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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 05613/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24/2/2015, irrevocabile il 5/7/2016.

Amato era stato successivamente condannato ad una pena che comportava il superamento del limite di anni due di reclusione con sentenza del Tribunale di Palmi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 12/11/2017, per un delitto commesso il 18/11/2013.

Secondo il Tribunale, sussistevano i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione.

La norma impone la revoca del beneficio se, prima dell'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, il condannato commette un delitto giudicato successivamente; nel caso in esame, al contrario, il delitto giudicato con la seconda sentenza di condanna era stato commesso prima di quello giudicato con la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa.

Il ricorrente sottolinea, ancora, che la pena irrogata per il delitto anteriormente commesso era stata interamente scontata e, quindi, non poteva essere cumulata con quella relativa al delitto successivo.

Inoltre, non era stata proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso, cosicché la sentenza era divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo dalla irrevocabilità della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

L'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., dispone che la sospensione condizionale venga revocata di diritto se, nei termini stabiliti, il soggetto riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Nel caso in esame è pacifico il superamento del limite di due anni di reclusione, così come è pacifica la circostanza che la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna alla pena condizionalmente sospesa.

Il ricorrente sostiene, tuttavia, che il riferimento della norma ad un delitto "anteriormente commesso" riguarderebbe esclusivamente i delitti commessi dopo quello giudicato con la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa e non comprenderebbe, invece, i delitti commessi prima di quello.

Si tratta di limitazione che non trova alcun aggancio nella norma, che si limita a fare riferimento ai delitti "anteriormente commessi".

Il ricorrente richiama la costante giurisprudenza di legittimità in base alla quale l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (da ultimo, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056); ma si tratta di orientamento che non esclude affatto dalla previsione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. l'effetto di una condanna per un delitto commesso anteriormente a quello per il quale era stata comminata la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa; piuttosto, tale orientamento estende la previsione anche alla condanna per delitti commessi dopo quello per il quale era stata emessa una sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza.

La ratio della norma, in effetti, è identica: non permettere a chi ha riportato, in un periodo di tempo ristretto, due condanne a pena complessivamente superiore a due anni di reclusione di godere del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estensor I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24/2/2015, irrevocabile il 5/7/2016. Amato era stato successivamente condannato ad una pena che comportava il superamento del limite di anni due di reclusione con sentenza del Tribunale di Palmi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 12/11/2017, per un delitto commesso il 18/11/2013. Secondo il Tribunale, sussistevano i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione. La norma impone la revoca del beneficio se, prima dell'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, il condannato commette un delitto giudicato successivamente; nel caso in esame, al contrario, il delitto giudicato con la seconda sentenza di condanna era stato commesso prima di quello giudicato con la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa. Il ricorrente sottolinea, ancora, che la pena irrogata per il delitto anteriormente commesso era stata interamente scontata e, quindi, non poteva essere cumulata con quella relativa al delitto successivo. Inoltre, non era stata proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso, cosicché la sentenza era divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo dalla irrevocabilità della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. L'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., dispone che la sospensione condizionale venga revocata di diritto se, nei termini stabiliti, il soggetto riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Nel caso in esame è pacifico il superamento del limite di due anni di reclusione, così come è pacifica la circostanza che la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna alla pena condizionalmente sospesa. Il ricorrente sostiene, tuttavia, che il riferimento della norma ad un delitto "anteriormente commesso" riguarderebbe esclusivamente i delitti commessi dopo quello giudicato con la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa e non comprenderebbe, invece, i delitti commessi prima di quello. Si tratta di limitazione che non trova alcun aggancio nella norma, che si limita a fare riferimento ai delitti "anteriormente commessi". Il ricorrente richiama la costante giurisprudenza di legittimità in base alla quale l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (da ultimo, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056); ma si tratta di orientamento che non esclude affatto dalla previsione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. l'effetto di una condanna per un delitto commesso anteriormente a quello per il quale era stata comminata la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa; piuttosto, tale orientamento estende la previsione anche alla condanna per delitti commessi dopo quello per il quale era stata emessa una sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza. La ratio della norma, in effetti, è identica: non permettere a chi ha riportato, in un periodo di tempo ristretto, due condanne a pena complessivamente superiore a due anni di reclusione di godere del beneficio della sospensione condizionale della pena. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estensor I
Sentenza Cassazione n. 05613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris