CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 20791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19189-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -2- -ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie di parte ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Roma la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di san [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 98.849,00, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002, quale compenso per l’attività professionale svolta nell’interesse della convenuta e consistita nella difesa in un giudizio cautelare instaurato dinanzi al Tribunale di Roma. Nella resistenza della convenuta, che invocava altresì il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione, sul presupposto che la causanon potesse essere trattata e decisa nelle forme sommarie, il Tribunale adito, in composizione monocratica, con ordinanza del 22 maggio 2017 accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 87.262,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, nonché al pagamento della somma di € 371,00 per spese borsuali, il tutto con gli interessi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza. Esclusa la ricorrenza di un vizio della procura, avendo lo Iacoviello assunto personalmente la propria difesa, e rilevata l‘assenza di un accordo in merito alla misura dei compensi, il Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -3- Tribunale rilevava la necessità di fare applicazione delle tariffe professionali vigenti. Ancora, escludeva che potesse essere remunerata l’attività propedeutica alla fase esecutiva, che a ben vedere era una mera appendice della procedura cautelare di reclamo, anche in ragione del difetto di prova di un’apposita procura rilasciata per tale attività ulteriore, ed il Tribunale reputava che l’attore ben potesse formulare plurime richieste di pagamento, senza che potesse avere efficacia preclusiva l’attestazione di credito effettuata. Tenuto conto del pregio dell’opera prestata, del risultato favorevole ottenuto, dell’elevato valore della controversia rispetto al valore massimo di scaglione e dell’esistenza di più parti con posizioni, seppur correlate, ma distinte, affermava che competeva il compenso in misura pari al valore massimo maggiorato altresì ai sensi dell’art. 4 co. 4 del Dm n. 140/2012 (essendo stata richiesta in realtà una somma inferiore a quella spettante in base alle tariffe). Inoltre, il compenso doveva essere riconosciuto sia per la fase relativa alla richiesta di sequestro che per quella concernente il reclamo avverso l’iniziale provvedimento di rigetto. Dall’importo dovuto doveva poi essere detratto l’acconto ricevuto, pervenendosi quindi alla somma sopra indicata, con gli interessi sui compensi liquidati, a far data dalla pubblicazione dell’ordinanza. Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -4- Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla base di due motiv i, illustrati da memorie. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. 2.Il primo motivo d el ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del DM n. 140/2012 nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che il Tribunale ha accordato i compensi in misura pari al massimo tenuto conto, oltre che del risultato positivo, anche della difficoltà e dell’importanza dell’attività svolta e dell’ingente valore della controversia. Tuttavia, in tal modo l’ordinanza ha male applicato i criteri così dettati dell’art. 4 del DM n. 140 del 2012, in quanto avrebbe dovuto considerare la non elevata complessità dell’incarico svolto, attesa l’identità dei ricorsi per sequestro giudiziario curati dalla controparte. Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che il ricorso proposto nel proprio interesseera stato inizialmente rigettato dal Tribunale, tanto che si era reso necessario proporre reclamo, essendosi quindi indebitamente duplicati i compensi a fronte di una procedura cautelare sostanzialmente unitaria. Ancora si lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato il limitato impegno per la stesura e lo studio degli atti, e che Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -5- sarebbero stati chiesti i compensi sempre al massimo senza però munirsi del previo parere del Consiglio dell’Ordine. Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare il fatto che la difesa era stata svolta in vari giudizi, aventi però carattere sostanzialmente unitario, procedendo ad un’erronea detrazione degli acconti ricevuti e senza considerare che le spese borsuali, pari ad € 371,00, erano state già versate come da fattura in atti. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto, pur non essendo stata integralmente accolta la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], non essendogli state riconosciute le competenze per la fase esecutiva, il Tribunale tuttavia non ha disposto una sia pur parziale compensazione delle spese di lite, omettendo quindi di considerare la situazione di soccombenza parziale venutasi a determinare all’esito del giudizio. Il motivo di ricorso incidentale denuncia che gli interessi legali sul credito riconosciuto sarebbero stati liquidati solo a far data dalla pubblicazione dell’ordinanza, senza però considerare che erano stati richiesti gli interessi previsti dal D Lgs, n. 231/2002, anche in ragione dell’applicabilità alla fattispecie della novella di cui all’art. 1284 c.c., come operata dall’art. 17 del d.l. n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014. 3. Rileva il Collegio che entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, sono inammissibili. Va a tal fine richiamato il principio secondo cui (Cass. n. 26083/2021), in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -6- onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui (nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, espressamente ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva a propria volta dichiarato inammissibile l'opposizione spiegata con ricorso e non con citazione, per essere stato l'atto introduttivo notificato oltre il termine ex art. 641 c.p.c.). E’ stato altresì affermato che la decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all'esito dell'istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio (Cass. n. 10648/2020). Trattasi di precedenti che appunto evocano in causa il principio dell’apparenza, al quale le parti devono far Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -7- riferimento, dovendo quindi orientare la scelta circa le modalità attraverso le quali impugnare la decisione sfavorevole, sulla base della forma in concreto adottata dalla decisione, avuto riguardo alle regole che sono state seguite nella conduzione e decisione della controversia. E’ stato pertanto affermato che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (norma interpretata nel senso che il procedimento de quo avrebbe carattere di esclusività ove siano in contestazione crediti correlati allo svolgimento di attività difensiva in sede giudiziale civile), al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanzamonocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e senza disporre alcun mutamento del rito. Per l’effetto, il provvedimento con cui è decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -8- l'appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza (Cass. n. 24515/2018, pronunciata in una vicenda nella quale, analogamente a quanto accaduto nel caso in esame, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art.702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la Corte, pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice "a quo", ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall'art. 702 quater c.p.c.; conf. Cass. n. 4904/2018). Avuto quindi riguardo ai richiamati principi, e considerato quanto avvenuto nel procedimento in esame, ancorché la causa dovesse essere decisa facendo applicazione, in ragione della pretesa dedotta in giudizio, con le forme del rito sommario speciale di cognizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, deve però reputarsi che la scelta iniziale dell’attore di avvalersi del procedimento sommario codicistico di cui all’art. 702 bis c.p.c. abbia indotto il giudice a rimanere nell’alveo di tale procedimento, senza disporre l’adozione delle forme speciali del sommario speciale, che avrebbero invece imposto la decisione in forma collegiale. La circostanza che sia stata rigettata la richiesta di mutamento del rito, avanzata dalla convenuta in ragione della complessità delle questioni trattate, sul presupposto che fosse possibile fare applicazione dell’art. 702 ter, 3 comma c.p.c. Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -9- (norma invece insuscettibile ex lege di trovare applicazione al sommario speciale (così art. 3 co. 1 del D. Lgs. n. 150/2011), evidenzia come le stesse parti avessero considerato la controversia come sottoposta alle regole del sommario codicistico, e che analoga considerazione abbia fatto il Tribunale avendo deciso la causa, sì con ordinanza, ma in composizione monocratica, e non anche collegiale, come sarebbe invece imposto per l’ipotesi di cui all’art. 14 citato. Ne consegue che l’ordinanza gravata deve ritenersi adottata ai sensi delle norme del procedimento sommario di cognizione displicato dal codice di rito, e che pertanto andava impugnata con l’appello e non anche con il ricorso, risultando per l’effetto inammissibili entrambe le impugnazioni qui avanzate. Né per il rilievo dell’inammissibilità dell’appello appare necessario dover stimolare preventivamente il contraddittorio tra le parti, ritenendo la Corte di dover richiamare il principio secondo cui qualora la Corte rilevi l’inammissibilità del ricorso per ragioni di carattere processuale, la declaratoria di inammissibilità non presuppone la necessità prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (Cass. S.U. n. 25208/2015; Cass.n. 9591/2011; Cass. n. 19372/2015; Cass. n. 24312/2017). 4. Atteso l’esito del giudizio si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 5. Poiché il ricorso principale ed incidentale sono dichiarati inammissibili, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi Ric. 2017 n. 19189 sez. S2 -ud. 22-03-2022 -10- dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso principale ed incidentale inammissibili; Compensa le spese del presente giudizio Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dellaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 , dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, d