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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30896/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta; che la censura in ordine al trattamento sanzionatorio non è consentita poiché invoca una pena meno afflittiva e non deduce neppure formalmente violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e non necessitava di specifiche motivazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta; che la censura in ordine al trattamento sanzionatorio non è consentita poiché invoca una pena meno afflittiva e non deduce neppure formalmente violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e non necessitava di specifiche motivazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30896/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris