CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2021
Cassazione n. 04356/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25941/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 2364/2021 depositata il15/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la [OSCURATO:PERSONA] ASP, già [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania, ribadendo quanto affermato dalla CTP di Napoli, ha ritenuto che essa ricorrente dovesse pagare l'IMU come richiesta dal Comune di Napoli per il 2015 su tutti gli immobili oggetto di accertamento (tranne quelli per cui in corso di causa il Comune aveva provveduto ad autoannullare la pretesa), ivi inclusi quelli individuati come insistenti sull' “ex area NATO” iscritti in catasto alla “particella 213”, non essendovi prova della loro destinazione ad attività di cui all'art.7, comma 1, lett.i) del d.lgs. 504/92 ed avendo anzi il Comune dimostrato che molti di essi erano locati a terzi con conseguente esclusione del diritto all'esenzione rivendicato dalla ricorrente né essendovi prova che gli immobili sull'ex area Nato fossero inagibili e di fatto inutilizzati, il contrario essendo anzi desumibile dal fatto che fossero locati, con conseguente esclusione del diritto, rivendicato in subordine dalla ricorrente, alla riduzione dell'imposta ai sensi dell'art.8 del predetto d.lgs.; 2. il Comune resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: . il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1.Vengono denunciate “violazione dell'art.7, comma 1, del d.lgs.504/92. Errata valutazione della mancanza dei requisiti ai fini dell'esenzione basata su di una non precisa analisi dei singoli immobili utilizzati ai fini assistenziali dalla Fondazione. Errata valutazione del concetto di natura commerciale”. Sotto questa rubrica viene dedotto che la sentenza sarebbe carente di motivazione e viziata da errata valutazione dei fatti e che ciò “si evince[rebbe] dalla mancata distinzione delle singole unità immobiliari concesse in locazione, da quelle utilizzate dall'Ente pubblico non economico proprietario del sito, da quelle inagibili, evidenziate nei due gradi di merito”, nonché dalla considerazione “della particella 213 come edificio unitario” laddove invece essa era un'area amplissima tanto da dover “essere considerata una piccola città”, con molti edifici, solo sei dei quali -non precisati- concessi in locazione e altri - anch'essi non precisati - “in totale stato di abbandono”. Viene poi dedotto che la CTR “ha ignorato che la Fondazione è una Azienda pubblica di servizi alla persona … un ente pubblico con finalità assistenziali” non esercente “attività commerciale attraverso l'utilizzo dei beni immobili in questione”. 1.2. La Corte ha precisato che “il ricorso deve essere redatto in conformità̀ ai principi di chiarezza e sinteticit à̀ espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità̀ una concisa rappresentazione sia dell'intera vicenda giudiziaria sia delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). Ed ancora: “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità” (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 8009 del 21/03/2019; Sez. 2, sentenza n.21297 del 20/10/2016). 1.3. Il motivo in esame non è articolato in modo da rendere evincibile una delle ragioni di impugnazione stabilite dall’art.360 c.p.c.. E' formulato affastellando o mescolando censure eterogenee che per di più impingono largamente negli aspetti di fatto la cui valutazione è riservata al giudice del merito; 2. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate “violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8, comma 1, del d.lgs.504/92 e 36 del d.lgs. 546/92. Insussistenza soggettività IMU per mancanza del possesso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. comma 1, n.4 e 112 c.p.c.. Nullità della sentenza per insufficiente motivazione della CTR e mancata valutazione della richiesta di riduzione del 50% dell'imposta per inagibilità degli edifici ed omessa valutazione probatoria”. Sotto questa confusa rubrica viene in sostanza dedotto che vi sarebbero stati alcuni edifici, tra quelli insistenti sull'area della ex base Nato, che non sarebbero stati “agibili” e che “mediante perizia giurata” sarebbe stato “dimostrato quali fossero detti edifici” e viene poi lamentato che la CTR, trascurando le risultanze della perizia e facendo leva sul fatto che vi fossero agli atti quattro contratti di locazione relativi ad altrettanti degli edifici in questione, avrebbe finito per negare immotivatamente il diritto della ricorrente alla riduzione dell'imposta ai sensi dell'art.8 del predetto d.lgs.504. 3. il motivo è inammissibile. 3.1. E' stato innumerevoli volte sottolineato che “L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n.6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"” (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n.8053). 3.2. Nella specie, il ricorrente dicendo che vi sarebbero stati alcuni edifici, tra quelli insistenti sull'area della ex base Nato, che non sarebbero stati “agibili” e che “mediante perizia giurata” sarebbe stato “dimostrato quali fossero detti edifici” non ha precisato “il fatto decisivo”. A tal fine avrebbe dovuto specificato quali esattamente fossero gli edifici non bastando un generale rinvio ad una perizia. Per di più neppure ha precisato “quando” la suddetta perizia fosse stata prodotto, limitandosi a dire, sul punto, che era stata prodotta “davanti alla CTR”. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di specificità. 3.3. Sotto altro profilo il motivo è inammissibile alla luce della regola (art.348 ter c.p.c.) per cui la sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme) non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, comma 1, n.5, c.p.c.. Il fatto che gli immobili insistenti sulla “ex area Nato” non fossero “inagibili” era stato alla base anche della decisione di negare il presupposto applicativo dell'art.8 del d.lgs.504/92, adottata dalla CTP (il cui testo è riprodotto, per quanto rileva, a pagina 4 del ricorso per cassazione); 4. con il terzo motivo di ricorso vengono denunciate “violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 2, e dell'art. 36 del d.lgs.546/92. Ulteriore omessa pronuncia della CTR”. Sotto questa rubrica viene dedotto che la sentenza sarebbe viziata in quanto la CTR avrebbe “omesso l'esame della eccezione di parte con cui l'ente pubblico non economico proprietario del sito (la Fondazione) ha richiesto sino dal primo grado di merito una consulenza tecnica d'ufficio che, ancora oggi si ritiene necessaria e fondamentale ai fini della corretta statuizione del giudice. Difatti solo la CTU, prevista dall'art. 7 comma II del decreto legislativo n.546/92 tra i poteri istruttori in una vicenda avente ad oggetto prevalentemente aspetti tecnici avrebbe potuto valutare e dimostrare analiticamente l'agibilità o inagibilità degli edifici ex base Nato e verificare nel merito quali edifici sono nella realtà utilizzati dalla Fondazione ente pubblico non economico o locati a terzi”. 5. il motivo è infondato. 5.1. Le commissioni tributarie sono titolari, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di un potere di indagine, che esse possono esercitare, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, qualora non ritengano sufficienti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti o già acquisiti. È' stato precisato che “il giudice tributario non è obbligato ad esercitare "ex officio" i poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, salvo che non sussista il presupposto dell'impossibilità di acquisire la prova altrimenti” (Cass. Sez.5,sentenzan. 14244 del 08/07/2015). Ed è stato anche affermato in più occasioni che “l'art.7 del d.lgs. n.546 del 1992, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia” (Cass. sez.6-5, ordinanza n.4762 del 24/02/2020; Cass. sez.6-5, ordinanza n.16171 del 19/06/2018). 5.2. Nel caso di specie la ricorrente lamenta il mancato esercizio del potere di nomina di un consulente tecnico in relazione a circostanze -agibilità o inagibilità degli immobili in questione; loro uso diretto o indiretto- non solo obiettivamente dimostrabili ex parte ma che la CTR ha ritenuto di poter compiutamente verificare sulla base della documentazione in atti nonché richiamandosi alla quanto già accertato dai giudici di primo grado; 6. in conclusione il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, il terzo infondato. 7. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed € 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo