l'intervento del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha convocato detta assemblea dei soci proprio aderendo alla richiesta delle parti civili Giangrasso e Pellerito, si sarebbero anche erroneamente interpretati i risultati della relazione del consulente del pubblico ministero, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che non ha inteso coinvolgere gli imputati nella condotta così come contestata; non sarebbe mai stato acquisito il pieno controllo della società cooperativa da parte dei coimputati, poiché Pellerito e Giangrasso non hanno mai perso la loro qualifica di soci, tanto che nessuna loro esclusione è stata mai annotata nella copia del libro sociale ricostruito da [OSCURATO:PERSONA]: le stesse citate parti civili non si sono rivolte al giudice civile per impugnare la loro estromissione ma soltanto per impugnare la nomina del nuovo amministratore deliberata nel corso dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.4. Infine, una quarta censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti, a fronte di una condotta isolata, quasi di tenore civilistico, valorizzando in chiave negativa e con un'eco etica la violazione dell'obbligo di lealtà dei rapporti tra soggetti che hanno intrapreso un programma imprenditoriale comune.3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso_ 3.1. Il difensore degli imputati ha depositato memorie di replica alla requisitoria scritta del PG, in relazione al primo ed al terzo motivo di ricorso, ribadendone la prospettiva ed evidenziando l'erroneità di quella del PG. 3.2. Le parti civili hanno depositato conclusioni articolate e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna degli imputati alla rifusione di 20.770,21 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati. 2. Il primo motivo, di ordine processuale, è inammissibile. Anzitutto, è necessario chiarire che, al fine di verificare le eccezioni di nullità in tale motivo proposte, può prescindersi dalla questione relativa a se il rinvio, disposto all'udienza preliminare del 21 novembre 2017 (per l'udienza del 6 febbraio 2018) andasse o meno stabilito, sul presupposto che la notifica dell'avviso per l'udienza fosse stata eseguita, benchè in unica copia, al difensore anche nella veste di domiciliatario dei ricorrenti ovvero solo nella sua veste di patrocinatore (sul tema, che afferisce pacificamente ad una mera irregolarità e non ad un'ipotesi di nullità, cfr. Sez. 2, n. 19277 del 13/4/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916; Sez. 2, n. 50976 del 17/9/2015, Petrarca, Rv. 265759; Sez. 1, n. 14012 del 7/3/2008, Petrisor, Rv. 240138; nonché Sez. 2, n. 8887 del 17/1/2019, Sabattini, Rv. 276528; Sez. 1, n. 12309 del 29/1/2018, Viggiani, Rv. 272313, che hanno ampliato le ragioni della tesi che sostiene la legittimità dell'invio dell'atto di citazione per l'udienza in unica copia al difensore domiciliatario con esplicito riguardo alle notifiche via pec). Ed infatti, anche a voler ammettere quanto sostiene la difesa, e cioè che la nullità sussistesse, poiché la notifica via pec dell'avviso per l'udienza preliminare era stata effettuata al difensore non indicandone la sua qualità di domiciliatario dei ricorrenti, questa è stata già sanata attraverso il rinvio disposto dal giudice dell'udienza preliminare per la successiva data fissata al 6.2.2018, in accoglimento proprio delle ragioni eccepite dalla difesa. Dunque, non vi è questione di nullità che attenga a tale aspetto, già sanato in sede di udienza preliminare. Quanto alla legittimità della notifica ai ricorrenti della citazione per l'udienza di rinvio, che, pur nel resto completa, mancherebbe dell'allegazione cli copia del verbale contenente la data del rinvio, appare corretta - anche rispetto agli insegnamenti di Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - l'impostazione della Corte d'Appello, che ha valorizzato la presenza del difensore in udienza, il 21.11.2017, quale legale che rappresentava ed assisteva entrambi i ricorrenti e che, pertanto, ha potuto direttamente essere destinatario dell'informazione relativa al rinvio, in accoglimento della sua stessa eccezione di nullità. Ed anche a voler ammettere la sussistenza di una qualche violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica stessa - giammai, infatti, potrebbe ragionarsi in termini di nullità assoluta in una simile ipotesi, che non attiene né ad un'omessa notifica né ad una notifica che, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato - essa si atteggerebbe nelle forme, al più, di una nullità a regime intermedio, sanata dalla mancata eccezione all'udienza di rinvio da parte del difensore, che nulla ha osservato al riguardo neppure nel motivo di ricorso proposto dinanzi al Collegio. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, a monte, privo di interesse. Infatti, i ricorrenti deducono la violazione delle regole processuali che sovrintendono al meccanismo di sospensione della prescrizione senza evidenziare I decorso del termine relativo e l'estinzione del reato per tale causa; la prescrizione del reato, peraltro, si collocherebbe al 13 ottobre 2022, a prescindere da qualsiasi periodo di sospensione dei termini, di cui, dunque, non è necessario tener conto nel giudizio di legittimità. In ogni caso, qualsiasi illegittima statuizione relativa alla sospensione dei termini di prescrizione, visti i caratteri predeterminati normativamente della dichiarazione di sospensione, non avrebbe conseguenze, poiché l'illegittima disposizione del giudice non può avere effetti negativi per l'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 47160 del 22/10/2019, Monticone, Rv. 277893). 4. Non è fondato il terzo motivo di ricorso. 4.1. Il reato previsto dall'art. 2636 cod. civ. - contestato ai ricorrenti nelle forme della condotta di illecita influenza sull'assemblea dei soci della società cooperativa a r.l. L.A.V., per la formazione di maggioranza attraverso atti simulati e fraudolenti (consistiti nella falsificazione del libro dei soci di detta società, retrodatando al 24.11.2014 la data dell'ingresso come soci di alcuni degli imputati), in vista dell'assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui poi, parallelamente, si deliberava l'esclusione dei soci Giangrasso e Pellerito per asseriti inadempimenti e per asserita indegnità, procurandosi il profitto costituito dal pieno controllo della società - è posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare e ciò che rileva è che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza assembleare. In altre parole, il delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 61 del 2002, è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società (Sez. 2, n. 20451 del 4/2/2020, Panza, Rv. 279432; Sez. 5, n. 17939 del 21/5/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 260192; Sez. 5, n. 555 del 14/10/2011, Riggio, Rv. 252661; Sez. 1, n. 17854 del 3/3/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243675, in motivazione). La condotta tipizzata dalla norma incriminatrice richiede - rispetto al previgente art. 2630, comma primo, n. 3, cod. civ. - un elemento di frode integrato da comportamenti artificiosi aventi carattere simulatorio idoneo a realizzare un inganno, sicché il precetto sanzionato si configura come reato a forma vincolata; inoltre - essendo il reato posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare - per la sua consumazione è necessario che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di fattispecie criminosa costruita c:ome reato di evento, diversamente da quella contemplata dal previgente art. 2630 cod. civ. (Sez. 5, n. 17939 del 21/5/2013, Rv. 260192, cit.). Si tratta, dunque, di un reato di evento a forma vincolata che, sotto il profilo psicologico, è caratterizzato dal dolo specifico, in quanto l'agente, oltre ad avere la consapevolezza di determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati o fraudolenti, deve agire al fine di perseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, che può essere anche di • / , natura non patrimoniale. li il/ Ed è condivisa opinione ritenere che la nozione di "atti simulati" contenuta nell'art. 2636 cod. civ. non deve essere intesa in senso civilistico, con esclusivo riferimento all'istituto della simulazione regolato dagli artt. 1414 e segg. cod. civ., ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società (così la sentenza del 2009, [OSCURATO:PERSONA], cit.). In questa cornice sistematica sono state individuate alcune situazioni "tipo", riconducibili nella fattispecie di reato prefigurata dall'art. 2636 c.c.: a) il comportamento del socio, che si avvalga di azioni o quote non collocate, intendendo per tali quelle non vendute, ovvero quelle per le quali il socio non abbia effettuato, nei termini prescritti, il versamento di quanto dovuto; b) il comportamento del socio che, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbe il diritto di voto, tragga in inganno l'assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare; c) le dichiarazioni mendaci o reticenti, provenienti dagli amministratori o dai terzi, con le quali l'assemblea od i singoli soci vengano tratti in inganno sulla portata o convenienza di una delibera;d) l'incetta di deleghe fraudolentemente realizzata in violazione cei limiti posti dall'art. 2372 cod. civ; d) la maliziosa convocazione di un'assemblea in tempi o luoghi tali da precludere un'effettiva partecipazione dei soci; e) i possibili abusi funzionali della presidenza dell'assemblea, a qualsiasi soggetto affidata ex art. 2371 cod. civ., quali l'artificiosa o fraudolenta esclusione dal voto di soggetti aventi diritto o, all'inverso, l'ammissione al voto di soggetti non legittimati; f) la falsificazione della documentazione relativa all'assemblea dei soci. In tutte le citate situazioni "tipo" è possibile individuare ipotesi di "illecita influenza sull'assemblea", in quanto la illiceità della condotta è connotata dalla presenza di atti simulati o fraudolenti che hanno avuto efficacia determinani:e per l'adozione di deliberazioni assembleari assunte in violazione di divieti legali o statutari. 4.2. Alla luce dell'inquadramento generale sinora esposto, che illumina la ratio della fattispecie penale, deve essere esaminata la condotta dei ricorrenti. Ebbene, essi, in realtà, non contestano che la loro condotta abbia influito sulla corretta formazione della maggioranza assembleare, ma intendono rivalutare, in fatto - e, dunque, per questa parte della ragione di ricorso, inammissibilmente (cfr. Sez. l'esistenza della necessaria componente fraudolenta del reato. Si dimentica, al riguardo, che entrambe le sentenze di merito hanno individuato indicatori di configurabilità, nel caso di specie, del reato di illecita influenza sull'assemblea dei soci; vale a dire: - la predisposizione di atti fraudolenti, consistiti nella falsificazione del libro soci; - la creazione di una maggioranza assembleare non genuina in cui l'estromissione delle parti civili era stata deliberata dai soci che non avevano diritto al voto; - il nesso di causalità tra gli atti fraudolenti e la determinazione della maggioranza assembleare "alterata"; - il dolo specifico consistente nel volersi procurare un profitto costituito dal controllo totalitario della società. Quanto al danno per le parti civili o all'ingiusto profitto per i ricorrenti, tali elementi, pur ritenuti provati dalle sentenze di merito, sono irrilevanti per la configurazione del reato poiché non rientrano nella sua struttura normativa, così come ricostruita: l'unico evento contemplato dalla disposizione incriminatrice è quello di aver inciso (fraudolentemente) sulla determinazione dell'assemblea. Le censure che i ricorrenti, dunque, rivolgono alla sentenza impugnata, sostenendo l'assenza di danno per le parti civili sono fuori fuoco. 5. Infine, il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha esplicitamente rilevato, al fine di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che la pena inflitta ai ricorrenti era, a suo giudizio, fin troppo benevola, mentre alcun elemento positivo emergeva in loro favore, tale da far propendere per una concessione del beneficio richiesto. Le ragioni addotte non sono manifes,tamente illogiche e, d'altra parte, esprimono compiutamente, per quanto sinteticamente, la valutazione del disvalore penale che il giudice d'appello ha ritenuto adeguata, mentre alcuna nota irragionevole proviene dal richiamo all'essere venuti meno i ricorrenti al patto imprenditoriale comune, evidentemente solo un argomento retorico rafforzativo della ratio principale del diniego già esposta. Del resto, la Corte territoriale si è uniformata all'indirizzo interpretativo secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. P. Q. M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli