CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18893 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D11 D761A) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- tiis (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A11 E882K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 53/2020, pubblicata in data 14 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella cui posi- zione è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione), chiedendo l’annullamento di un preavviso di fermo Ric. n. 18893/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18893/2020 Numero sezionale 2764/2022 amministrativo di veicoli da quest’ultimo notificatogli, per l’ine-Numero di raccolta generale 10231/2022Data pubblicazione 30/03/2022 sistenza del titolo esecutivo. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria. La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione art.139 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3». Il ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, è necessario individuare esattamente l’oggetto delle domande proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, nella parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti di causa, afferma di avere proposto – in relazione ad un preavviso di fermo amministrativo di veicoli – opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., riportando le conclu- sioni del proprio atto introduttivo, con le quali aveva chiesto «… accogliere la presente opposizione e per lo effetto annullare ogni e consequenziale provvedimento esecutivo o cautelare eseguibile o eseguito dalla società opposta-convenuta per l’ine- sistenza del necessario titolo esecutivo previso ex lege …». Nella sentenza impugnata viene altresì chiarito che, in effetti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato esclusivamente una delle varie pre- tese creditorie poste a fondamento della misura coercitiva Ric. n. 18893/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18893/2020 Numero sezionale 2764/2022 minacciata dall’agente della riscossione (quella relativa ad una Numero di raccolta generale 10231/2022Data pubblicazione 30/03/2022 sanzione amministrativa irrogatagli ai sensi dell’art. 110 T.U.L.P.S.) e che il giudice di primo grado, dopo aver qualificato la domanda come «accertamento negativo del credito concer- nente la cennata sanzione amministrativa», l’aveva in realtà accolta per la ritenuta mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento, annullando altresì la relativa pretesa (è appena il caso di rilevare incidentalmente che si tratta di una decisione priva di logica conseguenzialità sul piano giuridico, in quanto la mancata notificazione della cartella di pagamento non implica affatto l’inesistenza del titolo esecutivo e, tanto meno, della sottostante pretesa creditoria). In ogni caso, la qualificazione della domanda come contesta- zione della sussistenza di una valida pretesa creditoria assistita da titolo esecutivo è, in sostanza, ribadita dal giudice di appello, il quale peraltro afferma espressamente trattarsi di «opposi- zione all’esecuzione (minacciata) ex art. 615 c.p.c. essendosi prospettata l’inesistenza stessa di un titolo esecutivo», esclu- dendo che fosse stata proposta una opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (pag. 5 della sentenza, righi 15- 20). L’inquadramento dell’impugnativa del preavviso di fermo am- ministrativo di veicoli di cui all’art. 86 del D.P.R 29 settembre 1973 n. 602 come «azione di accertamento negativo della pre- tesa creditoria» risulta, d’altra parte, conforme alla giurispru- denza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01 e successive conformi; cfr. ex multis, tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28528 del 08/11/2018, Rv. 651657 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7756 del 08/04/2020, Rv. 657504 - 01) e, nella specie, è ulterior- mente confermata dalla circostanza che la misura minacciata veniva contestata esclusivamente in relazione ad una delle pre- tese creditorie poste a base di essa. Ric. n. 18893/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18893/2020 Al di là del richiamo all’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. Numero sezionale 2764/2022Numero di raccolta generale 10231/2022 (qualificazione espressa operata dalla corte di appello, peraltro Data pubblicazione 30/03/2022 non oggetto di specifiche censure nella presente sede), dunque, ciò che rileva nella presente sede è che – per quanto emerge dagli atti – il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento dell’insus- sistenza di una delle pretese creditorie poste a base della mi- nacciata iscrizione del fermo amministrativo e/o quanto meno dell’assenza di un valido titolo esecutivo in relazione ad essa. 1.2 Così individuato l’oggetto della domanda, risulta decisiva ad assorbente, ai fini dell’esito del presente ricorso, la conside- razione che la decisione impugnata deve ritenersi, in sostanza, fondata su due distinte ed autonome rationes