CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 03187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9461/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.2883/2021 depositata il 05/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermato il rigetto della domanda intesa ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ambasciata d’Italia a Sarajevo, con in quadramento nel livello B3 del CCNL dipendenti di ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali ed organismi internazionali in Italiain ragione delle diverse mansioni espletate, nel periodo dal 1997 (rapporto regolarizzato solo a partire dal 1° gennaio 1999 con contratti di prestazione d’opera) al 15 ottobre 2015, data del licenziamento. 2. La Corte territoriale, nei limiti di rilievo nella presente sede, ha disatteso la doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa, avanzata dal lavoratore sull’assunto che il giudice di prima istanza non avesse consentito la rettifica dei nominativi dei testi già indicati nell’atto introduttivo, richiesta che sarebbe stata avanzata prima dello svolgimento dell’udienza fissata per l’escussione e rinviata d’ufficio. In proposito, nella sentenza impugnata si annota che, diversamente da quanto prospettato dall’appellante, l’udienza fissata per l’escussione dei testi non era stata rinviata di ufficio ma su richiesta della difesa del lavoratore e che l’istanza di correzione dei dati anagrafici dei testi indotti non era stata autorizzata in quanto non si trattava di correzione di dati ma di vera e propria sostituzione/integrazione dei testi già indicati nell’atto introduttivo. In tale contesto i giudici d’appello hanno escluso l’esercizio dei poteri d’ufficio di cui all’art. 421 c.p.c. perché si sarebbe risolto in un intervento sostitutivo e sanante per sopperire alle carenze e colmare le lacune probatorie di parte. Infine, con riferimento alla valutazione resa dal primo giudice in ordine alla documentazione allegata al ricorso –ritenuta non del tutto priva di efficacia probatoria ma di per sé non sufficiente a ritenere adempiuto l’onere probatorio in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto, anche per la complessità, fattuale e giuridica, del rapporto che sarebbe intercorso fra le parti, tanto che lo stesso lavoratore aveva chiesto l’escussione di sette testimoni su numerosi capitoli di prova– è stato sottolineato , con valenza assorbente delle ulteriori censure,che l’appellante non aveva confutato i n maniera appropriata il convincimento espresso dal Tribunale per dimostrare l’errore di valutazione in tal modo espresso. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, illustrati da memoria, mentre il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionaleè rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 156, 244, 420 e 421 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso la doglianza relativa alla violazione delle norme processuali richiamate nella parte in cui non ha consentito la correzione dell’errore materiale relativo ai nominativi dei testi indicati nel ricorso introduttivo, correzione richiesta prima dello svolgimento della prova, tenuto conto dei numerosi rinvii di ufficio subiti dal processo in primo grado. 1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile. Infatti, come affermato nella stessa sentenza impugnata in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, è consentito al giudice concedere un termine perentorio per integrare le generalità o correggere i nominativi dei testi, anche avvalendosi dei poteri ufficiosi exart. 421 c.p.c. Tuttavia, nella specie, non si è trattato di correzione, integrazione o indicazione delle generalità delle persone già indicate nel ricorso a fini dell’escussione, bensì di richiesta di sostituzione ex postdell’elenco delle persone che si intendeva chiamare a testimoniare, e ciò successivamente all’udienza già fissata per l’escussione dei testi e rinviata non già d’ufficio, ma su istanza della difesa del lavoratore. In questo senso, la critica espressa nel motivo nonsi misura con la ratio decidendi, addotta nella sentenza impugnata in base alla predetta ricostruzione dei fatti di causa, e continua a prospettare argomentazioni in diritto correlateal differente presupposto della richiesta di rettifica dei nominativi avanzata prima dello svolgimento della prova, che sarebbe stata differita d’ufficio. 1.2.Proprio rispetto al diverso contesto accertato dal giudice di merito, insindacabile nella presente sede, non sono ravvisabili le dedotte violazioni di legge, in quanto, secondo quanto correttamente sottolineato nella decisione in esame, nel rito del lavoro la possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare (fra altre, Cass. Sez. L., 28/07/2010, n. 17649, Cass. Sez. 6-L, 25/06/2020, n. 12573) si pone funzionalmente in un momento logicamente anteriore rispetto alla disposta escussione dei testi, per consentire il regolare svolgimento dell’istruttoria, senza differimenti. 2. Con il secondo mezzo si deduce l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o degli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento alla documentazione prodotta in giudizio, ad avviso del ricorrente sufficiente a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello. 2.1. Il motivo presenta diversi profili di inammissibilità. In primo luogo, ricorre nella specie l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis,con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., configurabile non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724). Sotto altro aspetto, il motivo si risolve , in buona sostanza, in una inammissibile sollecitazione ad un diverso apprezzamento della documentazione, sufficiente, nella prospettazione del ricorrente, a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro di controverso(fra molte, Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927, secondo cui deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme). 3. Infine, con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 11 preleggi, erronea applicazione del d.m.20 luglio 2012 n. 140, emanato ai sensi dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, converito in legge 24 marzo 2012, n. 27, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Si contesta che la Corte d’appello, nel determinare le spese legali, non abbia specificato i parametri addotti, omettendo di indicare, data la sorte indeterminata della causa, quale scaglione abbia utilizzato per la liquidazione e quali fasi abbia tenuto in considerazione. Peraltro, poiché il quadro di riferimento era di particolare complessità, ben avrebbe potuto la Corte compensare le spese, come già disposto dal giudice di primo grado. 3.1. La censura non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità. Infatti, quanto alla mancata esplicazione dei parametri e dello scaglione di riferimento, va evidenziato che il ricorrente non si duole di aver subito una liquidazione superiore ai livelli tariffariovvero non coerente con il valore della causa, limitandosi a denunciare l’omessa specifica indicazione dei criteri di determinazione del compenso. In proposito, si osserva, da un lato, che la determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa(così, Cass. Sez. 2, 11/01/2026, n. 607), dall’altro, che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimoai sensi del d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (così, fra molte, Cass. Sez. 5, 20/12/2024, n. 33642, e precedenti ivi citati). 3.2. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese del grado d’appello, il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (così, in particolare, Cass. Sez. 6-3, 17/10/2017, n. 24502). 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza dar luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva del Ministero. 5. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel