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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01779/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t :etto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ode di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e segnatarnente al riconoscimento della recidiva malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da uf-ficiente e non illogica motivazione diretta a rilevare la maggiore riprovevolezza del fatto a aHa luce dei precedenti riferibili al ricorrente con considerazioni non messe in crisi Nnronferente tenore della doglianza esposta con il ricorso, reieterativa di quella proposta con che all'inammiissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. p n , P.Q.M. inammissibile il r corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cceaH e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 19 dicembre 2022.

Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te retto [OSCURATO:PERSONA] ostanzo 2.4 ,aLsk DEPo \F\ [OSCURATO:PERSONA] '' 4/ 1 8 GEN/ 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t :etto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ode di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e segnatarnente al riconoscimento della recidiva malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da uf-ficiente e non illogica motivazione diretta a rilevare la maggiore riprovevolezza del fatto a aHa luce dei precedenti riferibili al ricorrente con considerazioni non messe in crisi Nnronferente tenore della doglianza esposta con il ricorso, reieterativa di quella proposta con che all'inammiissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. p n , P.Q.M. inammissibile il r corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cceaH e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 19 dicembre 2022. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te retto [OSCURATO:PERSONA] ostanzo 2.4 ,aLsk DEPo \F\ [OSCURATO:PERSONA] '' 4/ 1 8 GEN/ 2023