CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 giugno 2022, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 30 aprile 2018, irrevocabile il 13 novembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di truffa. 1.1. Quanto dedotto nel merito è rappresentato da novum documentale (incompatibilità topografica e cronologica tra le condotte contestate e la sede di lavoro effettivamente espletato dal ricorrente in Roma) non assunto nel primo giudizio, che avrebbe influito sulla prova della attribuibilità del fatto all'imputato, e avrebbe così dovuto indurre la Corte ad aprire uno spiraglio rescindente nella procedura volta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna. 1.2. La Corte di appello, esaminato il nuovo corredo dimostrativo, valorizzava l'assoluta carenza di decisività del novum offerto, oltre alla incerta riferibilità agli enti indicati nella istanza della documentazione esibita, sicché il giudizio di merito non poteva ritenersi suscettibile di revisione in ragione delle nuove evidenze. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il condannato, a ministero del difensore, che con motivo unico deduce la violazione della legge processuale che regola l'ampiezza e la profondità della cognizione nel preliminare vaglio sulla istanza di revisione, con i conseguenti vizi di motivazione, apodittica e meramente assertiva, della decisione impugnata, che negava efficacia euristica novativa alle prove documentali esposte. 2.1. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta (diffusamente argomentata), trasmessa per via telematica in data 21 novembre 2022, ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata, avendo la Corte apprezzato nel merito l'istanza senza previa fissazione dell'udienza in contraddittorio. 3. Con memoria trasmessa in data 25 novembre u.s., il nuovo difensore nominato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) insisteva nel rappresentare le ragioni della fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente, che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato in ragione del novum dedotto - e quella successiva, rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle / già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione). In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477). La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nella ricordata peculiarità del rimedio della revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto alla quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso). 1.2. Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione. Secondo quanto è dato desumere dagli atti, i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità del Nanni, per il reato di truffa, sulla scorta di un compendio probatorio costituito da elementi documentali e narrativi. Questi dati probatori sono contrastati dalla difesa del ricorrente, che mirava ad inficiare del tutto la portata dimostrativa del compendio attraverso le prove nuove dedotte nella istanza di revisione, prevalentemente basate su elementi documentali non rappresentati nel giudizio svoltosi in contumacia e corroborati da pregresse denunce sporte dallo stesso condannato. 1.3. La motivazione del provvedimento impugnato non ha fatto buon governo della disposizione di cui all'art. 634 cod. proc. pen., procedendo alla valutazione delle nuove prove senza arrestarsi al richiesto giudizio di astratta idoneità di quelle prove nel determinare l'esito assolutorio dell'imputato ma, al contrario, diffondendosi - con verifica sulla concreta portata probatoria di ciascun dato indicato dalla difesa del condannato - nel valutare nel merito l'incidenza di quelle prove, in evidente contrasto con le caratteristiche che devono essere riscontrate per procedere, in assenza di contraddittorio, alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza (cfr. solo tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 19648, del 3/2/2021, Rv. 281422, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota c.e.d.). Per altro verso, l'ordinanza ha finito per escludere il carattere della novità per talune delle prove indicate, ritenendo che le stesse fossero disponibili per la parte già al tempo del giudizio di merito. 2. Il giudizio così espresso è viziato per l'oggetto degli apprezzamenti condotti, sfociati nell'analisi di profili di merito. Il giudizio formulato dall'ordinanza impugnata si pone, pertanto, in contrasto con il disposto dell'art. 634 cod. proc. pen., nella misura in cui, ad esempio, ha dubitato della genuinità degli elementi documentali offerti alla valutazione rescindente. La necessità di rinnovare l'intero giudizio di ammissibilità della proposta istanza di revisione assorbe le ulteriori censure. 3. All'annullamento del provvedimento impugnato consegue la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza, che procederà a nuovo giudizio relativo alla fase rescindente (Sez. 3, n. 43121 del 17/07/2019, Franco, Rv. 277176; conf. 19648/21, cit.). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso. Così de