CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 11940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndi il decreto assessoriale (in seguito DA) del 2004 di recepimento di accordo regionale, con cui «fatte salve le associazione già costituite», si stabiliva che «la percentuale di nuove associazioni è prevista nella misura del 30 % degli assistibili nell’ambito regionale», nonché il nuovo ACN del 2005 che aveva incrementato ad euro 8,00 l’indennità in questione; aggiungeva ancora la Corte di merito che il dato letterale non era sufficiente, nell’interpretazione del DA, per dirimere la questione in ordine al fatto che al regime in associazione fossero ammessi in totale un numero di pediatri non superiore al 30 % degli assistiti oppure che quella percentuale, ferme le associazioni preesistenti, costituisse un limite solo per le nuove associazioni, destinate quindi ad aggiungersi, seppure in tale misura massima, a quelle già preesistenti ed anche se queste ultime in ipotesi fossero già pari al 30 % degli assistibili; la Corte d’Appello ha ritenuto fondata la prima e più restrittiva interpretazione, sul presupposto che il DA e l’accordo da esso recepito andassero intes i assecondando la ratio di ess i , consistente nella delimitazione entro una quota predeterminata dei beneficiari dell’indennità, allo scopo di evitare una incontrollata moltiplicazione della spesa; pertanto, tenuto conto che al momento in cui erano state costituite le due associazioni di pediatri cui partecipavano i ricorrenti, il limite del 30 % era stato già superato, essi non avevano diritto ad accedere all’istituto e ne risultava assorbita la pretesa, dai medesimi esercitata, di ottenere l’indennità nella misura superiore fissata poi dall’ACN del 2005; 4. quanto all’indennità “di collaboratore”, la Corte del merito ha ancora una volta richiamato la norma (art. 41, co. 6) dell’ACN recepito in d.p.r. 272/2000, con cui il contributo era stato fissato in misura di lire 10.000 per assistito ed entro la percentuale massima del 10 % degli assistiti, con misure recepite come tali in sede regionale con DA; il successivo ACN del 2005 aveva aumentato tale indennità ad euro 10,00 per assistito ed aveva altresì rideterminato le percentuali entro cui le diverse indennità, di gruppo, di associazione, di collaboratore e per l’utilizzazione di infermiere professionale potevano essere consentite, stabilendo tuttavia – rilevava la Corte territoriale - che, nel caso in cui la percentuale di una o più delle voci di spesa di cui all e predette indennità fosse , al momento dell’entrata in vigore del nuovo accordo, superiore a quella come sopra rideterminata, avrebbero continuato a trovare applicazione le pregresse remunerazioni; la Corte d’Appello rilevava quindi come già la percentuale dei medici “in associazione” era stata integrata nel 30 %, in sé superiore alla percentuale del 23 % fissata nel nuovo accordo, sicché non erano maturate le condizioni utili all’applicazione di quest’ultimo; 5. la sentenza è stata impugnata dai medici con un motivo, articolato in due parti e resistito da controricorso della ASP ed entrambe le parti hanno infine depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo nella rubrica fa riferimento a “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.” senza ivi indicare le norme violate e si articola poi in due parti intitolate rispettivamente all’indennità “di associazione” ed a quella di “collaboratore di studio”; 2. quanto all’indennità di associazione, i ricorrenti assumono che l’interpretazione letterale del DA e dell’accordo con esso recepito non lasciava adito a dubbi nel senso che la percentuale del 30 % non era complessiva, ma riguardava solo le nuove associazioni, rimanendo salve le vecchie e preesistenti; l’affermazione della Corte di merito secondo cui la interpretazione della disposizione avrebbe dovuto essere svolta tenuto conto dell’intento di limitare la spesa era del resto errata, perché in realtà l’intento era quello di migliorare le prestazioni, tanto che la percentuale, negli anni successivi, era stata incrementata fino a giungere al 65 % nel 2011; esisteva poi un fondo idoneo a finanziare i maggiori costi, ed era quello indicato nell’art. 45, quale richiamato nell’ACN del 2005; infine, dal 2007, la ASP aveva riconosciuto ai ricorrenti l’indennità rivendicata, pur essendo rimasto immutato il quadro normativo di riferimento, il che non si poteva spiegare, se l’indennità nella misura maggiorata non fosse stata dovuta; a tali argomentazioni il controricorso replica specularmente ribadendo non solo l’insufficienza del dato letterale, ma richiamando l’intento di mantenimento del livello di spesa e la compatibilità di esso con le risorse espresso dall’AIR del 2004, rilevando come l’Accordo del 2011 fosse di vari anni successivo a quello oggetto di causa e negando che le somme da impegnare per soddisfare la richiesta dei ricorrenti fossero compatibili con le previsioni di spesa