CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 29 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di censure di merito già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello che, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha congruamente sottolineato l'attendibilità delle dichiarazioni del Palmisano in quanto precise, coerenti e riscontrate dalle risultanze documentali (in particolare, documento di trasporto del 20/04/2016) e ha ribadito l'inverosimiglianza dell'alternativa tesi difensiva, che non appare né credibile, né ragionevole; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e allo scostamento della pena dal minimo edittale, è manifestamente infondato, poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie ove il giudice dell'impugnazione ha indicato la pervicacia dimostrata dall'imputato nel delitto, la reiterazione delle condotte - che denotano una personalità incline alla commissione di reati - nonché il precedente per truffa e la mancanza di qualsivoglia ravvedimento (pag 3) quali elementi che ostano alla concessione delle attenuanti generiche; osservato che l'entità della pena inflitta è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, quando è inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, è sufficiente il riferimento del giudice all'equità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Z P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass