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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 36966/2022

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, d.l. n. 137/2020la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5731/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – Oggetto: Servitù R.G.N. 5731/2017 Ud. 10/11/2022PU R.G. 5731/2017- Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 213/2016 depositata il 26/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per i ricorrenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso udito per il resistente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 agosto 2011, il Tribunale di Campobasso, in accoglimento della domanda principale proposta da lla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accertò l’esistenza di una servitù di passaggio costituita a favore del fondo dell’attrice ed a carico del fondo già originariamente della [OSCURATO:SOCIETA] e divenuto poi -tramite una serie di atti di compravendita- di titolarità,appunto, di [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, il Tribunale, accertata l’esistenza della servitù rivendicata dalla [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere ogni ostacolo all’esercizio della servitù.

2. Proposto appello congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] -acquirente del fondo asseritamente servente con atto del maggio 2005, successivo all’introduzione del giudizio di primo grado-e costituitasi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Campobasso respinse il gravame , osservando, in particolare, che: R.G. 5731/2017- Pagina nr. 3 di 9 − risultava inammissibile l’eccezione di prescrizione estintiva della servitù perché la stessa era statasollevata da [OSCURATO:PERSONA] unicamente nella conclusionale del giudizio di primo grado, e perciò dopo il maturarsi della preclusione di cui all’art. 180, secondo comma, c.p.c.; − infondate erano le deduzioni degli appellanti in ordine alla inopponibilità della servitù - in quanto non specificamente richiamata nell’atto di acquisto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], contenente una mera clausola di stile di richiamo alle servitù attive e passive- giacché risultava invece risolutiva la trascrizione del contratto con cui, in data 14 giugno 1994, era stata costituita la servitù a favore dell’appellata, derivando da tale trascrizione la piena opponibilità della servitù; − andavano disattese le deduzioni degli appellanti circa il carattere temporaneo della servitù -alla luce della previsione, contenuta nel contratto del 1994, a mente della quale “tali attraversamenti e passaggi avranno durata fino a quando non verranno realizzate le strade di accesso ai lotti previste nel piano particolareggiato del Comune di Campobasso”- non risultando prova della effettiva realizzazione delle strade contemplate nel piano particolareggiato comunale; − il tracciato della servitù era stato individuato con precisione dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado; − irrilevanti erano i profili concernenti: 1) la non interclusione del fondo dominante; 2) la realizzazione nelle more del giudizio di una strada idonea a consentire l’accesso alla [OSCURATO:PERSONA]; 3) la idoneità del tracciato rilevato R.G. 5731/2017- Pagina nr. 4 di 9 dal CTU; 4) l’applicazione dell’art. 1065 c.c., essendo le modalità di esercizio della servitù già definite nel titolo.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorrono ora, sempre congiuntamente, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

4. In data 14 ottobre 2022 la controricorrente ha formulato tempestiva istanza di trattazione orale, successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c.

5. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta enunciare formalmente un solo motivo di cui si riporta la formulazione letterale: “OMESSA O INSUFFICIENTE E [OSCURATO:PERSONA], CONTRADDITTORIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA MOTIVAZIONE: [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N.3 E N. 5 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ESPLICITATO E PRECISATO –Violazione del criterio dell’uso sociale e del minimo mezzo per superamento dello stesso –Violazione degli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c. in quanto la sentenza è basata unicamente sulle risultanze di una consulenza tecnica carente, illogica e contraddittoria, degli artt. 113 e 115 c.p.c. inrelazione all’art. 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., 2, 3, 24, 32, e 111 co. 6 Cost. – Violazione e falsa applicazione normativa legata al giusto processo –Erroneità delle considerazioni ed affermazioni dei giudici di merito –Travisamento dei fatti e delle norme di diritto”.

R.G. 5731/2017- Pagina nr. 5 di 9 Dopo tale formale enunciazione, il ricorrente, con numerazione anche eterogenea dei paragrafi, articola una serie di doglianze nelle quali si deduce: 1) la nullità della clausola costitutiva di servitù di passaggio per genericità della medesima (pag. 9), in quanto il tracciato della servitù non sarebbe adeguatamente individuato; 2) l’assenza del requisito della durevolezz a della servitù , in quanto sarebbero state nelle more realizzate altre vie di accesso, e la servitù sarebbe stata costituta per il soddisfacimento di una esigenza meramente transitoria del fondo dominante; 3) la violazione delle regole in tema di interpretazi one del contratto, in quanto i giudizi di merito avrebbero omesso di determinare le modalità di esercizio della servitù ed avrebbero violato il criterio del minimo mezzo di cui all’art.1065 c.c.; 4) le necessità di determinare a favore del compratore una indennità commisurata al minor valore del fondo per effetto dell’esistenza della servitù; 5) la violazione delle regole sulla buona fede; 6) la violazione delle previsioni che regolano le condizioni dell’azione, deducendo che la controricorrente non avrebbe in realtà interesse ad agire per ottenere la manutenzione della servitù, godendo di altro e più agevole accesso al proprio fondo; 7) la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, del carattere condizionato della clausola che contemplava la costituzionedella servitù, in quanto subordinata alla mancata R.G. 5731/2017- Pagina nr. 6 di 9 realizzazione di altre strade di accesso ai lotti da parte del Comune di Campobasso; 8) la violazione dei principi solidaristici di cui agli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 42 Cost. 2.Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici R.G. 5731/2017- Pagina nr. 7 di 9 alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 2 3/10/2018 - Rv. 651324 –01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013 - Rv. 627659 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011 - Rv. 619790 - 01).

Nel caso in esame -come anche eccepito dalla controricorrente e dedotto dal Pubblico Ministero- il ricorso, dopo l’enunciazione di un a sorta di “motivo omnibus”, procede in molti casi ad una serie di prolisse considerazioni in dirittoin via del tutto generale e generica, omettendo i necessari concreti riferimenti alla decisione della Corte d’appello impugnata, le cui conclusioni ed il cui iter motivazionale risultano , a questo punto, sostanzialmente sottratti a profili di critica specifica idonei ad evidenziarne gli ipotetici vizi.

Ulteriormente, si deve rilevare come in molti casi il contenuto dei paragrafi del ricorso non risulti neppure del tutto coerente con l’intitolazione, sollevando - peraltro sempre in via generale - profili eterogenei ed introducendo anche temi di indagine del tutto nuovi, quali risultano -esemplificativamente-quelli relativi ad un atto del 1980 che non risulta essere mai stato prodotto nel meritoe quelli relativi alla necessità di riconoscere ai ricorrenti una indennità commisurata al minor valore del fondo per effetto dell’esistenza della servitù, tema che parimenti non risulta essere stato sollevato nei precedenti gradi.

Esempio dell’assenza di un concreto nesso tra le doglianze del ricorso e la decisione impugnata sono, invece, le pagine (13 segg.) che il ricorso dedica in via del tutto generica ai criteri di interpretazione del contratto e che nella sostanza confligg ono con la regola per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di R.G. 5731/2017- Pagina nr. 8 di 9 interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 -Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l’interpretazione accol ta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 -Rv. 646649 - 01) .

Emerge, altresì, la violazione del principio di chiarezza e sinteticità espositiva enunciato da Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 - Rv. 662971 – 01 , dovendosi osservare che nel caso in esame detta violazione comporta una radicale compromissione dell'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c.

3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dellacontroricorrente.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei R.G. 5731/2017- Pagina nr. 9 di 9 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) .

P. Q. M. La Corte, dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrent i a rifondere a lla contro ricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, d.l. n. 137/2020la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5731/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – Oggetto: Servitù R.G.N. 5731/2017 Ud. 10/11/2022PU R.G. 5731/2017- Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 213/2016 depositata il 26/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per i ricorrenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso udito per il resistente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 agosto 2011, il Tribunale di Campobasso, in accoglimento della domanda principale proposta da lla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accertò l’esistenza di una servitù di passaggio costituita a favore del fondo dell’attrice ed a carico del fondo già originariamente della [OSCURATO:SOCIETA] e divenuto poi -tramite una serie di atti di compravendita- di titolarità,appunto, di [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, il Tribunale, accertata l’esistenza della servitù rivendicata dalla [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere ogni ostacolo all’esercizio della servitù. 2. Proposto appello congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] -acquirente del fondo asseritamente servente con atto del maggio 2005, successivo all’introduzione del giudizio di primo grado-e costituitasi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Campobasso respinse il gravame , osservando, in particolare, che: R.G. 5731/2017- Pagina nr. 3 di 9 − risultava inammissibile l’eccezione di prescrizione estintiva della servitù perché la stessa era statasollevata da [OSCURATO:PERSONA] unicamente nella conclusionale del giudizio di primo grado, e perciò dopo il maturarsi della preclusione di cui all’art. 180, secondo comma, c.p.c.; − infondate erano le deduzioni degli appellanti in ordine alla inopponibilità della servitù - in quanto non specificamente richiamata nell’atto di acquisto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], contenente una mera clausola di stile di richiamo alle servitù attive e passive- giacché risultava invece risolutiva la trascrizione del contratto con cui, in data 14 giugno 1994, era stata costituita la servitù a favore dell’appellata, derivando da tale trascrizione la piena opponibilità della servitù; − andavano disattese le deduzioni degli appellanti circa il carattere temporaneo della servitù -alla luce della previsione, contenuta nel contratto del 1994, a mente della quale “tali attraversamenti e passaggi avranno durata fino a quando non verranno realizzate le strade di accesso ai lotti previste nel piano particolareggiato del Comune di Campobasso”- non risultando prova della effettiva realizzazione delle strade contemplate nel piano particolareggiato comunale; − il tracciato della servitù era stato individuato con precisione dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado; − irrilevanti erano i profili concernenti: 1) la non interclusione del fondo dominante; 2) la realizzazione nelle more del giudizio di una strada idonea a consentire l’accesso alla [OSCURATO:PERSONA]; 3) la idoneità del tracciato rilevato R.G. 5731/2017- Pagina nr. 4 di 9 dal CTU; 4) l’applicazione dell’art. 1065 c.c., essendo le modalità di esercizio della servitù già definite nel titolo. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorrono ora, sempre congiuntamente, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 4. In data 14 ottobre 2022 la controricorrente ha formulato tempestiva istanza di trattazione orale, successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c. 5. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta enunciare formalmente un solo motivo di cui si riporta la formulazione letterale: “OMESSA O INSUFFICIENTE E [OSCURATO:PERSONA], CONTRADDITTORIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA MOTIVAZIONE: [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N.3 E N. 5 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ESPLICITATO E PRECISATO –Violazione del criterio dell’uso sociale e del minimo mezzo per superamento dello stesso –Violazione degli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c. in quanto la sentenza è basata unicamente sulle risultanze di una consulenza tecnica carente, illogica e contraddittoria, degli artt. 113 e 115 c.p.c. inrelazione all’art. 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., 2, 3, 24, 32, e 111 co. 6 Cost. – Violazione e falsa applicazione normativa legata al giusto processo –Erroneità delle considerazioni ed affermazioni dei giudici di merito –Travisamento dei fatti e delle norme di diritto”. R.G. 5731/2017- Pagina nr. 5 di 9 Dopo tale formale enunciazione, il ricorrente, con numerazione anche eterogenea dei paragrafi, articola una serie di doglianze nelle quali si deduce: 1) la nullità della clausola costitutiva di servitù di passaggio per genericità della medesima (pag. 9), in quanto il tracciato della servitù non sarebbe adeguatamente individuato; 2) l’assenza del requisito della durevolezz a della servitù , in quanto sarebbero state nelle more realizzate altre vie di accesso, e la servitù sarebbe stata costituta per il soddisfacimento di una esigenza meramente transitoria del fondo dominante; 3) la violazione delle regole in tema di interpretazi one del contratto, in quanto i giudizi di merito avrebbero omesso di determinare le modalità di esercizio della servitù ed avrebbero violato il criterio del minimo mezzo di cui all’art.1065 c.c.; 4) le necessità di determinare a favore del compratore una indennità commisurata al minor valore del fondo per effetto dell’esistenza della servitù; 5) la violazione delle regole sulla buona fede; 6) la violazione delle previsioni che regolano le condizioni dell’azione, deducendo che la controricorrente non avrebbe in realtà interesse ad agire per ottenere la manutenzione della servitù, godendo di altro e più agevole accesso al proprio fondo; 7) la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, del carattere condizionato della clausola che contemplava la costituzionedella servitù, in quanto subordinata alla mancata R.G. 5731/2017- Pagina nr. 6 di 9 realizzazione di altre strade di accesso ai lotti da parte del Comune di Campobasso; 8) la violazione dei principi solidaristici di cui agli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 42 Cost. 2.Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici R.G. 5731/2017- Pagina nr. 7 di 9 alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 2 3/10/2018 - Rv. 651324 –01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013 - Rv. 627659 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011 - Rv. 619790 - 01). Nel caso in esame -come anche eccepito dalla controricorrente e dedotto dal Pubblico Ministero- il ricorso, dopo l’enunciazione di un a sorta di “motivo omnibus”, procede in molti casi ad una serie di prolisse considerazioni in dirittoin via del tutto generale e generica, omettendo i necessari concreti riferimenti alla decisione della Corte d’appello impugnata, le cui conclusioni ed il cui iter motivazionale risultano , a questo punto, sostanzialmente sottratti a profili di critica specifica idonei ad evidenziarne gli ipotetici vizi. Ulteriormente, si deve rilevare come in molti casi il contenuto dei paragrafi del ricorso non risulti neppure del tutto coerente con l’intitolazione, sollevando - peraltro sempre in via generale - profili eterogenei ed introducendo anche temi di indagine del tutto nuovi, quali risultano -esemplificativamente-quelli relativi ad un atto del 1980 che non risulta essere mai stato prodotto nel meritoe quelli relativi alla necessità di riconoscere ai ricorrenti una indennità commisurata al minor valore del fondo per effetto dell’esistenza della servitù, tema che parimenti non risulta essere stato sollevato nei precedenti gradi. Esempio dell’assenza di un concreto nesso tra le doglianze del ricorso e la decisione impugnata sono, invece, le pagine (13 segg.) che il ricorso dedica in via del tutto generica ai criteri di interpretazione del contratto e che nella sostanza confligg ono con la regola per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di R.G. 5731/2017- Pagina nr. 8 di 9 interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 -Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l’interpretazione accol ta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 -Rv. 646649 - 01) . Emerge, altresì, la violazione del principio di chiarezza e sinteticità espositiva enunciato da Cass. Sez. U - Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 - Rv. 662971 – 01 , dovendosi osservare che nel caso in esame detta violazione comporta una radicale compromissione dell'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c. 3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dellacontroricorrente. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei R.G. 5731/2017- Pagina nr. 9 di 9 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte, dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrent i a rifondere a lla contro ricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contribut
Sentenza Cassazione n. 36966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris