CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 15324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e in qualitàdi successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA], tuttielettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PAISIELLO 29, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’, giustaprocura in atti;– ricorrenti –[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c.dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendegiusta procura in atti;– controricorrente–Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 15324/2026avverso la sentenza n.793/2020 della CORTE D’APPELLO DIData pubblicazione 20/05/2026GENOVA, depositata in data 21/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del14/05/2026 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA];Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale dr. FulvioTroncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le parti ricorrenti e l’avvocatoRoberto Nannelli per la controricorrente.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi s.p.a.) convenne dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] SRI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo, previo accertamento della proprietà in capo all’attrice ditalune porzioni di terreno site nel Comune di Altare, delle qualiassumeva l’illegittima occupazione da parte dei convenuti, lacondanna al rilascio e alla rimozione delle recinzioni ivi apposte;chiese, altresì, accertarsi l’inesistenza di una servitù di passaggiogravante sui propri fondi e la cessazione dell’esercizio dellamedesima, oltre alla condanna ex art. 614 bis c.p.c.I convenuti si costituirono in giudizio contestando le domande attricie chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria di intervenutausucapione della proprietà delle porzioni di terreno occupate oggettodi sconfinamento, e di una servitù di passaggio sulla strada oggettodi causa.Il Tribunale respinse le domande dell’attrice ed accolse entrambe ledomande riconvenzionali.La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettòle domande riconvenzionali di usucapione e accertò la proprietàdell’appellante [OSCURATO:PERSONA] sulle porzioni controverse, concondanna dei convenuti al rilascio dei terreni, alla rimozione dellerecinzioni e alla cessazione del passaggio.2 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 15324/2026La Corte territoriale ritenne non provato il possesso ventennale utileData pubblicazione 20/05/2026ad usucapire, né sotto il profilo dell’animus possidendi, difettando laprova di un utilizzo qualificato e continuativo del terreno idoneo amanifestarlo in modo non equivoco, né sotto quello dell’esercizio diun potere di fatto esclusivo e continuo sui beni, giacché la merapresenza di una recinzione vetusta, peraltro non estesa all’interoconfine e priva di prova circa l’attività di manutenzione o gestionedel fondo, non integrava di per sé un possesso pieno, esclusivo econtinuo uti dominus. I giudici di secondo grado esclusero, altresì, lasussistenza dei requisiti per l’usucapione della servitù, difettandoopere visibili e permanenti idonee a rendere non equivocol’assoggettamento del fondo servente, mentre ritennero fondati ipresupposti per l’accoglimento dell’azione di rivendicazione propostadall’attrice, risultando documentalmente provata la titolaritàdominicale in capo alla medesima e accertata, tramite consulenzatecnica, l’occupazione delle porzioni di terreno da parte deiconvenuti. Applicarono altresì il principio dell’attenuazione del rigoreprobatorio gravante sull’attore in rivendica, avendo il convenutoopposto in via riconvenzionale l’acquisto per usucapione.Avverso la prefata sentenza ricorrono per cassazione Jaya SRI TrustOnlus, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sullascorta di dodici motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste concontroricorso.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nei terminidi legge, instando per il rigetto del ricorso.In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositatomemoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 c.p.c., 2909 c.c. e 100 c.p.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello3 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026erroneamente esaminato nel merito un gravame che avrebbe dovutoNumero di raccolta generale 15324/2026essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità. InD atas psuebbnliczaazio ne 20/05/2026di censura sugli accertamenti in fatto compiuti dal Tribunale circal’esistenza della recinzione dei terreni sin dal 1977 e l’esercizio di unpossesso ultraventennale sugli stessi, si sarebbe formato ungiudicato interno su tali circostanze con conseguente difetto diinteresse ad impugnare.Il motivo è inammissibile.Va premesso che – nell’opinione della giurisprudenza - gli artt. 342e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. conmodif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (S.U. n. 27199 del 16 novembre 2017; conf. Sez. U., n.36481 del 13 dicembre 2022).Orbene, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe violatogli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c., non avendo considerato checontroparte, nel suo gravame, avrebbe omesso di impugnarespecificamente le circostanze di fatto che avevano condotto ilTribunale alla declaratoria di usucapione dei terreni contesi, sui qualipertanto si sarebbe formato il giudicato interno.Sennonché, l’interpretazione del giudicato tanto esterno quantointerno deve essere effettuata in primo luogo sulla base del tenoreletterale del titolo giudiziale, valutato alla stregua del dispositivo edella motivazione che lo sostiene. Ne consegue che solo ove all'esito4 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026di tale operazione ermeneutica persista un'obiettiva incertezza sulNumero di raccolta generale 15324/2026contenuto della statuizione, residua la possibilità di preDnadtae purbeb licianzio ne 20/05/2026considerazione le domande delle parti sulla base delle quali il titolosi è formato (Sez. L., n. 11943 del 7 maggio 2025; Sez. 6-3, n.19252 del 19 luglio 2018).Nel caso di specie, i ricorrenti hanno omesso di riportare il contenutodella sentenza di primo grado nella misura necessaria adevidenziarne il preteso passaggio in giudicato di una parte di essa,non potendo invece limitarsi a rinviare all'atto di appello (Sez. 3, n.19989 del 13 luglio 2021).Il motivo è dunque carente di specificità.In ogni caso, il gravame della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e laconseguente riforma della Corte d’appello hanno travolto la decisionedi primo grado, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, sicchénessun giudicato può ritenersi perfezionato.2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c., per avere la Corte territoriale disatteso il principio di noncontestazione. Si assume che la controparte non avrebbetempestivamente contrastato l’esistenza della recinzione, la suaidoneità a impedire l’accesso ai terreni e la sua permanenza dal 1977al 2014, circostanze che, in quanto non contestate, avrebberodovuto essere considerate pacifiche.La doglianza è infondata.La Corte d’appello ha affermato (pag. 8) “Quanto alla recinzione,dalle foto allegate alla CTU si evince la vetustà della stessa (foto 9 ess. all. B) e l’assenza di qualsivoglia opera, anche di manutenzione,che consenta di inferire un’attività dei convenuti…Con riferimentoall’istruttoria svolta, la mera circostanza riferita dai testi dellapresenza della vetusta recinzione (neppure, come anzidetto lungotutto il confine) non costituisce idonea prova del possesso utile ad5 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 15324/2026usucapire, attesa la evidente mancanza di manutenzione e laData pubblicazione 20/05/2026carenza di prova in merito all’utilizzo del terreno”.Pertanto, diversamente dalle affermazioni delle parti ricorrenti, lasentenza impugnata ha respinto la domanda di usucapione,escludendo il possesso sulla scorta di elementi diversi dall’estensionedella recinzione, sicché la questione non risulta decisiva nelconvincimento della Corte d’appello.E tanto a voler sottacere che l’eccezione di tardività dellacontestazione non è stata formulata in appello e che il concetto di“inglobamento” da parte della recinzione è piuttosto ambiguo edequivoco rispetto alle conseguenze che vorrebbero attribuirgli iricorrenti circa l’ininterrotta recinzione per tutta la lunghezza delpercorso.3. Attraverso il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’Appelloesaminato la contestazione relativa alla parzialità della recinzione,introdotta tardivamente nel giudizio di primo grado e riproposta inappello, nonostante la sua inammissibilità quale questione nuova.Il mezzo d’impugnazione è destituito di fondamento.Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistononell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi oimpeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c.,con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fraquelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse sidifferenziano dalle mere difese, che si limitano a negare lasussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabilid'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsionedi legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva- e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c.,sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli6 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026processo e anche se non siano state oggetto di espressa eNumero di raccolta generale 15324/2026tempestiva attività assertiva (Sez. 3, n. 8525 del 6 maggioD 2ata0 p2ub0b)lic.a zione 20/05/2026Nella fattispecie considerata dalla Corte d’appello erano appuntostate prese in esame mere difese.4. Con la quarta doglianza i ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 2730 e 2733 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, non avendo la Corte territorialeappellante negli atti difensivi, dalle quali emergerebbe che i terrenierano stati inglobati nella proprietà dei ricorrenti medianterecinzione e che tale recinzione era stata modificata soltanto nel2014. Per parte ricorrente le anzidette dichiarazioni integrerebberouna confessione giudiziale idonea a costituire prova legale dei fattiammessi.Il rilievo è infondato.L’assunto dei ricorrenti s’infrange contro il principio già sancito daquesta Corte, ed a cui va data continuità, secondo il quale alleammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dalprocuratore ad litem ben può essere attribuito valore confessorioriferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche lasottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto,dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza diquelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciòvale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 c.c., nei confronti dellaparte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scrittidifensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altricasi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di provalegale, possono essere valutate non più che come semplice fonte dicognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assiemead altri elementi di prova (Sez. 2, n. 23809 del 4 agosto 2023).Ma il ricorso non parla di ulteriori elementi di prova, a suffragio ditali dichiarazioni.7 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 15324/20265. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.Data pubblicazione 20/05/20262733, 2697, comma 2, c.c., 2729 e 1144 c.c. in relazione all’art.360, comma 1 n.3, c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamentequalificato il possesso esercitato sui terreni come frutto di meratolleranza del proprietario; la tolleranza non sarebbe stata provata ein ogni caso non avrebbe potuto incidere su un possesso adusucapionem già ampiamente formato.6. Con il sesto motivo si censura la violazione degli artt. 1158, 1140e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., per averla Corte territoriale erroneamente aggravato l’onere probatoriorichiedendo la prova dell’effettivo utilizzo del terreno, quando, ai finidell’usucapione, sarebbe stata sufficiente la dimostrazione delpossesso, nella specie desumibile dall’esistenza della recinzioneidonea ad escludere l’accesso del proprietario.7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.132, comma 2 n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., deducendo la contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe difatti riconosciuto che il rilascio dei terreni eraavvenuto successivamente al maturare del termine utile perl’usucapione, utilizzando tuttavia tale circostanza per escludere lasussistenza dell’animus possidendi.8. Attraverso l’ottavo motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,individuato nella presenza della recinzione lungo tutti i confini deiterreni oggetto di causa, circostanza risultante dalla CTU e idonea adimostrare l’esercizio di un possesso esclusivo.9. Mediante il nono motivo i ricorrenti censurano la violazione degliartt. 2730, 2733 e 1061 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1 n.3 e 4, c.p.c., con riferimento alla domandadi accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù dipassaggio. La Corte territoriale avrebbe erroneamente esclusol’esistenza di opere visibili idonee a configurare una servitù8 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 15324/2026apparente, nonostante la presenza di un cancello destinatoData pubblicazione 20/05/2026all’accesso alla stradina e riconosciuto dalla stessa appellante.10. Con il decimo motivo si censura la violazione degli artt. 2730,2733 e 1140 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1 n.3 e 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamenteindividuato come presupposto dell’animus possidendi della servitù,la convinzione di essere titolari del diritto reale anziché il potere difatto esercitato sulla res oggetto del possesso, ritenendo chel’utilizzo della strada sarebbe avvenuto per mera tolleranza delproprietario.11. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti denunciano la violazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4,c.p.c., deducendo il travisamento delle risultanze testimoniali, peraver la Corte d’Appello erroneamente affermato che la strada fosseutilizzata da una collettività indistinta, mentre dalle testimonianzeemergerebbe che il passaggio veniva utilizzato soltanto da soggettideterminati.Il quinto, il sesto, il nono, il decimo, e l’undicesimo motivo possonoessere scrutinati congiuntamente, atteso il loro collegamento logico-giuridico e vanno dichiarati inammissibili.La Corte d’appello ha pienamente motivato le ragioni per le quali haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse proprietaria di parte dei mappalinn. 246 e 294, sui quali ha altresì accertato l’inesistenza di unaservitù di passaggio.L’accertamento in punto di fatto da parte della sentenza impugnataè preciso e analitico e le doglianze si risolvono in una critica allaricostruzione fattuale da parte dei giudici di merito.In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorieproposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale lacensura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisionedelle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesaall’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente9 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n.Numero di raccolta generale 15324/202624148 del 25 ottobre 2013) Data pubblicazione 20/05/2026E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionaledel giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta acriticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a normadell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materialeistruttorio mediante la considerazione della maggiore o minorediversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte delgiudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudicedi merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per esserecensurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula:a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione dellaprova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenutooggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente,assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti algiudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito haritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggettodi discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto lamotivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse statacorrettamente fondata sui contenuti informativi che risultanooggettivamente dal materiale probatorio e che sonoinequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dalgiudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione siaespresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza(Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie.10 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026D’altronde, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorreNumero di raccolta generale 15324/2026denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o impDliactai tpaub bcliocanzio ne 20/05/2026la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre – come detto - è inammissibile la diversa doglianzache egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.U., n. 20867 del 30 settembre 2020).È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).Il settimo motivo è destituito di fondamento.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussistequando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione delcriterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazionesul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito.In altri termini, va considerato come, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazionedell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.11 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siaNumero di raccolta generale 15324/2026totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fonDadtai psubub liucanzio ne 20/05/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 3, n.34787 del 28 dicembre 2024; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).La sentenza impugnata si snoda secondo un percorso logicocomprensibile e convincente, anche nella parte censurata dairicorrenti e dunque si pone al di sopra del minimo costituzionale.L’ottavo motivo è inammissibile.L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un singolo fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deveindicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame diun fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n.8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).Nella specie, non viene censurata l’omessa valutazione di alcunsingolo fatto storico, ma “il mancato esame delle risultanze dellaCTU”.12 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026In tal senso, l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulatoNumero di raccolta generale 15324/2026dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. nD.a t1a 3pu4bb ldicaezlio ne 20/05/20262012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile laconsulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi lacritica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensivecontro un elemento istruttorio (Sez. 3, n. 6322 del 2 marzo 2023;Sez. 1, n. 8584 del 16 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 12387 del 24 giugno2020).12. Con l’ultima doglianza si sostiene la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 948 c.c., in relazione all’art.360, comma 1 nn. 3 e 4, c.p.c., avendo la Corte territorialeerroneamente accolto la domanda di rivendicazione, così travisandoil principio giurisprudenziale relativo all’attenuazione del rigoredell’onere probatorio in capo a chi agisce in revindica.Anche il dodicesimo motivo è infondato.Secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, essendol'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la suainvocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte delconvenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé,alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onereprobatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso dimancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non èesonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso,o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbiaposseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigoreprobatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto,nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppureimplicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causaall'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la13 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto perNumero di raccolta generale 15324/2026usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del riveDnatda ipcubabnlictaezio ne 20/05/2026o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dallamancata contestazione della precedente appartenenza, noncomporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a caricodell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora ilconvenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di unpossesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Sez. 2, n. 14540del 30 maggio 2025; Sez. 2, n. 28865 del 19 ottobre 2021).Orbene, i ricorrenti non hanno provato di aver rivolto alcuna specificacontestazione rispetto agli allora proprietari (e danti causadell’odierna rivendicante) nel momento in cui iniziò l’asseritopossesso, né sarebbe potuta bastare all’uopo – come preteso dalricorso – una contestazione in re ipsa.Al rigetto del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], diAlessandro Bordoni e della [OSCURATO:PERSONA] allarifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio delversamento del contributo unificato, se dovuto, da parte deiricorrenti. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e laCongregazione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle speseprocessuali a favore [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in € 200 peresborsi ed in € 4.500 (quattromila/500) per compenso, oltre ad iva,c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della Congregazione YoganandaSvami sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo14 di 15Numero registro generale 26222/2020Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 15324/2026unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.Data pubblicazione 20/05/202613, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026, nella camera di consigliodelle Seconda Sezione Civile.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]auro Mocci15 di 15