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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 13653/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva la continuazione fra i reati in ordine ai quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze emesse da tale Corte e divenute irrevocabili: sentenza n. 401/2019, emessa dalla Corte di appello di Bari il 25 gennaio 2019 (non il 20 gennaio 2019, come indicato, per errore materiale, nell'ordinanza impugnata); sentenza n. 13/2019, emessa dalla Corte di assise di appello di Bari il 15 maggio 2019.

Il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena complessiva per tutti i reati predetti in ventidue anni di reclusione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 71, 80 e 81 cod. pen. e 597 e 671 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione, in violazione del divieto di reformatio in peius, abbia determinato gli aumenti di pena, per i reati giudicati dalla Corte di appello di Bari con la citata sentenza del 25 gennaio 2019, in misura maggiore rispetto a quella stabilita dal giudice della cognizione in tale sentenza e, inoltre, abbia applicato un aumento di pena anche per il capo di imputazione "K" indicato in tale sentenza, per il quale il Grimaldi, però, è stato assolto.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria, con atto in cui deduce che il giudice dell'esecuzione, nel quantificare la pena con l'ordinanza impugnata, sia incorso in un errore ulteriore, perché non ha rispettato la regola in base alla quale la diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. per la scelta del rito abbreviato deve essere computata solo dopo l'applicazione dei criteri moderatori stabiliti dall'art. 78 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondata la censura esposta nell'atto di ricorso, riguardante la determinazione degli aumenti di pena per i reati giudicati con la sentenza n. 401/2019, emessa dalla Corte di appello di Bari il 25 gennaio 2019.Il giudice dell'esecuzione, infatti, in primo luogo ha indicato un aumento di pena per il reato descritto al capo "K" della suddetta sentenza, che in realtà ha assolto il Grimaldi da tale reato.

In secondo luogo, il giudice dell'esecuzione ha determinato gli aumenti di pena, per gli altri reati in ordine ai quali il Grimaldi risulta condannato in forza della sentenza stessa, in misure maggiori rispetto a quelle che erano state stabilite in essa per i medesimi reati.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, è incorso nella violazione del principio in base al quale, quando si procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, si deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose (Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Rv. 260847; in motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare il superamento, in executivis, del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato).

1.2. Il vizio suddetto, oltre a inficiare la determinazione degli aumenti relativi ai reati giudicati con la sentenza evidenziata, mina l'equilibrio complessivo della decisione e, quindi, la quantificazione degli altri aumenti, che dovrà essere rivalutata dal giudice dell'esecuzione tenendo conto di quanto stabilirà in ordine agli aumenti sopra evidenziati.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata in relazione alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio sul punto senza incorrere nei vizi ora riscontrati.

È assorbita ogni altra censura.

Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, 24 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva la continuazione fra i reati in ordine ai quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze emesse da tale Corte e divenute irrevocabili: sentenza n. 401/2019, emessa dalla Corte di appello di Bari il 25 gennaio 2019 (non il 20 gennaio 2019, come indicato, per errore materiale, nell'ordinanza impugnata); sentenza n. 13/2019, emessa dalla Corte di assise di appello di Bari il 15 maggio 2019. Il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena complessiva per tutti i reati predetti in ventidue anni di reclusione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 71, 80 e 81 cod. pen. e 597 e 671 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione, in violazione del divieto di reformatio in peius, abbia determinato gli aumenti di pena, per i reati giudicati dalla Corte di appello di Bari con la citata sentenza del 25 gennaio 2019, in misura maggiore rispetto a quella stabilita dal giudice della cognizione in tale sentenza e, inoltre, abbia applicato un aumento di pena anche per il capo di imputazione "K" indicato in tale sentenza, per il quale il Grimaldi, però, è stato assolto. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria, con atto in cui deduce che il giudice dell'esecuzione, nel quantificare la pena con l'ordinanza impugnata, sia incorso in un errore ulteriore, perché non ha rispettato la regola in base alla quale la diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. per la scelta del rito abbreviato deve essere computata solo dopo l'applicazione dei criteri moderatori stabiliti dall'art. 78 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondata la censura esposta nell'atto di ricorso, riguardante la determinazione degli aumenti di pena per i reati giudicati con la sentenza n. 401/2019, emessa dalla Corte di appello di Bari il 25 gennaio 2019.Il giudice dell'esecuzione, infatti, in primo luogo ha indicato un aumento di pena per il reato descritto al capo "K" della suddetta sentenza, che in realtà ha assolto il Grimaldi da tale reato. In secondo luogo, il giudice dell'esecuzione ha determinato gli aumenti di pena, per gli altri reati in ordine ai quali il Grimaldi risulta condannato in forza della sentenza stessa, in misure maggiori rispetto a quelle che erano state stabilite in essa per i medesimi reati. Il giudice dell'esecuzione, quindi, è incorso nella violazione del principio in base al quale, quando si procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, si deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose (Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Rv. 260847; in motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare il superamento, in executivis, del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato). 1.2. Il vizio suddetto, oltre a inficiare la determinazione degli aumenti relativi ai reati giudicati con la sentenza evidenziata, mina l'equilibrio complessivo della decisione e, quindi, la quantificazione degli altri aumenti, che dovrà essere rivalutata dal giudice dell'esecuzione tenendo conto di quanto stabilirà in ordine agli aumenti sopra evidenziati. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata in relazione alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio sul punto senza incorrere nei vizi ora riscontrati. È assorbita ogni altra censura. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, 24 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]