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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21027/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2723/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MARCHE n. 830/2021 depositata il 09/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di agente di commercio di tessuti per pelletteria e calzature e rappresentante per la vendita di vernici, di granuli PVC, resine, plastificati, prodotti chimici e per la vendita di guardolo per calzature, richiedeva il rimborso dell’Irap versata, per gli anni dal 2001 al 2009, per l'importo di euro 74.266,83 assumendo di svolgere l'attività senza il presupposto dell'autonoma organizzazione.

2. Avverso il silenzio rifiuto dell'ufficio il contribuente proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il contribuente proponeva quindi appello, limitandolo ai periodi di imposta dal 2006 al 2009, per un importo ridotto ad euro 27.860,00 e ribadendo che, per quegli anni, non sussisteva il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

L'Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, ed osservando che anche per quegli anni il contribuente si era avvalso della struttura organizzativa della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio e institore, e quindi a lui riferibile.

4. [OSCURATO:PERSONA] regionale respingeva l'appello del contribuente, confermando la pronuncia di primo grado anche per le annualità dal 2006 al 2009.

5. Avverso detta pronuncia ricorreil contribuente con quattro motivi e resiste l'Amministrazione con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 nr. 3 in relazione all’art. 2 D.L.vo 446/1997”, per avere la CTR ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP sul presupposto che il contribuente è socio ed institore di una società ([OSCURATO:SOCIETA].), senza dar corso all’accertamento in concreto delle specifiche modalità qualitative e quantitative dell’attività professionale del Romagnoli rispetto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed eludendo, al contempo, i presupposti della fattispecie impositiva dell’autonoma organizzazione siccome delineati dalla Cass.

SS.UU. 9451/2016.

1.2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 nr. 3 in relazione agli artt. 2697, 2727, 2729 Cod.

Civ. e art. 2 D.L.vo 446/1997 nonché degli artt. 115 e 116 CPC”, per avere la CTR fondato, a base delle sue presunzioni ed attraverso un esame parcellizzato degli elementi indiziari forniti, una correlazione causale – ai fini dell’autonoma organizzazione - tra il fatto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], agente di commercio, svolgesse attività professionale in un settore merceologico sovrapponibile a quello della società [OSCURATO:SOCIETA] di cui era socio ed institore pur in mancanza dell’evidenza che palesasse leconcrete modalità di esercizio di quella struttura.

1.3. Con il terzo motivo denuncia la “Nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 nr. 4 CPC in relazione agli artt. 36 e 61 D.L. vo 546/1992 nonché degli artt. 132 CPC, 118 disp.

Att. c.p.c. e 111, comma IV della Cost.”, per aver la Commissione regionale, con un motivazione apparente e/o apodittica, condiviso acriticamente le statuizioni del Giudice di primo grado, senza fornire le ragioni per le quali sono state disattese le critiche mosse dall’appellante alla statuizione della sentenza appellata e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa e con argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.

1.4. Con il quarto motivo denuncia “l’Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nr. 5 CPC”, per non aver il Giudice a quo esaminato il fatto dedotto dal contribuente circa l’insussistenza dell’autonoma organizzazione in merito all’attività di agente; né chiarito, in alcun modo, natura e consistenza delle risorse strumentali utilizzate dal contribuente, nella decisione impugnata, a configurare l’autonoma organizzazione.

2. I motivi, da trattare unitariamente per la connessione, in quanto con tali strumenti il contribuente contesta la statuizione del giudice di appello che ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo della autonoma organizzazione, sono inammissibili.

2.1. Va premesso che Cass., Sez.

U., n. 9451/2016 (in continuità con Cass., Sez.

U., n. 12108/2009, ma specificando ulteriormente i requisiti dell'impiego del lavoro altrui) ha chiarito i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 446 - , il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

2.2. Si deve appena precisare che l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'IRAP, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione.

Ove si verta in tema di rimborso l’onere di dare la prova di tali elementi fattuali grava unicamente sul contribuente.

2.3. Questa Corte, poi, con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l'attività dell'eventuale soggetto passivo dell'imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest'ultima, ha elaborato il principio generale in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass. n. 9692/2012, con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri).

3. Nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi, adeguatamente motivando il proprio convincimento che il contribuente fosse dotato di autonoma organizzazione, ed in particolare evidenziando: i) che questi si avvaleva di una struttura societaria (la [OSCURATO:SOCIETA].), ii) che la società operava nel medesimo ambito geografico e in un settore merceologico identico e comunque (come risulta dalle visure del registro imprese, di cui nel ricorso si richiama solamente la sezione riferita all’oggetto sociale e non quella relativa all’attività svolta), in gran parte sovrapponibile a quello dell’attività professionale del Romagnoli, iii) che la società era a lui riferibile come socio ed institore, iv) che era emerso che il contribuente aveva comunicato al Registro delle imprese lo stesso numero di telefono della [OSCURATO:SOCIETA]), v) che in conclusione sussistevano dunque elementi presuntivi idonei a far ragionevolmente ritenere che la struttura propria della società offrisse vantaggi anche al ricorrente per la propria attività.

4. Le censure veicolate con i motivi di ricorso, nel loro complesso, risultano pertanto – inammissibilmente - intese a stimolare un nuovo esame del fatto, precluso in questa sede di legittimità a fronte di adeguata motivazione del giudice di merito.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2723/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 830/2021 depositata il 09/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di agente di commercio di tessuti per pelletteria e calzature e rappresentante per la vendita di vernici, di granuli PVC, resine, plastificati, prodotti chimici e per la vendita di guardolo per calzature, richiedeva il rimborso dell’Irap versata, per gli anni dal 2001 al 2009, per l'importo di euro 74.266,83 assumendo di svolgere l'attività senza il presupposto dell'autonoma organizzazione. 2. Avverso il silenzio rifiuto dell'ufficio il contribuente proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il contribuente proponeva quindi appello, limitandolo ai periodi di imposta dal 2006 al 2009, per un importo ridotto ad euro 27.860,00 e ribadendo che, per quegli anni, non sussisteva il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, ed osservando che anche per quegli anni il contribuente si era avvalso della struttura organizzativa della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio e institore, e quindi a lui riferibile. 4. [OSCURATO:PERSONA] regionale respingeva l'appello del contribuente, confermando la pronuncia di primo grado anche per le annualità dal 2006 al 2009. 5. Avverso detta pronuncia ricorreil contribuente con quattro motivi e resiste l'Amministrazione con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 nr. 3 in relazione all’art. 2 D.L.vo 446/1997”, per avere la CTR ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP sul presupposto che il contribuente è socio ed institore di una società ([OSCURATO:SOCIETA].), senza dar corso all’accertamento in concreto delle specifiche modalità qualitative e quantitative dell’attività professionale del Romagnoli rispetto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed eludendo, al contempo, i presupposti della fattispecie impositiva dell’autonoma organizzazione siccome delineati dalla Cass. SS.UU. 9451/2016. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 nr. 3 in relazione agli artt. 2697, 2727, 2729 Cod. Civ. e art. 2 D.L.vo 446/1997 nonché degli artt. 115 e 116 CPC”, per avere la CTR fondato, a base delle sue presunzioni ed attraverso un esame parcellizzato degli elementi indiziari forniti, una correlazione causale – ai fini dell’autonoma organizzazione - tra il fatto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], agente di commercio, svolgesse attività professionale in un settore merceologico sovrapponibile a quello della società [OSCURATO:SOCIETA] di cui era socio ed institore pur in mancanza dell’evidenza che palesasse leconcrete modalità di esercizio di quella struttura. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la “Nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 nr. 4 CPC in relazione agli artt. 36 e 61 D.L. vo 546/1992 nonché degli artt. 132 CPC, 118 disp. Att. c.p.c. e 111, comma IV della Cost.”, per aver la Commissione regionale, con un motivazione apparente e/o apodittica, condiviso acriticamente le statuizioni del Giudice di primo grado, senza fornire le ragioni per le quali sono state disattese le critiche mosse dall’appellante alla statuizione della sentenza appellata e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa e con argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi. 1.4. Con il quarto motivo denuncia “l’Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nr. 5 CPC”, per non aver il Giudice a quo esaminato il fatto dedotto dal contribuente circa l’insussistenza dell’autonoma organizzazione in merito all’attività di agente; né chiarito, in alcun modo, natura e consistenza delle risorse strumentali utilizzate dal contribuente, nella decisione impugnata, a configurare l’autonoma organizzazione. 2. I motivi, da trattare unitariamente per la connessione, in quanto con tali strumenti il contribuente contesta la statuizione del giudice di appello che ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo della autonoma organizzazione, sono inammissibili. 2.1. Va premesso che Cass., Sez. U., n. 9451/2016 (in continuità con Cass., Sez. U., n. 12108/2009, ma specificando ulteriormente i requisiti dell'impiego del lavoro altrui) ha chiarito i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 446 - , il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». 2.2. Si deve appena precisare che l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'IRAP, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione. Ove si verta in tema di rimborso l’onere di dare la prova di tali elementi fattuali grava unicamente sul contribuente. 2.3. Questa Corte, poi, con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l'attività dell'eventuale soggetto passivo dell'imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest'ultima, ha elaborato il principio generale in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass. n. 9692/2012, con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri). 3. Nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi, adeguatamente motivando il proprio convincimento che il contribuente fosse dotato di autonoma organizzazione, ed in particolare evidenziando: i) che questi si avvaleva di una struttura societaria (la [OSCURATO:SOCIETA].), ii) che la società operava nel medesimo ambito geografico e in un settore merceologico identico e comunque (come risulta dalle visure del registro imprese, di cui nel ricorso si richiama solamente la sezione riferita all’oggetto sociale e non quella relativa all’attività svolta), in gran parte sovrapponibile a quello dell’attività professionale del Romagnoli, iii) che la società era a lui riferibile come socio ed institore, iv) che era emerso che il contribuente aveva comunicato al Registro delle imprese lo stesso numero di telefono della [OSCURATO:SOCIETA]), v) che in conclusione sussistevano dunque elementi presuntivi idonei a far ragionevolmente ritenere che la struttura propria della società offrisse vantaggi anche al ricorrente per la propria attività. 4. Le censure veicolate con i motivi di ricorso, nel loro complesso, risultano pertanto – inammissibilmente - intese a stimolare un nuovo esame del fatto, precluso in questa sede di legittimità a fronte di adeguata motivazione del giudice di merito. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a t
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