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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12581/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOIl ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato [OSCURATO:PERSONA], conposteriore memoria sempre personale .Sia il provvedimento impugnato che il ricorso ricadono nel regime processualeposteriore alla legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindianche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi cheesso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1,cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOIl ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato [OSCURATO:PERSONA], conposteriore memoria sempre personale .Sia il provvedimento impugnato che il ricorso ricadono nel regime processualeposteriore alla legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindianche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi cheesso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1,cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12581/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris