CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso nella parte relativa ai capi di imputazione BeCe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo H. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], si associa alle richieste del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATA, difensore di fiducia della parte civile REGIONE LAZIO, chiede il rigetto del ricorso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma che, decidendo in sede di rinvio disposto a seguito di annullamento della precedente sentenza d'appello parzialmente assolutoria, da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza Sez. 1, n. 25991 del 13/1/2022), ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa in primo grado dalla Corte d'Assise di Roma in data 24.9.2019, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, in relazione, tra l'altro, al delitto di duplice omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] (detto Baficchio), capo dell'organizzazione criminale denominata "clan Baficchio" operante sul territorio di Ostia, e di [OSCURATO:PERSONA] (detto Sorcanera), suo braccio destro (capi B e C), ed al collegato reato di concorso nell'illecita detenzione di armi da sparo; nonché in relazione al delitto di acquisto e cessione illecita di 20 Kg di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo H), aggravato dalla finalità e dalle modalità mafiose, per favorire il clan mafioso facente capo alla famiglia Spada di Ostia. Il duplice omicidio è stato commesso il 22.11.2011 ad Ostia ed è stato contestato in concorso con altri complici, per i quali si è proceduto separatamente ([OSCURATO:PERSONA], detto l'egiziano, e [OSCURATO:PERSONA], nonché Ottavio e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo assolto con sentenza passata in giudicato); l'omicidio è stato attuato esplodendo vari colpi d'arma da fuoco, che hanno attinto le vittime in parti vitali. [OSCURATO:PERSONA] (insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], poi assolto) è stato individuato come concorrente morale, mandante del duplice omicidio, materialmente perpetrato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nella ricostruzione dei giudici di merito, il movente del delitto è da ritrovarsi nella lotta per l'egemonia criminale tra i due clan rivali (quello dei Baficchio e quello degli Spada) sul territorio di Ostia, cittadina del litorale romano; in particolare, alla base dei crimini, vi sarebbe la disputa su quale dei due gruppi malavitosi dovesse avere la precedenza nell'essere pagato da [OSCURATO:PERSONA], per una partita di droga a questi ceduta). La sentenza di secondo grado, annullata da questa Corte limitatamente ai reati già riportati, è divenuta definitiva nel resto nei confronti del ricorrente, vale a dire per gli ulteriori delitti contestati a lui ed altri coimputati; in particolare, è passata in giudicato la condanna per il reato di associazione ex art. 416-bis cod. pen. in relazione al clan Spada, di cui [OSCURATO:PERSONA] (conosciuto come Romoletto) era il leader. La Prima Sezione Penale ha annullato la decisione di condanna emessa in secondo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente, quanto al primo, alle contestazioni di cui ai capi B e C, e, quanto al secondo (classe 1989), limitatamente ai reati di cui ai capi B), C), E), F) e H). 1.1. L'annullamento della Prima Sezione Penale, deciso in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, quanto ai capi B e C dell'imputazione (quelli relativi al duplice omicidio già citato), aveva evidenziato lacune ed aporie motivazionali della prima sentenza d'appello con riguardo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per tali reati. In particolare, la Cassazione ha stigmatizzato la "dequotazione" del quadro indiziario operata nella sentenza poi annullata, soprattutto con riguardo alle attività di [OSCURATO:PERSONA] successive agli omicidi; sottovalutazione alla quale non si è accompagnata, come avrebbe dovuto, la specifica confutazione dei vari segmenti del ragionamento probatorio sviluppato, in ordine a quel quadro indiziario, dalla Corte di primo grado. Ricordando il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, se non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, deve in ogni caso offrire una motivazione puntuale e adeguata, in guisa tale da fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800/18 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01, che si richiama alle affermazioni di Sez. U, n. 33748 del 12/7/200, Mannino, Rv. 231679 - 01), la sentenza rescindente ha verificato il mancato rispetto di tali regole interpretative da parte della decisione assolutoria di secondo grado annullata. 1.2. Quanto al reato di cui al capo H, in relazione al quale i giudici di secondo grado avevano emesso sentenza di condanna, l'annullamento da parte della Corte di cassazione è intervenuto, invece, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevata la mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie del coimputato, chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA] — propalante di essenziale importanza nel processo anche per quanto riguarda le accuse di duplice omicidio contenute nei capi B e C — che vi ha 3 m assistito e, in parte, collaborato come informatore pre-omicidi e uomo di aiuto per la fuga successiva ai delitti. L'episodio, relativo alla compravendita illecita di stupefacenti, è collegato ad un preesistente capo G dell'imputazione, non oggetto della decisione impugnata, riferito alle lesioni personali subite da uno dei coimputati del delitto ascritto al ricorrente al capo H, commesso unitamente ad alcuni altri esponenti del clan Spada. La vicenda vede protagonista [OSCURATO:PERSONA], coimputato che era stato oggetto di una spedizione punitiva da parte di appartenenti al sodalizio degli Spada, poiché "colpevole" di volersi mettere in proprio nella gestione del traffico di stupefacenti e, per questo, attirato in una sorta di trappola/punizione dal clan, i cui esponenti imputati — secondo l'accusa - hanno acquistato da lui il notevole quantitativo di hashish con la deliberata intenzione di non pagarlo e, successivamente, lo hanno brutalmente ferito. La posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la sua qualità di leader del gruppo criminale dai giudici di merito, gestore anche delle attività di traffico di stupefacenti, è stata ritenuta insufficientemente ancorata alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Dociu, non suffragate dai doverosi riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi, con il secondo motivo che è a sua volta suddiviso in numerosi sottocapitoli di eccezione. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia la nullità della sentenza rescissoria e delle ordinanze collegate emesse il 12.9.2022 ed il 19.5.2023, relative al rigetto, nel giudizio di rinvio, delle richieste istruttorie di rinnovazione della prova e di quella dichiarativa in particolare, proposte ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (la prima) e dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (la seconda). La difesa lamenta che, quanto alla prima ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, essa sarebbe priva di motivazione effettiva e sostenuta da una ragione apodittica e generica; la seconda ordinanza non avrebbe colmato tale lacuna, pur esplicitamente integrando la motivazione del precedente provvedimento, emesso dalla Corte d'Assise d'Appello in diversa composizione e prima del successivo stralcio della posizione del ricorrente. Neppure sarebbe adeguata — ed anzi solo apparente - la motivazione adottata dai giudici di secondo grado con riguardo alla richiesta di rinnovazione della prova dichiarativa relativa a numerosi testimoni e dichiaranti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la stessa Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, aveva indicato come possibili protagonisti di un confronto dibattimentale, la cui necessità costituiva una questione assorbita dall'annullamento della prima sentenza d'appello per i reati di duplice omicidio e porto e detenzione illecita di armi da sparo.La difesa contesta, altresì, la correttezza della tesi giurisprudenziale alla quale si è ispirata la sentenza rescissoria nel negare la necessità della rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., vale a dire il principio secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva quando, nel giudizio di rinvio, si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671). In ogni caso, pur ammettendo che l'orientamento sia univoco nella giurisprudenza della Corte di cassazione e criticato solo da una parte della dottrina, il ricorso evidenzia che la richiesta difensiva andava valutata nel merito, per la sua necessità ai fini dell'accertamento di colpevolezza, e non soltanto rigettata con un argomento formale, quale quello utilizzato dal giudice del rinvio e fondato sull'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ad ipotesi come quella in esame, in cui alla prima sentenza di condanna segua un'assoluzione, poi annullata dalla Corte di cassazione, e, a seguito del giudizio di rinvio, una conferma della condanna emessa in primo grado. La difesa evoca passaggi della Relazione preliminare al codice di procedura penale del 1988 a sostegno della propria tesi circa la natura del giudizio di rinvio, che postula un pieno diritto alla prova, pur non negando che la giurisprudenza di legittimità dominante (con la sola, risalente eccezione di Sez. 5, n. 40828 del 22/9/2004, Lepore, Rv. 229923, che ritiene la rinnovazione nel giudizio di rinvio un "atto dovuto") equipara i poteri di rinnovazione del giudice d'appello, in qualsiasi fase processuale e dunque anche in quella ex art. 627 cod. proc. pen. (si cita, tra le altre, Sez. 1, n. 28225 del 9/5/2014, Dell'Utri, Rv. 2690939). Il ricorso conclude ribadendo che, al di là di qualsiasi opzione ermeneutica si preferisca, l'ordinanza con cui si è rigettata la richiesta di rinnovazione della prova dichiarativa è sostanzialmente priva di argomentazioni, configurandosi, così, sia una violazione di legge ex art. 627, comma 2, cod. proc. pen., sia un difetto assoluto di motivazione. Si evidenzia l'indispensabilità della testimonianza di: - [OSCURATO:PERSONA], fonte primaria del testimone [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito della partecipazione all'esecuzione del duplice omicidio di un soggetto diverso dal ricorrente e dai suoi complici, tale [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale si poteva aprire - a giudizio della difesa - una diversa "pista" investigativa; - [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per confortare l'accusa a carico di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato visto da Garinei sul luogo degli omicidi poco dopo la loro commissione;/06 - [OSCURATO:PERSONA], protagonista della vicenda individuata come causale del duplice omicidio, vale a dire il debito per acquisti di droga che Oliva aveva con i due clan operanti sulla scena di Ostia e la disputa su quale credito dovesse avere la precedenza del pagamento; - [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere esaminato con riferimento alla conversazione ambientale con la moglie e le figlie, relativa all'asserito scontro tra il ricorrente e la vittima Galleoni, individuato come causale immediatamente antecedente agli omicidi. 2.2. Il secondo, lungo motivo di ricorso eccepisce nullità della sentenza impugnata con riguardo alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione con riguardo alle contestazioni di duplice omicidio aggravato e detenzione e porto illecito di armi (capi B e C). La difesa eccepisce un generale disordine motivazionale della sentenza rescissoria, che non consente neppure di essere certi di quali elementi di prova siano stati ritenuti idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità del ricorrente. 2.2.a). Una prima obiezione difensiva attiene alla illogica e generica valorizzazione, in chiave di conferma dell'accusa per i delitti in esame, di sentenze irrevocabili che attesterebbero l'esistenza del clan mafioso degli Spada, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], rivale del clan cui appartenevano le vittime, in grado di deliberare ed organizzare omicidi finalizzati al controllo delle attività economiche lecite ed illecite di Ostia. La pronuncia impugnata non ha indicato a quali decisioni irrevocabili si riferisca e ha dimenticato che, in relazione al duplice omicidio aggravato al centro del processo, allo stato, la sentenza rescindente ha annullato anche le condanne di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Giova precisare che, in seguito a tali annullamenti, è stata emessa una sentenza di assoluzione passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto (irrevocabile il 5.7.2023, con decisione della Cassazione, Sez. 5, n. 41719 del 5/7/2023), mentre, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio di rinvio vedeva fissata la prima udienza al 30.3.2024, per quanto rappresentato dallo stesso ricorso. Anche nei confronti degli altri due individui indicati come complici dei delitti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non risultano emesse sentenze di condanna in diversi procedimenti per gli omicidi Galleoni - Antonini e neppure risulta sia stata esercitata l'azione penale nei loro confronti. L'unica sentenza di condanna definitiva del ricorrente per il delitto di associazione mafiosa, quale leader del sodalizio degli Spada, è la stessa sentenza rescindente del processo, che ha determinato il passaggio in giudicato dell'accertamento relativo all'esistenza del gruppo criminale degli Spada, nelle forme organizzative indicate.Tuttavia, la sentenza rescindente non ha affermato in via definitiva alcuna causale del duplice omicidio Galleoni-Antonini né la sua riferibilità ad affiliati al clan Spada, come invece erroneamente ha ritenuto la pronuncia rescissoria, anche perché il giudicato sostanziale non si forma sulle argomentazioni incidentali che può aver svolto la decisione che lo ha determinato. Tale errore, posto alla base del ragionamento logico della decisione di appello-bis, ha generato la fallacia dell'intero percorso argomentativo della sentenza impugnata, a giudizio della difesa; il sillogismo su cui è stata fondata la condanna - i/ delitto è riconducibile al clan Spada; il ricorrente è il capo assoluto del sodalizio; tale qualità direttiva offre riscontro alle dichiarazioni accusatorie che lo indicano come mandante dell'omicidio - è tratto, dunque, da un irrimediabile errore. Del resto, tale impostazione è sbagliata anche dal punto di vista della ricostruzione del rapporto tra la prova del delitto associativo mafioso e quella dei reati-fine ad esso collegati: il ruolo di partecipe o capo non prova automaticamente il concorso nei reati- fine, poiché la giurisprudenza di legittimità esclude qualsiasi responsabilità "da posizione", al più potendo derivare un indizio del concorso in tali reati dall'inserimento in posizioni di vertice del sodalizio. La sentenza rescindente, a giudizio della difesa, aveva anche escluso - in relazione al capo H, ma con principio applicabile anche ai capi B e C perché generale - che il ruolo apicale del ricorrente nel clan Spada, ancorchè stabilito definitivamente, potesse operare in chiave di riscontro tout court della chiamata in reità. 2.2.b-c). Il ricorrente contesta, altresì, la scarsa attenzione motivazionale della sentenza impugnata (ma anche di quella di primo grado) alla tipologia della chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante del duplice omicidio; una chiamata de relato da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe reso necessario un approfondimento sull'analisi dei suoi rapporti con la fonte, invece dati per scontati. Vengono denunciate, inoltre, alcune aporie tra le dichiarazioni rese da Dociu, quale testimone diretto del duplice omicidio, e le circostanze dei riscontri costituiti dagli accertamenti sulla sua posizione derivati dai tabulati telefonici. La tesi che la difesa porta avanti - sintetizzando tutte le diverse distonie che rappresenta nel motivo di ricorso (in particolare da pag. 35) - è la seguente: le dichiarazioni accusatorie di Dociu nei confronti del ricorrente, per giunta de relato, non sono state davvero ed affidabilmente riscontrate, come invece era necessario per la loro utilizzabilità. Anche il comportamento post-delictum del ricorrente e relativo alla copertura ed al sostegno alla latitanza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tra gli autori materiali del duplice omicidio non può assumere valenza di riscontro alle dichiarazioni di Dociu, poiché invece ha un significato ambiguo e non decisivo. Infatti, l'aiuto potrebbe essere probante solo della volontà di garantire la latitanza di un suo subordinato nel clan, al fine di evitare che, se catturato, potesse collaborare con l'autorità giudiziaria. Ancora, si evidenzia l'erroneità dell'impostazione secondo cui non sarebbero state trovate possibili "piste investigative" alternative a quella che riconduce il duplice omicidio al sodalizio degli Spada: sarebbe vero, infatti, che tale differente strada investigativa (che la difesa chiama "pista Franzese", dal nome del soggetto cui potrebbe ricollegarsi il delitto) è stata deliberatamente ignorata nel corso delle indagini. Infine, non sarebbe stata raggiunta prova neppure della posizione apicale unica di [OSCURATO:PERSONA] nel clan, tanto da giustificare il "teorema di riscontro" alle dichiarazioni accusatorie di Dociu costruito dalle sentenze di merito (in base al quale la posizione di vertice del sodalizio implicava che il ricorrente avesse deciso il duplice delitto, essenziale alle logiche di supremazia del clan sul territorio di Ostia). Ripercorrendo le sentenze di merito succedutesi sulla vicenda, il ricorso si sofferma sul rapporto tra i principi ribaditi nella sentenza rescindente riguardo alla necessaria verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca, tramite riscontri, delle dichiarazioni di un coimputato rese ex art. 210 cod. proc. pen. (vale a dire le dichiarazioni di Dociu) e l'inadeguatezza dell'analisi della sentenza rescissoria della Corte d'Assise d'Appello. 2.2. d). Il ricorso dedica una parte del secondo motivo ad esplorare il rapporto tra la sentenza rescindente e quella di annullamento resa dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale autore materiale del duplice omicidio ci cui il ricorrente sarebbe stato il mandante. I fatti inerenti a tali pronunce dovrebbero essere necessariamente ricostruiti in modo uniforme ed eventuali divergenze dovrebbero essere adeguatamente motivate. La difesa, invece, rileva discrasie tra le due motivazioni di annullamento, inerenti ad alcuni episodi accaduti prima del duplice omicidio, e, soprattutto, osserva come, nella sentenza emessa nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], vi siano evidenti spunti che propendono per la valorizzazione del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha offerto una ricostruzione alternativa circa la riferibilità dei delitti non al clan Spada bensì a [OSCURATO:PERSONA], per le sue ambizioni criminali: tale pronuncia rescindente, quindi, è orientata verso la "pista Franzese" per ricostruire gli omicidi. 2.2. e-f). La difesa, in successivi passaggi del secondo motivo di ricorso, premessa la ricostruzione dei contenuti delle dichiarazioni del collaborante Dociu, ha sottolineato come, in un primo momento, questi avesse solo rivelato di aver ricevuto l'incarico, da [OSCURATO:PERSONA], di rintracciare la vittima Galleoni e segnalare la sua posizione, oltre a quello di partecipare materialmente al commando omicidiario; senza mai far cenno al movente, poi adottato come causale dei delitti nelle sentenze di merito, nè al ricorrente quale mandante di essi. Inoltre, le sue stesse dichiarazioni dimostrano l'assenza di rapporto con il leader del sodalizio criminale.Si denuncia, altresì, alla lettera f) del medesimo motivo di ricorso, il travisamento delle dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente, frutto di interpolazioni della stessa motivazione della sentenza, che hanno creato la prova del mandato omicidiario conferito da [OSCURATO:PERSONA]: il dichiarante non ha mai realmente effettuato una chiamata in reità, neppure de relato, di costui e, d'altra parte, la stessa sentenza di primo grado non ha mai svolto una simile affermazione, essendosi fondata apoditticamente sulla necessaria riconducibilità al vertice del clan Spada della decisione del duplice delitto. Il travisamento ha riguardato anche le dichiarazioni di Dociu relative all'episodio del tentato omicidio di Galleoni, avvenuto il 26.10.2011, episodio che ha fatto da preludio agli omicidi, nonché ai tentativi di mediazione tra i due gruppi criminali, rivali anche nello spartirsi la primazia del credito rispetto al comune debitore Oliva. 2.2. g). La difesa eccepisce anche la mancanza di prova e l'inverosimiglianza del movente indicato come alla base del duplice omicidio, vale a dire la lotta tra gli Spada e i Baficchio per la supremazia su una specifica, piccola "piazza di spaccio" del territorio di Ostia, la cd. Vietta: l'agire sarebbe stato sproporzionato rispetto alla posta in gioco, ma, soprattutto, non vi sono dati di prova al riguardo e l'affermazione della sentenza impugnata è solo assertiva. Il ricorso critica l'asserita organicità delle dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia. Peraltro, neppure è stata allegata prova definitiva che i due gruppi criminali avessero, tra le loro attività delittuose, il traffico di stupefacenti (tanto più che Galleoni non è mai stato neppure imputato per delitti collegati al D.P.R. n. 309 del 1990), assioma che invece la sentenza impugnata ha posto come contesto base di accadimento degli omicidi; lo stesso pubblico ministero non ha mai esercitato azione penale in relazione ad esponenti del clan Spada contestando l'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Infine, la difesa evidenzia ancora una volta l'incompatibilità della ricostruzione storica adottata dalla sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto al movente, e sottolinea che, nella stessa sentenza di annullamento, si ritrova un possibile movente anche da parte di Franzese, vale a dire il tentativo di impadronirsi dell'area di influenza del gruppo dei Bafficchio. Anche le vicende di potere criminale sul territorio di Ostia controllato dai due sodalizi rivali non offrono riscontro al contesto di accadimento degli omicidi nè al movente, per come individuati dai giudici del rinvio: dopo il duplice delitto, infatti, la zona della "Vietta" aveva perso interesse criminale, per diretta ammissione dei collaboratori di giustizia, e il clan Spada non aveva visto aumentare il suo dominio. 2.2. h). Il ricorso eccepisce anche l'inutilizzabilità ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen. come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 305 del 2008, della testimonianza del commissario Aloisio alla Corte d'Assise, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui il teste ha riferito il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], escusso in fase di indagini nella qualità di persona informata sui fatti, come "debitore" di entrambi i gruppi criminali rivali e, quindi, persona al centro del movente omicidiario indicato dai giudici di merito. Il teste Oliva non avrebbe voluto sottoscrivere il verbale, secondo quanto riferito dal commissario Aloisio, per paura delle conseguenze delle sue dichiarazioni, tuttavia - evidenzia la difesa — il verbale non risulta agli atti del fascicolo informatico. 2.2.i) ed I). Il ricorrente contesta la ricostruzione delle sentenze di merito circa gli episodi di scontro tra lui e Galleoni, qualche tempo prima del duplice omicidio e fa rilevare che la sentenza rescindente aveva indicato la necessità di riscontri alle dichiarazioni relative ad essi rese da Dociu, riscontri non ritrovabili nelle dichiarazioni di un altro teste, evocato dalla sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], che non ha saputo indicare le sue fonti e che, peraltro, ha riferito particolari incompatibili con la narrazione di Dociu. Inoltre, la difesa illustra la rilevanza e la possibile fondatezza della cd. "pista Franzese": [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come concorrente nei due omicidi dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo aveva saputo da un altro soggetto dedito a reati nel territorio di Ostia, sodale del fratello. La fonte (tale [OSCURATO:PERSONA], detto Lelli) aveva direttamente assistito al duplice omicidio e aveva collegato il movente al fatto che Franzese voleva impadronirsi della "zona criminale" di influenza del clan Bafficchio. Inoltre, Franzese è colui il quale ha messo in atto il tentato omicidio di Galleoni il 26.10.2011. La difesa si dilunga, infine, sull'ermeneutica della chiamata in correità e sulla affidabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. m). Il ricorso evidenzia anche l'erronea prospettiva di giudizio in cui si muove la sentenza impugnata, che non ha ripercorso, come avrebbe dovuto, i motivi d'appello originari, proposti avverso la decisione di condanna in primo grado, ma ha rievocato i motivi del ricorso del PG della Corte d'Appello formulati nei confronti dell'assoluzione della decisione di secondo grado oramai annullata. Di conseguenza, i motivi d'appello sono stati del tutto inesplorati e si è verificata un'omessa risposta. 2.2. n), o), p). Ripercorrendo i vari vizi motivazionali della sentenza impugnata, specificamente individuati nei sub-motivi precedenti, il ricorso eccepisce, altresì, anche l'omessa rinnovazione della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'insufficienza a fondare l'accusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] delle dichiarazioni di Dociu, prive di riscontri effettivi, tantomeno individualizzanti, de relato e dal contenuto ambiguo, nonché l'errore della sentenza rescissoria, che ha eliminato dal proprio percorso motivazionale le prove raccolte nel dibattimento d'appello sfociato nella sentenza annullata dalla Prima Sezione Penale. 10 »e Il ricorso denuncia l'incomprensibile sintassi e logica di molte delle frasi cruciali della motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando come per la difesa sia complicato anche solo eccepire i vizi argomentativi, data la scarsa chiarezza e confusione delle ragioni poste a base della condanna dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio. Inoltre, si segnala la falla motivazionale rappresentata dall'aver ammesso la sentenza rescissoria che la decisione deriva dall'esclusione di "possibili letture alternative alla prospettazione accusatoria". Infine, il ricorso denuncia: -l'illogica valorizzazione, in chiave di riscontro individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di due episodi del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 19.11.2011, nel primo dei quali Galleone era finito al centro di un'aggressione e nei quali, tuttavia, era coinvolto principalmente [OSCURATO:PERSONA] e mai il ricorrente; - il travisamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare di alcuni momenti del duplice omicidio in esame, il quale non ha mai affermato che gli assassini giunsero a bordo di una Opel grigia, che potrebbe condurre all'auto di proprietà del padre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il teste ha sempre riferito di non ricordare particolari al riguardo; - l'inspiegabile ed immotivata valenza di riscontri attribuita a quattro intercettazioni ambientali (indicate nel motivo secondo, alla lettera p-4); - l'assenza di riscontri alle dichiarazioni di Dociu relative a quanto accaduto dopo il duplice omicidio e, in particolare, all'ausilio che avrebbe fornito [OSCURATO:PERSONA] alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], coautore materiale dell'agguato mortale; - l'irrilevanza probatoria e di riscontro alle dichiarazioni accusatorie di Dociu delle intercettazioni telefoniche che formano parte della prova. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al capo h) ed all'accusa di cessione illecita di stupefacenti: mancano i riscontri alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], chiamante in reità ex art. 210 cod. proc. pen. 4. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed ha depositato memorie ex art. 611 cod. proc. pen., con le quali si riepilogano i molti profili di censura (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 4.1. Anche il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la trattazione orale del ricorso.116 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al terzo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto. 2. Il primo dei due argomenti di censura agitati dalla difesa del ricorrente, afferente al difetto di motivazione delle ordinanze con cui sono stati rigettate le richieste di rinnovazione istruttoria (ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) e, specificamente, della prova dichiarativa decisiva (ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), è privo di pregio e disallineato rispetto agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativi al tema. 2.1. Anzitutto, devono essere esaminati i due punti di critica difensiva riferiti agli orientamenti interpretativi applicabili alla dinamica dell'istruttoria dibattimentale nell'ambito del giudizio di rinvio. Sono infondate le obiezioni che sono state mosse all'orientamento, incontrastato nella giurisprudenza di legittimità, che ritiene non sussista l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., quando, nel giudizio di rinvio - esattamente come nel caso oggi sottoposto al Collegio - si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunciata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671). Seguendo il ragionamento della citata sentenza Costantino, ciò che conta, infatti, è il rapporto progressivo e "verticale" tra le decisioni che chiudono le diverse fasi del giudizio in primo e secondo grado, mentre non rileva la differenza di soluzione cui giungano - in un rapporto "orizzontale" - il giudice d'appello della sentenza annullata e il giudice d'appello che, in seguito all'annullamento con rinvio, modifichi la precedente decisione di secondo grado. A prescindere dalla considerazione rilevante che una sentenza, quando annullata da questa Corte, risulta comunque "eliminata" dalla sequenza processuale proprio per effetto della sentenza rescindente della Cassazione. I due termini di comparazione per la verifica della sussistenza o meno di un'ipotesi di ribaltamento della sentenza sono costituiti, dunque, dalla sentenza di primo grado e da quella d'appello emessa all'esito del giudizio di rinvio, poiché quella annullata, proprio in virtù dell'annullamento, non ha più valore di statuizione attuale. Non assume alcun rilievo, dunque, che la nuova decisione d'appello - di condanna - si ponga in contrasto con la precedente decisione d'appello assolutoria, peraltro oramai annullata.Ciò che deve essere considerato, per stabilire se vi sia stato o non "overturning", è la natura della sentenza d'appello emessa all'esito del rinvio rispetto alla statuizione della pronuncia di primo grado: nel caso di specie, si tratta di due decisioni di condanna, sicchè non ci si trova dinanzi ad un fenomeno di ribaltamento. Tali conclusioni ermeneutiche non determinano frizioni con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, comma 2, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6, par. 2 e 3, lett. d), Convenzione EDU, come è stato affermato dalla richiamata giurisprudenza, per l'evidente diversità delle situazioni giuridiche proposte come irragionevolmente destinatarie di differenti discipline (cfr. ancora la sentenza Sez. 5, n. 6552 del 2021). In senso conforme alla soluzione qui preferita, ancorchè con diverse argomentazioni, si è espressa anche la sentenza Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745. Egualmente infondato è, poi, l'ulteriore argomento che punta a rivedere un consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta. Ed infatti, i poteri del giudice d'appello investito del giudizio di rinvio sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 1, n. 12690 del 3/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703; Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, Ottino, 280428). 2.2. Superate le obiezioni di ordine interpretativo e preliminare, relative ai poteri o doveri istruttori del giudice del rinvio, l'analisi della parte del motivo di ricorso dedicata a censurare le motivazioni delle ordinanze con le quali è stata rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa conduce nuovamente a concludere per l'infondatezza delle ragioni difensive. Il tema dell'insufficienza motivazionale del provvedimento del giudice d'appello con cui sono state rigettate le richieste di rinnovazione istruttoria formulate dalla difesa deve essere inquadrato nel contesto degli orientamenti di legittimità espressi in materia; orientamenti che, anche in questo caso, si rivelano incontrastati oltre che particolarmente solidi, perché costantemente affermati nel corso degli anni. Appare prioritario ricordare che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato, come accade quando si sia in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Sergio, Rv. 245996; vedi anche Sez. 6, n. 40496 del 21/5/2009, Messina, Rv. 245009). Sotto diverso e concorrente profilo, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 7680 del 13/1/2017, Loda, Rv. 269373; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203764). Poste le basi logico-interpretative utili a risolvere i motivi formulati dal ricorrente, questi appaiono inammissibili, perché dimenticano che è corretto anche rigettare implicitamente la richiesta di rinnovazione istruttoria se, dalla sentenza impugnata, sia chiaramente evincibile un affidabile e completo quadro di prova nei confronti dell'imputato. E questo è ciò che appare dalla ricostruzione degli eventi che ha prospettato la Corte d'Appello nella sentenza rescissoria, sicchè contestare semplicemente la motivazione delle ordinanze di rigetto ex art. 603 cod. proc. pen. non è sufficiente a rendere specifica la censura, in quanto, parallelamente, si sarebbero dovuti esporre — e ciò non si è fatto - i punti della sentenza impugnata che, per effetto della lamentata carenza istruttoria, si rivelano incoerenti o manifestamente illogici o sensibilmente carenti sotto il profilo dell'affidabilità della prova relativa all'affermazione di colpevolezza. Inoltre, la difesa ha tentato di rappresentare come indispensabili le testimonianze omesse, in una visione di parte e rivalutativa del tessuto probatorio, così tentando di portare il Collegio a sindacare della concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, secondo una valutazione di merito che è estranea al giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato secondo direttrici di censura anch'esse non ricomprendibili nell'orizzonte cognitivo della Corte di cassazione, a dispetto della sua evidente lunghezza e della sua minuziosa composizione secondo molteplici punti di criticità opposti alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di caratteri dell'atto di impugnazione che il Collegio ha inteso comunque lasciar trasparire in sentenza, mediante una puntuale esposizione, nel "ritenuto in fatto", delle molteplici argomentazioni svolte dalla difesa, affinchè se ne possa apprezzare la consistenza e la considerazione in sede di legittimità e, d'altra parte, se ne possa valutare l'inammissibilità di fondo. In più, la gran parte delle ragioni esposte sono anche manifestamente infondate.Quanto alla prima ragione di inammissibilità, come noto, nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorso, nell'ambito del secondo motivo, procede costantemente a riscrivere gli approdi processuali dei giudici di merito, contestando le soluzioni adottate nella sentenza rescissoria soltanto apparentemente, mentre il fil rouge che unisce i passaggi del complesso, articolato motivo difensivo è soltanto quello di "riscrivere" il significato delle prove, per costruire una storia alternativa e più favorevole al ricorrente o, quantomeno, per instillare il dubbio ragionevole che un'altra versione dell'accaduto sia possibile. Si tratta di un procedimento logico-induttivo non consentito, poiché la difesa utilizza, a monte e a valle di ciascuno dei punti di censura, una tecnica di riscrittura del precipitato delle prove che è inammissibile, cui aggiunge, in ultima analisi, genericamente anche se indulgendo nella critica, l'assoluta inidoneità della tecnica motivazionale del giudice d'appello e l'incapacità lessicale di rendere comprensibile il suo percorso argomentativo. Ebbene, sotto tale secondo aspetto (contestato ai punti n, o, p del motivo di ricorso) è opportuno chiarire che non spetta alla Corte di cassazione formulare giudizi "estetici" sulla capacità più o meno efficace ed armoniosa, da parte del giudice di merito, di tradurre in motivazione le sedimentazioni processuali, poiché l'oggetto del sindacato di legittimità è il confronto con la sostanza delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, a prescindere dall'osservazione che esso avrebbe potuto meglio essere scritto dal punto di vista sintattico, lessicale o logico, e sempre che non si evidenzino vizi di illogicità macroscopici o manifesti. Nel caso di specie, nonostante una prosa ed un'esposizione, effettivamente, poco piane e nonostante una modalità di esposizione delle proprie argomentazioni poco consueta nel giudizio di rinvio (mediante contrapposizione con la decisione già annullata), tuttavia la sentenza d'appello riesce a centrare i punti necessari all'affermazione di colpevolezza, secondo le linee guida tracciate nel giudizio di rinvio: sono stati indicati i riscontri richiesti per ricollegare il delitto al gruppo degli Spada ed alla volontà egemonica del loro vertice criminale, rappresentato dal ricorrente. Del resto, già la Prima Sezione Penale aveva puntualizzato, in funzione del disposto annullamento, la "dequotazione" del quadro indiziario operata nella sentenza poi annullata, riguardo alle attività di [OSCURATO:PERSONA] che potevano essere collegate al duplice omicidio ed aveva valorizzato la motivazione del provvedimento di condanna emesso in primo grado, provvedimento che, all'esito del rinnovato giudizio d'appello, assume la forza persuasiva rafforzata dalla conforme sentenza di condanna di secondo grado che è seguita all'annullamento da parte di questa Corte regolatrice. La sentenza rescissoria ha operato nel solco delle indicazioni di quella rescindente, inserendo nella piattaforma di prova le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] relative al contegno serbato dal ricorrente (lo "zio Romolo") nella fase deliberativa dell'azione omicidiaria, abbinandole al complesso degli indizi a suo carico, sintetizzati nelle pagine da 19 e ss. della decisione impugnata. Le obiezioni della difesa relative al travisamento, da parte dei giudici del secondo giudizio d'appello, delle dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente (sia di quelle relative al mandato omicidiario sia di quelle afferenti all'episodio del tentato omicidio di Galleoni, avvenuto il 26.10.2011, che ha fatto da preludio ai delitti oggi in esame, nonché ai tentativi di mediazione tra i due gruppi criminali, rivali anche nello spartirsi la primazia del credito rispetto al comune debitore Oliva) sono assertive, rivalutative e manifestamente infondate poichè confondono la sintesi con la carenza travisante di motivazione. In ultima analisi, emerge dalle due sentenze di merito, tra loro conformi (ed in particolare dalla lucida ricostruzione della decisione di primo grado: pagine da 138 e ss.), che il duplice omicidio di cui ai capi B e C dell'imputazione, commesso il 22 novembre 2011, è stato organizzato e voluto dal vertice del clan Spada, operante su Ostia, e, in particolare, dal ricorrente, leader del sodalizio, secondo quanto accertato definitivamente dalla stessa sentenza di annullamento che, nella parte relativa alla condanna per il delitto di associazione mafiosa a suo carico ed il suo ruolo direttivo, è passata in giudicato. Il duplice omicidio si è inserito in un contesto di problematica, ostile e violenta convivenza tra gruppi criminali che si dividevano le attività illecite sul territorio di Ostia, in particolare il sodalizio denominato dei "Baficchi" — capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dall'altra vittima [OSCURATO:PERSONA], suo braccio destro - e quello diretto da [OSCURATO:PERSONA], detto "Romoletto" o "zio Romolo", e dalla famiglia di questi. Soprattutto, la gestione del traffico di stupefacenti è apparsa come la causale ultima che ha scatenato il duplice delitto: un compratore locale, [OSCURATO:PERSONA], aveva debiti contratti con entrambi i gruppi per l'acquisto di partite di droga e i due sodalizi rivali erano entrati in conflitto riguardo a quale dei due avrebbe dovuto essere pagato per primo. Su tale movente le dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia sono ben tre ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sostanzialmente prive di significativi iati (cfr. le pagg. 141 e ss. della sentenza di primo grado, in particolare), mentre un ulteriore riscontro deriva da una conversazione intercettata tra un esponente della criminalità romana vicino alla famiglia Galleoni e la moglie e le figlie, nel corso della quale si g\là atto del clima di dissidi lacerante in cui versavano i rapporti tra i due sodalizi rivali, (49)- tanto da richiedere una riunione pacificatrice - precedente al duplice omicidio - e la necessità di girare costantemente armati da parte degli esponenti dei gruppi (si veda il sequestro di un'arma in possesso di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sua condanna per tale reato). Due episodi, in particolare, hanno fatto da preludio all'epilogo omicidiario e dimostrano, al tempo stesso, secondo le sentenze di merito, la fondatezza del movente del delitto, per come indicato dai giudici di merito: -il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il 26 ottobre 2011, perpetrato da due uomini vicini al gruppo degli Spada - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - emerso dai racconti dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche di [OSCURATO:PERSONA], riscontrati a) dall'intervento della polizia giudiziaria, chiamata per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco e che ha potuto rilevare le tracce degli spari; b) dagli esiti della geolocalizzazione investigativa dei protagonisti, compreso Franzese, e dei tabulati telefonici, dai quali risulta il circuito informativo interno al clan, che conduce direttamente al ricorrente, più volte contattato da Franzese nel contesto temporale del tentato omicidio non andato a bersaglio; c) dalle conversazioni intercettate e riportate nelle sentenze nei passaggi più significativi, nel corso delle quali la ex convivente della vittima [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ricostruisce i fatti più importanti che hanno aperto la scena all'omicidio; -la pesante lite avvenuta qualche giorno prima del duplice delitto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale, coinvolti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidentemente, il crescente astio reciproco aveva raggiunto picchi talmente elevati da esplodere nella decisione omicidiaria di poco successiva. La ricostruzione delle sentenze di merito è coerente nel senso ora sintetizzato (cfr. anche le pagine da 20 in poi della decisione d'appello) e, oltre ai riscontri più importanti già richiamati, le sentenze sono tratteggiate con ulteriori riferimenti utili a fornire riscontro alla versione dei dichiaranti ed alla complessiva ricostruzione della vicenda offerta. In particolare, tra questi, il più rilevante è senza dubbio quello rappresentato dagli accadimenti successivi al delitto, con la copertura della "fuga" di uno degli esecutori materiali del duplice delitto - [OSCURATO:PERSONA] - all'estero, destinatario di danaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la logica ricostruzione delle sentenze di merito, voleva impedire che tornasse e, magari, collaborasse con l'autorità giudiziaria. A riscontro di quanto ha dichiarato Dociu sul punto, vi sono una serie di conversazioni telefoniche (frenetiche le definisce la sentenza di primo grado), che vedono protagonista esponenti del gruppo criminale degli Spada e persone vicine al fuggitivo, tra tutte, il fratello. In una di esse (del 28.2.2012), si evince la presenza diretta del ricorrente sul posto di lavoro del fratello di [OSCURATO:PERSONA], utilizzato come intermediario per fargli giungere l'intenzione del sodalizio di volerlo fuori dall'Italia.3.1. Tanto premesso, appare evidente che tutte le obiezioni difensive contenute nel lungo, secondo motivo di ricorso sono destinate ad infrangersi contro una valutazione di manifesta infondatezza e, nella gran parte, risultano anche formulate in modo inammissibilmente rivalutativo. Volendo tracciare o puntualizzare alcuni (ulteriori) passaggi del motivo di ricorso, deve evidenziarsi che: -la sentenza rescindente, a dispetto di quanto afferma il ricorso, riconosce la sussistenza della matrice mafiosa del duplice omicidio costituita dalla volontà egemonica, utile a rafforzare il predominio del clan Spada sul territorio; tra gli indicatori di "mafiosità", del resto, vi è, anzitutto, la capacità intimidatoria, con la rappresentazione macroscopicamente visibile della forza del clan costituita proprio dalla capacità di realizzare un duplice omicidio in un'ottica di autoaffermazione di potere. Su tale matrice mafiosa del duplice omicidio, pacificamente evincibile dalla sentenza rescindente, si è, dunque, formato il giudicato, in un'ottica progressiva collegata all'annullamento solo parziale di altre, diverse porzioni della decisione impugnata. Invero, il principio di diritto "centrale" nella definizione degli effetti del giudicato progressivo rinviene la propria ratio nella specialità della forza precettiva dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., che riconosce l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza nella specifica situazione dell'annullamento parziale e detta una regolamentazione particolare, attinente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, connaturata alle peculiarità delle sentenze della Corte di cassazione e alla intrinseca irrevocabilità delle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema delle impugnazioni (cfr. Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261; Sez. U, n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, in motivazione). Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, Agnese, Rv. 186164 ha messo in luce il carattere dinamico del giudicato progressivo, sensibile allo sviluppo del rapporto processuale, posto che un giudizio si esaurisce con la stessa simmetrica progressività con la quale si riduce il suo oggetto, potendo ciò accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito a un solo soggetto. Il giudicato progressivo può, quindi, riguardare sia le ipotesi in cui la pronuncia di annullamento ha ad oggetto uno o più capi d'imputazione, sia l'ipotesi in cui la stessa decisione interviene in relazione ad uno o più punti concernenti una singola accusa, perché sia nell'uno che nell'altro caso l'irrevocabilità della decisione rappresenta l'effetto conseguente all'esaurimento del giudizio. Sottolinea ancora la sentenza Sez. U Agnese che l'art. 624 cod. proc. pen. consente l'impugnabilità della pronuncia del giudice di rinvio soltanto in relazione ai punti non decisi dalla Cassazione, sicché i limiti oggettivi del giudizio di rinvio «sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse». Dunque, l'art. 624 cod. proc. pen. e il complessivo contesto normativo di riferimento conducono la sentenza Agnese a ribadire che l'autorità di cosa giudicata va riconosciuta anche ai "punti" non oggetto di annullamento (e non è limitata ai soli "capi" della sentenza dal sistema processuale); -la posizione di vertice del ricorrente all'interno del clan Spada, il sodalizio mafioso nel cui orizzonte egemonico è maturata la decisione omicidiaria, può essere considerata un riscontro, trattandosi di un elemento indiziario rilevante ancorchè non di una prova decisiva autosufficiente della partecipazione ai reati fine del gruppo criminale organizzato. Ovviamente, va esclusa qualsiasi logica di responsabilità da posizione, ma, nel caso di specie, le sentenze di merito hanno soltanto collegato fatti ed elementi indiziari ad un accertamento giuridico relativo alla posizione verticistica nel sodalizio degli Spada che, da tempo, possiede il ricorrente. Peraltro, nella dinamica delle vicende della criminalità romana operante su Ostia, il delitto di [OSCURATO:PERSONA] e del suo "braccio destro" può ritenersi senza dubbio uno di quegli omicidi eccellenti, per i quali la giurisprudenza di legittimità ammette una valenza indiziaria nel ricondurli, in determinati contesti criminali, necessariamente alla volontà delle figure apicali di un'organizzazione mafiosa (cfr. in tema, Sez. 6, n. 30402 del 20/4/2010, Emmanuello, Rv. 248022; Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005, Aglieri, Rv. 233086), rendendoli, dunque, sintomatici della condivisione dei vertici associativi. Quanto alla tenuta della sentenza impugnata rispetto alle obiezioni relative ai riscontri necessari a corroborare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Collegio rammenta che una formidabile valenza individualizzante possono avere causale e movente del delitto, ancorchè non costituiscano prove autosufficienti (cfr., tra le molte conformi massimate, Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790). Riscontri individualizzanti che, nel caso di specie, sono stati enucleati nel rispetto delle caratteristiche che la giurisprudenza di legittimità richiede per la loro valenza individualizzante (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P., Rv. 274151; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572). Si deve tener conto, inoltre, ad ulteriore riprova della manifesta infondatezza delle eccezioni relative al carattere "de relato" delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che le eccezioni difensive al riguardo non si confrontano con la giurisprudenza di legittimità che, con acuta modulazione interpretativa, ha evidenziato come, in tema di associazione mafiosa, i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei alla consorteria, espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno della stessa di informazioni e di notizie relative a fatti di interesse comune degli associati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" (Sez. 1, n. 28239 del 20/2/2018, Micieli, Rv. 273344; Sez. 1, n. 23242 del 6/5/2010, Ribisi, Rv. 247585). La loro valenza può essere modulata, pertanto, di volta in volta, nel contesto da analizzare. E non vi è dubbio che, nel caso del dichiarante principale del processo, Dociu, questi fosse un soggetto assolutamente inserito nel sodalizio degli Spada e consapevole pienamente e quotidianamente delle dinamiche e delle vicende criminali che attraversavano il gruppo. 3.2. Ulteriori aspetti sui quali è opportuno spendere qualche altra considerazione, utile a fondare l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame, sono i seguenti: -la sentenza impugnata, come si è già in parte anticipato, pur se non ha ripercorso ordinatamente ed esplicitamente i motivi d'appello originari, proposti avverso la decisione di condanna in primo grado, vi ha senza dubbio fornito adeguata risposta, attraverso una ricostruzione incompatibile con le obiezioni difensive e dotata di efficacia logico-giuridica; -la "pista alternativa" per individuare gli autori dell'omicidio, proposta in più punti dalla difesa e incentrata su un possibile protagonismo criminale di [OSCURATO:PERSONA], è frutto di un'ipotesi che non appartiene certo a quelle idonee a configurare un ragionevole dubbio rispetto alla solida rappresentazione delle due sentenze conformi di merito: si tratta, difatti, di una congettura neppure plausibile, visto il ruolo subalterno agli Spada rivestito da Franzese; -le osservazioni riferite alla causale del delitto e collegate alla supremazia per le "piazze di spaccio" sono incoerenti e generiche rispetto alla più complessa matrice del duplice omicidio individuata dalle sentenze di merito, costituita da un insieme di ragioni egemoniche criminali e di fattori scatenanti occasionali, quali la rivalità tra i due sodalizi criminali per la primazia del debito per una partita di droga; -è inammissibile perché generica l'eccezione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali del commissario Aloisio, nella parte in cui riferiscono il racconto di [OSCURATO:PERSONA], che in primo grado ha deposto negando quanto riferito in fase di indagini circa il debito che aveva con entrambi i gruppi dei Baficchio e degli Spada per l'acquisto di quantitativi di droga. A prescindere, infatti, dalla circostanza che il teste di polizia giudiziaria ha testimoniato solo sulle investigazioni svolte, facendo cenno alle dichiarazioni di Oliva solo in funzione della completa relazione, la difesa dimentica che la individuazione della causale prossima dell'omicidio in una questione di crediti per la compravendita di stupefacenti è tratta, nelle sentenze di merito, dalle dichiarazioni dei collaboratori Dociu e Cardoni, nonchè da alcune conversazioni intercettate; a tali elementi offrono riscontro dalle lesioni riportate proprio da Oliva nell'ottobre 2011, compatibili con una violenta aggressione e attestate dal referto di pronto soccorso il giorno precedente al tentato omicidio del 26.10.2011 (cfr. pag. 141 della sentenza di primo grado).La giurisprudenza di questa Corte regolatrice costantemente afferma che è onere dela parte che eccepisce l'inutilizzabilità chiarire l'incidenza sul complessivo compendio indiziario della prova che si ipotizza inutilizzabile, per poterne inferire la decisività sull'affermazione di colpevolezza (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123). 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, è fondato. La Prima Sezione Penale aveva chiesto di colmare le lacune motivazionali riferite ai riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], utilizzate per attribuire al ricorrente la contestazione del capo H (un episodio di concorso nel reato di detenzione illecita aggravata, ai sensi dell'art. 416-bis.1 di sostanze stupefacenti del tipo hashish, nell'ordine di oltre 3 chili di droga). Ed invece, persiste il vizio di motivazione quanto alla mancata indicazione dei riscontri individualizzanti, tanto più necessari in quanto il reato contestato non è tra quelli sicuramente autoevidenti di un'affermazione egemonica del clan mafioso in cui l'imputato rivesta il ruolo di vertice, sicchè non varranno le osservazioni giurisprudenziali già svolte in precedenza rispetto a tale tipologia di reati nati in contesto di criminalità organizzata. Nella specie, il giudice del rinvio si è limitato ad enunciare elementi di conferma della sussistenza dell'ipotesi delittuosa aventi natura oggettiva (il sequestro della sostanza stupefacente; il referto sul pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA], "colpevole" di voler inserirsi sulla piazza di narcotraffico degli Spada e, per questo, punito con un'azione dimostrativa che prevedeva l'acquisto della droga con la volontà di non pagarla e l'aggressione fisica ritorsiva). Nulla si è enunciato per riscontrare individualizzandola la chiamata in correità di Dociu nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. L'unico, inadeguato argomento motivazionale si ritrova nell'affermazione che il ricorrente non ha "offerto alcuna prospettazione alternativa a lui favorevole", ragione motivazionale sulla cui incoerenza con il principio della presunzione di innocenza non c'è bisogno di spendere parole ulteriori, così come sulla sua incapacità di corrispondere al vincolo di rinvio. Si rammenta che un riscontro, per essere individualizzante, come già richiamato in precedenza mediante il riferimento ad alcune delle sentenze più importanti sul tema, deve essere costituito da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente; quindi, può trattarsi anche di altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare. La valenza individualizzante non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P. Rv. 274151), anche se non deve essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare (Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572). I riscontri estrinseci individualizzanti, ancorchè ovviamente non debbano essere autosufficienti come le prove vere e proprie (cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 2606007, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria in relazione alla riconducibilità del reato ad un determinato imputato (Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528). La sentenza n. 34712 del 2016 cit., ad esempio, ha ritenuto idonea ad integrare riscontro individualizzante, in difetto di possibili spiegazioni alternative, l'assenza di contatti telefonici tra chiamante e chiamato in correità, sia perchè accertata - in linea con quanto riferito dal collaborante in ordine al previo accordo fra i due - per il solo periodo immediatamente precedente e successivo al delitto oggetto delle dichiarazioni accusatorie, sia perchè inserita in un contesto relazionale connotato, al contrario, da assidui contatti tra gli stessi soggetti e dalla loro accertata colleganza criminale. La casistica, evidentemente, può essere varia e va calibrata rispetto alla fattispecie concreta. 5. Le argomentazioni sin qui esposte determinano, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo h), con necessità di rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. 5.1. Il ricorrente deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Lazio, che liquida in complessivi euro 3642,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4145,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie a.p.s., che liquida in complessivi euro 3642,00, oltre accessori di legge.06 P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo H) e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Ro