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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02140/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8026/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIAn. 3119/2019 depositata i l 16/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento prot. n. 2016/191399/G.C. del 21 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], disponeva, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, la sospensione del rimborso IVA a credito relativo al terzo trimestre dell’anno 2015, per un importo pari ad euro 41.452.884,76, sul presupposto dell’esistenza di numerosi carichi tributari pendenti in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale provvedimento la contribuente proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che lo accoglieva, ritenendo illegittima la sospensione per vizio procedimentale.

L’Agenzia delle Entrate interponeva appello, ma nelle more del giudizio provvedeva ad effettuare il rimborso: in data 3 agosto 2017 veniva emanato l’atto di riconoscimento del rimborso (prot. n. 112838), cui seguiva l’accredito sul conto corrente della società in data 20 ottobre 2017. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 3119/2019, dichiarava l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire, rilevando che, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme oggetto di sospensione, l’interesse dell’Ufficio non era più concreto ed attuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.

Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 46, 49, 67-bis e 69 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che l’avvenuto pagamento avrebbe dovuto determinare la cessazione della materia del contendere e non la carenza di interesse, e che comunque persisteva un interesse dell’Ufficio a far dichiarare la legittimità del provvedimento di sospensione, anche ai fini del recupero degli interessi corrisposti alla società.

Il motivo è fondato.

La decisione della CTR non può essere condivisa.

L’esecuzione del rimborso IVA nel corso del giudizio di appello non determinava il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione a ottenere una pronuncia sulla legittimità del provvedimento di sospensione.

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire non coincide con il mero ripristino della situazione sostanziale, ma si estende all’utilità derivante dall’accertamento giudiziale della correttezza dell’azione amministrativa, quando da tale accertamento possano discendere ulteriori effetti giuridici.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha evidenziato che la declaratoria di illegittimità della sospensione, contenuta nella sentenza di primo grado, era suscettibile di comportare conseguenze economiche concrete: il rimborso non si limitava all’importo del credito, ma includeva interessi che l’Ufficio riteneva non dovuti ove la sospensione fosse stata riconosciuta legittima.

Tale effetto non è meramente teorico, ma incide sulla sfera patrimoniale dell’Amministrazione, rendendo evidente l’interesse alla pronuncia sul merito.

Ancorché in memoria illustrativa (pg. 4), la contribuente adombri il contrario, la questione degli interessi non è nuova, poiché è inscindibilmente connessa alla verifica della legittimità del provvedimento di sospensione.

Come chiarito da questa Corte, l’accertamento della legittimità del fermo amministrativo – quindi della “sospensione” – costituisce il presupposto per stabilire la debenza degli interessi, i quali hanno natura moratoria ai sensi dell’art. 1224 c.c. e spettano a chi li reclama solo se il ritardo nel rimborso è imputabile all’Ufficio.

Ne consegue che, ove la sospensione sia ritenuta legittima, il ritardo non è addebitabile all’Amministrazione e gli interessi non decorrono durante il periodo di fermo (Cass. n. 9061/2024; v. anche Cass. n. 8540/2016).

In definitiva, l’interesse dell’erario a una pronuncia sul merito permane, essendo finalizzato alla determinazione dell’esatto ammontare rimborsabile e, in particolare, alla possibilità di recuperare gli interessi già corrisposti.

Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la cessazione della materia del contendere quando residua un contrasto sulla debenza degli interessi, proprio perché tale questione è implicita nella valutazione della legittimità della sospensione (Cass. n. 9061/2024 cit.).

Ciò detto, la CTR ha, invece, ritenuto che l’esecuzione del rimborso avesse eliminato ogni utilità dell’impugnazione, come se l’Ufficio avesse implicitamente rinunciato a contestare l’illegittimità del proprio operato.

Tale conclusione è erronea: il rimborso costituisce un adempimento dovuto in base alla situazione economica della contribuente, non una manifestazione di acquiescenza alla sentenza di primo grado.

La scelta di procedere al pagamento non implicava alcuna rinuncia a sostenere la legittimità della sospensione, né poteva privare l’Amministrazione dell’interesse a ottenere una decisione favorevole.

Non può neppure invocarsi la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’assenza di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e, soprattutto, il consenso delle parti sulla sopravvenuta irrilevanza della controversia.

Nel caso di specie, l’Agenzia non ha mai espresso tale volontà, insistendo anzi sulla necessità di una pronuncia nel merito.

La CTR ha quindi sostituito la propria valutazione alla volontà della parte, attribuendo al rimborso un effetto estintivo che esso non aveva.

È dunque evidente che l’interesse dell’Amministrazione non era venuto meno e che l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata, confondendo l’effetto satisfattivo del rimborso con l’estinzione dell’interesse a proseguire la lite, ha applicato in modo scorretto il principio dell’interesse ad agire e deve essere cassata, affinché il giudice del rinvio esamini il merito dell’impugnazione.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto.

La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia.

P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8026/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIAn. 3119/2019 depositata i l 16/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento prot. n. 2016/191399/G.C. del 21 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], disponeva, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, la sospensione del rimborso IVA a credito relativo al terzo trimestre dell’anno 2015, per un importo pari ad euro 41.452.884,76, sul presupposto dell’esistenza di numerosi carichi tributari pendenti in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale provvedimento la contribuente proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che lo accoglieva, ritenendo illegittima la sospensione per vizio procedimentale. L’Agenzia delle Entrate interponeva appello, ma nelle more del giudizio provvedeva ad effettuare il rimborso: in data 3 agosto 2017 veniva emanato l’atto di riconoscimento del rimborso (prot. n. 112838), cui seguiva l’accredito sul conto corrente della società in data 20 ottobre 2017. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 3119/2019, dichiarava l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire, rilevando che, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme oggetto di sospensione, l’interesse dell’Ufficio non era più concreto ed attuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 46, 49, 67-bis e 69 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che l’avvenuto pagamento avrebbe dovuto determinare la cessazione della materia del contendere e non la carenza di interesse, e che comunque persisteva un interesse dell’Ufficio a far dichiarare la legittimità del provvedimento di sospensione, anche ai fini del recupero degli interessi corrisposti alla società. Il motivo è fondato. La decisione della CTR non può essere condivisa. L’esecuzione del rimborso IVA nel corso del giudizio di appello non determinava il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione a ottenere una pronuncia sulla legittimità del provvedimento di sospensione. Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire non coincide con il mero ripristino della situazione sostanziale, ma si estende all’utilità derivante dall’accertamento giudiziale della correttezza dell’azione amministrativa, quando da tale accertamento possano discendere ulteriori effetti giuridici. Nel caso di specie, l’Agenzia ha evidenziato che la declaratoria di illegittimità della sospensione, contenuta nella sentenza di primo grado, era suscettibile di comportare conseguenze economiche concrete: il rimborso non si limitava all’importo del credito, ma includeva interessi che l’Ufficio riteneva non dovuti ove la sospensione fosse stata riconosciuta legittima. Tale effetto non è meramente teorico, ma incide sulla sfera patrimoniale dell’Amministrazione, rendendo evidente l’interesse alla pronuncia sul merito. Ancorché in memoria illustrativa (pg. 4), la contribuente adombri il contrario, la questione degli interessi non è nuova, poiché è inscindibilmente connessa alla verifica della legittimità del provvedimento di sospensione. Come chiarito da questa Corte, l’accertamento della legittimità del fermo amministrativo – quindi della “sospensione” – costituisce il presupposto per stabilire la debenza degli interessi, i quali hanno natura moratoria ai sensi dell’art. 1224 c.c. e spettano a chi li reclama solo se il ritardo nel rimborso è imputabile all’Ufficio. Ne consegue che, ove la sospensione sia ritenuta legittima, il ritardo non è addebitabile all’Amministrazione e gli interessi non decorrono durante il periodo di fermo (Cass. n. 9061/2024; v. anche Cass. n. 8540/2016). In definitiva, l’interesse dell’erario a una pronuncia sul merito permane, essendo finalizzato alla determinazione dell’esatto ammontare rimborsabile e, in particolare, alla possibilità di recuperare gli interessi già corrisposti. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la cessazione della materia del contendere quando residua un contrasto sulla debenza degli interessi, proprio perché tale questione è implicita nella valutazione della legittimità della sospensione (Cass. n. 9061/2024 cit.). Ciò detto, la CTR ha, invece, ritenuto che l’esecuzione del rimborso avesse eliminato ogni utilità dell’impugnazione, come se l’Ufficio avesse implicitamente rinunciato a contestare l’illegittimità del proprio operato. Tale conclusione è erronea: il rimborso costituisce un adempimento dovuto in base alla situazione economica della contribuente, non una manifestazione di acquiescenza alla sentenza di primo grado. La scelta di procedere al pagamento non implicava alcuna rinuncia a sostenere la legittimità della sospensione, né poteva privare l’Amministrazione dell’interesse a ottenere una decisione favorevole. Non può neppure invocarsi la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’assenza di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e, soprattutto, il consenso delle parti sulla sopravvenuta irrilevanza della controversia. Nel caso di specie, l’Agenzia non ha mai espresso tale volontà, insistendo anzi sulla necessità di una pronuncia nel merito. La CTR ha quindi sostituito la propria valutazione alla volontà della parte, attribuendo al rimborso un effetto estintivo che esso non aveva. È dunque evidente che l’interesse dell’Amministrazione non era venuto meno e che l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata, confondendo l’effetto satisfattivo del rimborso con l’estinzione dell’interesse a proseguire la lite, ha applicato in modo scorretto il principio dell’interesse ad agire e deve essere cassata, affinché il giudice del rinvio esamini il merito dell’impugnazione. Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regol
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