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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03899/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed è inammissibile poiché il giudice di merito, nel motivare la sua decisione, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli; Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, [OSCURATO:PERSONA]); la Corte, nel caso di specie, ha motivato sul punto (cfr., pag. 3) in termini non manifestamente illogici e che, pertanto, si sottraggono a rilievi di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed è inammissibile poiché il giudice di merito, nel motivare la sua decisione, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli; Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, [OSCURATO:PERSONA]); la Corte, nel caso di specie, ha motivato sul punto (cfr., pag. 3) in termini non manifestamente illogici e che, pertanto, si sottraggono a rilievi di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03899/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris