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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34860/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13.01.2023, con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo, il difensore premette che con l'atto di appello era stata eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio stante il difetto di notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto nel verbale di elezione di domicilio era stato indicato un errato numero civico e quindi la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; la Corte di appello aveva ritenuto fondata la prospettazione della difesa, ma rigettato il motivo in quanto non erano stati "dedotti motivi per ritenere che la sua difesa sarebbe stata diversa all'esito della ricezione dell'avviso ex art. 415- bis cod. pen.".

Ciò premesso, il difensore rileva che si trattava di una valutazione che esulava dalla questione specifica sollevata, non richiesta e relativa quanto a pretesi motivi nuovi che avrebbero potuto essere sollevati dalla difesa ed argomentando sulla "presenza dell'imputato nel corso di tutto il processo", come se queste deduzioni potessero assolvere il giudice di primo grado dalle errate valutazioni contenute nell'ordinanza di rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al motivo di ricorso, si deve rilevare come la Corte di appello abbia dato atto che la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. sia stata causata da un errore materiale contenuto nel verbale di elezione di domicilio (pag.4 sentenza di appello), in cui è stato erroneamente indicato il numero civico della via corrispondente alla residenza dell'imputato.

Ciò premesso, è principio costantemente affermato da questa Corte che la sanzione prevista dall'ordinamento per il difetto di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta la nullità del decreto di citazione in giudizio (si veda, da ultimo, Sez.4 n. 23777 del 03/0212021), non essendo necessario che il difensore, nel sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità (come pacificamente avvenuto nel caso in esame), precisi anche quale sia il vulnus al diritto di difesa, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello: l'avviso di conclusione delle indagini è, infatti, atto dovuto del pubblico ministero che serve a porre l'indagato in condizioni di interloquire, nel termine di venti giorni sulla stessa deliberazione di chiusura delle indagini, mediante l'offerta di ragioni difensive di carattere sostanziale e tecnico, ostative dell'esercizio dell'azione penale, facoltà che può essere esercitata soltanto in quel frangente e che non può essere pretermessa, pena la nullità dell'intero procedimento.

Debbono, dunque, essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso Sentenza a motivazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13.01.2023, con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo, il difensore premette che con l'atto di appello era stata eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio stante il difetto di notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto nel verbale di elezione di domicilio era stato indicato un errato numero civico e quindi la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; la Corte di appello aveva ritenuto fondata la prospettazione della difesa, ma rigettato il motivo in quanto non erano stati "dedotti motivi per ritenere che la sua difesa sarebbe stata diversa all'esito della ricezione dell'avviso ex art. 415- bis cod. pen.". Ciò premesso, il difensore rileva che si trattava di una valutazione che esulava dalla questione specifica sollevata, non richiesta e relativa quanto a pretesi motivi nuovi che avrebbero potuto essere sollevati dalla difesa ed argomentando sulla "presenza dell'imputato nel corso di tutto il processo", come se queste deduzioni potessero assolvere il giudice di primo grado dalle errate valutazioni contenute nell'ordinanza di rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al motivo di ricorso, si deve rilevare come la Corte di appello abbia dato atto che la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. sia stata causata da un errore materiale contenuto nel verbale di elezione di domicilio (pag.4 sentenza di appello), in cui è stato erroneamente indicato il numero civico della via corrispondente alla residenza dell'imputato. Ciò premesso, è principio costantemente affermato da questa Corte che la sanzione prevista dall'ordinamento per il difetto di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta la nullità del decreto di citazione in giudizio (si veda, da ultimo, Sez.4 n. 23777 del 03/0212021), non essendo necessario che il difensore, nel sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità (come pacificamente avvenuto nel caso in esame), precisi anche quale sia il vulnus al diritto di difesa, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello: l'avviso di conclusione delle indagini è, infatti, atto dovuto del pubblico ministero che serve a porre l'indagato in condizioni di interloquire, nel termine di venti giorni sulla stessa deliberazione di chiusura delle indagini, mediante l'offerta di ragioni difensive di carattere sostanziale e tecnico, ostative dell'esercizio dell'azione penale, facoltà che può essere esercitata soltanto in quel frangente e che non può essere pretermessa, pena la nullità dell'intero procedimento. Debbono, dunque, essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso Sentenza a motivazio
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