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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44811/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Genova confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occupazione abusiva del demanio concesso in via esclusiva alla società "Bagni san Michele s. r.

I.".

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 120, 633, cod. pen.): la querela sarebbe stata proposta da persona non legittimata, tenuto conto che la società [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata titolare della concessione all'atto della sua proposizione;

2.2. violazione di legge (art. 633 cod. pen.): la motivazione sarebbe carente ed illogica in punto di dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo;

2.3. violazione di legge (art. 74 cod. proc. pen.): la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." costituitasi parte civile, non sarebbe stata titolare di alcuna concessione, né la stessa avrebbe patito alcun danno, sicché non avrebbe potuto costituirsi parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La censura proposta con il primo motivo è manifestamente infondata.

Come correttamente rilevato dalla Corte di appello per la occupazione di un bene demaniale la querela non è necessaria, trattandosi di reato procedibile ex officio ai sensi dell'art. 639- bis cod. pen..

1.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto con lo stesso si contesta la logicità della motivazione in un procedimento di competenza del Giudice di Pace, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

Solo la carenza "assoluta" di motivazione è assimilabile alla violazione di legge: tale vizio, tuttavia, non si rinviene nella sentenza ricorsa, che, contrariamente a quanto dedotto, presenta una accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla presenza dell'elemento soggettivo (pag. 4 della sentenza impugnata).

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." riveste la veste di persona "danneggiata" dalla occupazione in giudizio ed era legittimata a costituirsi parte civile.

Infatti, alla data del 17 maggio 2018, quando è stato consumato il reato, tale società aveva la disponibilità del terreno occupato, in ragione della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] del 4 maggio 2018, che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di subingresso nella concessione avanzata dalla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Questa aveva avuto la disponibilità del terreno demanio in forza del provvedimento di subingresso del Comune di Rapallo risalente al 4 aprile 2017, poi riformato dal consiglio di Stato che aveva affidato al Comune il compito di regolarizzare la posizione della società (pag. 3 della sentenza impugnata).

La complessità dell' iter amministrativo che ha caratterizzato la concessione (definitivamente acquisita dalla parte civile il 18.5.2018) non incide sulla circostanza che all'atto dell'occupazione - il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la società costituitasi parte civile aveva la disponibilità del terreno demaniale, sulla base del provvedimento n. 6080 del

2.2. 2018 del [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, avesse patito un danno dalla condotta contestata, che ne legittimava la costituzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Tenuto conto della carenza di contributi al contraddittorio processuale rilevabile dalle concise conclusioni della parte civile, il collegio rigetta la richiesta di liquidazione delle spese.

Il collegio riafferma, infatti, che nel giudizio di legittimità la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D. Rv. 285598; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la domanda di rifusione delle spese processuali della parte civile [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occupazione abusiva del demanio concesso in via esclusiva alla società "Bagni san Michele s. r. I.". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 120, 633, cod. pen.): la querela sarebbe stata proposta da persona non legittimata, tenuto conto che la società [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata titolare della concessione all'atto della sua proposizione; 2.2. violazione di legge (art. 633 cod. pen.): la motivazione sarebbe carente ed illogica in punto di dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo; 2.3. violazione di legge (art. 74 cod. proc. pen.): la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." costituitasi parte civile, non sarebbe stata titolare di alcuna concessione, né la stessa avrebbe patito alcun danno, sicché non avrebbe potuto costituirsi parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La censura proposta con il primo motivo è manifestamente infondata. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello per la occupazione di un bene demaniale la querela non è necessaria, trattandosi di reato procedibile ex officio ai sensi dell'art. 639- bis cod. pen.. 1.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto con lo stesso si contesta la logicità della motivazione in un procedimento di competenza del Giudice di Pace, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Solo la carenza "assoluta" di motivazione è assimilabile alla violazione di legge: tale vizio, tuttavia, non si rinviene nella sentenza ricorsa, che, contrariamente a quanto dedotto, presenta una accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla presenza dell'elemento soggettivo (pag. 4 della sentenza impugnata). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." riveste la veste di persona "danneggiata" dalla occupazione in giudizio ed era legittimata a costituirsi parte civile. Infatti, alla data del 17 maggio 2018, quando è stato consumato il reato, tale società aveva la disponibilità del terreno occupato, in ragione della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] del 4 maggio 2018, che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di subingresso nella concessione avanzata dalla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Questa aveva avuto la disponibilità del terreno demanio in forza del provvedimento di subingresso del Comune di Rapallo risalente al 4 aprile 2017, poi riformato dal consiglio di Stato che aveva affidato al Comune il compito di regolarizzare la posizione della società (pag. 3 della sentenza impugnata). La complessità dell' iter amministrativo che ha caratterizzato la concessione (definitivamente acquisita dalla parte civile il 18.5.2018) non incide sulla circostanza che all'atto dell'occupazione - il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la società costituitasi parte civile aveva la disponibilità del terreno demaniale, sulla base del provvedimento n. 6080 del 2.2. 2018 del [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, avesse patito un danno dalla condotta contestata, che ne legittimava la costituzione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Tenuto conto della carenza di contributi al contraddittorio processuale rilevabile dalle concise conclusioni della parte civile, il collegio rigetta la richiesta di liquidazione delle spese. Il collegio riafferma, infatti, che nel giudizio di legittimità la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D. Rv. 285598; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la domanda di rifusione delle spese processuali della parte civile [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in
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