decidendi: la corte di appello infatti, pur avendo accertato (sulla base di am- pia e dettagliata motivazione) la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, ha altresì correttamente osservato che «il titolo esecutivo – al contrario di quanto opinato dal [OSCURATO:PERSONA] – è costituito dal ruolo, come sancito dall’art. 49 del DPR 602/1973, con conseguente infondatezza dell’opposizione per il profilo cennato». Orbene, poiché, come più sopra chiarito, l’oggetto della do- manda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (per quanto emerge dal suo stresso ricorso) aveva ad oggetto proprio l’accertamento dell’insussistenza di titolo esecutivo in relazione alla pretesa creditoria contestata, e poiché deve ribadirsi che l’eventuale omessa notificazione della cartella di pagamento prima della iscrizione del fermo amministrativo di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 incide solo sulla regolarità del procedimento di riscossione ed eventualmente della misura minacciata, ma non può in alcun modo comportare di per sé l’assenza del titolo ese- cutivo, costituito dal ruolo, di cui la cartella è solo un estratto notificato al debitore, come correttamente affermato dalla corte di appello, ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973 (e, tanto meno, della pretesa creditoria), ne consegue che Ric. n. 18893/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18893/2020 l’indicata statuizione del giudice di secondo grado costituisce Numero sezionale 2764/2022Numero di raccolta generale 10231/2022 una ratio decidendi autonoma, da sola idonea a sostenere la Data pubblicazione 30/03/2022 decisione di rigetto dell’opposizione proposta. Poiché, d’altra parte, si tratta di ratio decidendi autonoma non specificamente censurata nel ricorso (e comunque del tutto conforme a diritto, per quanto si è detto), ne deriva l’inammis- sibilità del ricorso stesso (ex multis, cfr.: Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 – 01; Sez. 3, Or- dinanza n. 15399 del 13/06/2018, Rv. 649408 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011, Rv. 619427 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005, Rv. 582931 – 01). 1.3 Quanto sin qui osservato è di per sé sufficiente per la di- chiarazione di inammissibilità del ricorso. A scopo di completezza espositiva, si osserva comunque che deve ritenersi inammissibile anche l’unico motivo posto a base dello stesso, con il quale il ricorrente sostiene la nullità della notificazione della cartella di pagamento che ha preceduto il preavviso di fermo impugnato. La corte di appello ha esaminato la relazione di notificazione ed ha ritenuto valida la suddetta notificazione, in quanto la stessa risultava correttamente eseguita, con consegna dell’atto a mani del padre del [OSCURATO:PERSONA], persona di famiglia, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R n. 602 del 1973, onde non era richiesto alcun ul- teriore successivo avviso. È evidente, valutando il complesso della motivazione sul punto, anche al di là dei termini utilizzati, che la corte ha ritenuto ef- fettuata la notificazione presso l’abitazione del destinatario, con consegna dell’atto ad un familiare convivente. Il ricorrente deduce che la notificazione non sarebbe in realtà avvenuta presso la propria abitazione, assumendo di aver do- cumentato di risiedere presso un diverso indirizzo e sostiene che avrebbe dovuto essere comunque effettuato il successivo Ric. n. 18893/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18893/2020 Numero sezionale 2764/2022 avviso di consegna a mezzo lettera raccomandata: sotto Numero di raccolta generale 10231/2022tali Data pubblicazione 30/03/2022 profili, peraltro, le censure non sono sufficientemente specifi- che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene adeguatamente richiamato il preciso contenuto delle difese nel giudizio di merito relative alle indicate questioni, non- ché dei documenti prodotti a sostegno dei relativi assunti (il ricorrente si limita ad inserire nel ricorso la copia fotografica di una ricevuta di ritorno della notificazione di cui si discute, pe- raltro neanche ben leggibile), di cui peraltro non sono neanche precisati in modo idoneo i modi e i tempi di produzione, né la loro esatta allocazione nel fascicolo processuale. In ogni caso, si tratta di un accertamento di fatto compiuto dalla corte di appello, sulla base della prudente valutazione delle emergenze probatorie, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico, come tale non censurabile nella presente sede. Sotto que- sto aspetto, il ricorso si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della agenzia controricorrente, Ric. n. 18893/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18893/2020 Numero sezionale 2764/2022 liquidandole in complessivi € 2.300,00, oltre spese Numero di raccolta generale 10231/2022pre- Data pubblicazione 30/03/2022 notate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 18893/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6