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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 dicembre 1986

Cassazione n. 20462/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALESSANDRO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1986avverso l'ordinanza del 06/02/2026 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;letta la memoria depositata dal difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimentiimpositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Latina, emessa il 23 gennaio 2026, che aveva applicato adAlessandro Agresti la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimentofraudolento di valori ed a due reati di autoriciclaggio (capi 1, 2 e 3 della imputazioneprovvisoria).Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina.Deduce:1) violazione di legge per avere il Tribunale adottato e richiesto uno standard probatorioproprio del giudizio di merito e non della fase cautelare.2) violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo specifico del reato ditrasferimento fraudolento di valori.3) vizio della motivazione per contraddittorietà, per le ragioni prima esplicitate aproposito delle violazioni di legge nella applicazione concreta dei principi di diritto che lostesso Tribunale ha fatto propri a proposito del reato di trasferimento fraudolento di valori;4) vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato elementi indiziari decisivi acarico del ricorrente, quali quelli già enumerati nel primo motivo di ricorso, finendo peradottare una motivazione apparente;5) vizio della motivazione per avere il Tribunale parcellizzato le risultanze investigative,valorizzandone soltanto alcune e pretermettendone altre, nei termini già precisati;6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza deigravi indizi di colpevolezza per i reati di autoriciclaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per carenza di interesse.1.

In punto di diritto, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede diriesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena diinammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezzadelle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso incui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010-01).2.

Nel caso in esame - che esula dalla eccezione prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. - il ricorrente non indica alcuna esigenza cautelare da salvaguardare e neanche lanecessità di imporre una misura cautelare al ricorrente, limitandosi a richiedere una diversavalutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.Nel che, l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALESSANDRO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1986avverso l'ordinanza del 06/02/2026 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;letta la memoria depositata dal difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimentiimpositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Latina, emessa il 23 gennaio 2026, che aveva applicato adAlessandro Agresti la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimentofraudolento di valori ed a due reati di autoriciclaggio (capi 1, 2 e 3 della imputazioneprovvisoria).Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina.Deduce:1) violazione di legge per avere il Tribunale adottato e richiesto uno standard probatorioproprio del giudizio di merito e non della fase cautelare.2) violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo specifico del reato ditrasferimento fraudolento di valori.3) vizio della motivazione per contraddittorietà, per le ragioni prima esplicitate aproposito delle violazioni di legge nella applicazione concreta dei principi di diritto che lostesso Tribunale ha fatto propri a proposito del reato di trasferimento fraudolento di valori;4) vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato elementi indiziari decisivi acarico del ricorrente, quali quelli già enumerati nel primo motivo di ricorso, finendo peradottare una motivazione apparente;5) vizio della motivazione per avere il Tribunale parcellizzato le risultanze investigative,valorizzandone soltanto alcune e pretermettendone altre, nei termini già precisati;6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza deigravi indizi di colpevolezza per i reati di autoriciclaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per carenza di interesse.1. In punto di diritto, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede diriesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena diinammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezzadelle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso incui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010-01).2. Nel caso in esame - che esula dalla eccezione prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. - il ricorrente non indica alcuna esigenza cautelare da salvaguardare e neanche lanecessità di imporre una misura cautelare al ricorrente, limitandosi a richiedere una diversavalutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.Nel che, l’inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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