regionali del tempo, mentre l’attribuzione dell’indennità nel 2007, a normativa invariata, non significava che anche prima quell’indennità fosse dovuta, semmai dimostrando che da quella data anche le associazioni cui facevano capo i ricorrenti rientravano nella soglia percentuale; 3. le censure sono inammissibili; 3.1 il DA interessato, in parte qua, ha stabilito che «fatte salve le associazioni già costituite … la percentuale di nuove associazioni è prevista nella misura del 30 % degli assistibili nell’ambito regionale»; non vi è dubbio che tale dizione – come osservato anche dalla Corte di merito –sotto il profilo semantico e sintattico possa essere intesa sia nel senso che, ferme le associazioni preesi stenti, ne potessero essere istituite di nuove, purché – tali nuove associazioni –non superassero il limite del 30 %, così come, diversamente, che ferme le vecchie associazioni, ne potessero essere costituite di nuove purché fosse rispettato il limite complessivo del 30 %; 3.2 su tale premessa, l’insistenza nel motivo sulla prima interpretazione ha la sostanza della mera proposizione di una diversa lettura del merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148) e non accompagnata tra l’altro dall’indicazione ragionata di specifici criteri ermeneutici in ipotesi violati e diversi da quello letterale; 3.3 non diversamente, costituisce mera argomentazione di merito quella per cui l’incremento percentuale degli anni successivi starebbe ad indicare un intento di migliorare le prestazioni, attraverso una considerazione che si rivela peraltro di portata non univoca, in quanto ben potrebbe essere che ad un intento di limitare i costi, tra l’altro avallato dalle difese svolte in controricorso, segua poi un diverso intento di agevolare in maggior misura le attività dei pediatri; così come non univoca e non decisiva è la considerazione per cui nel 2007 l’indennità fosse stata poi attribuita anche ai ricorrenti, perché ciò non significa necessariamente che i corrispondenti presupposti già esistessero nelle annate precedenti ed oggetto di causa; ancora, il richiamo all’esistenza dei fondi utili alla copertura delle indennità nella misura necessaria per le percentuali evocate dai ricorrenti è affermato – e denegato con dati contrari dalla ASP – sicché il corrispondente profilo, la cui verifica imporrebbe accertamenti di fatto di esito incerto, non può essere indicato – anche a volerne riportare l’ambito a quello di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. - come vizio di legittimità della pronuncia impugnata , restando insondabile la effettiva decisività dell’assunto; infine, la censura argomenta su profili – poi sviluppati più ampiamente rispetto all’indennità di “collaboratore” e su cui si dirà – riguardanti la misura dell’indennità da essi rivendicata, che restano però assorbiti proprio perché la pretesa è stata denegata rispetto all’ an debeatur; 4. la seconda parte del motivo è dedicata all’indennità di “collaboratore di studio” del 1.1.2005 al 31.12.2007; esso è sviluppato con argomenti analoghi a quelli relative all’ultima parte dellecensure riguardanti l’indennità di associazione e dunque quanto si va a dire vale, per quanto occorrer possa, anche per la corrispondente tematica ivi rimasta assorbita; secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, seppure le percentuali dei singoli istituti avesse superato le soglie indicate come ostative al riconoscimento degli incrementi nei rispettivi emolumenti, si sarebbe dovuto fare applicazione del punto 9 dell’art. 58 del lett B ACN del 2005, per verificare se la compensazione di quanto risparmiato per le voci inutilizzate consentisse di fruire degli aumenti per le voci invece in concreto attuate, esito che a dire dei ricorrenti sarebbe stato per essi favorevole, in quanto la pediatria di gruppo non era operante in Sicilia e l’infermiere professionale non risultava utilizzato presso la ASP di Trapani; 4.1 il motivo è parimenti inammissibile; esso fa leva su temi la cui decisività – anche in questo o caso a volerne riportare l’ambito a quello di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. - è del tutto incerta, in quanto la corrispondente verifica, necessaria perché il controricorso nega decisamente la ricorrenza dei presupposti di una tale compensazione, necessiterebbe complessi accertamenti di fatto, sui risparmi di spesa rivenienti sul complessivo piano regionale dalla mancata attivazione – parimenti da verificare – dei diversi istituti, anche tenuto conto che il successivo riconoscimento, dal 2008, di quegli aumenti, non significa in sé che anche prima vi fossero le necessarie risorse; non può pertanto dirsi che risulti la decisività di quel profilo, fondato sulla mera ipotesi di un certo esito della verifica di merito sul punto interessato e dunque tale da non poter intercettare un valido motivo di ricorso per cassazione; 5. alla complessiva inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il