CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38103/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in Palermo il 7.2.2020) condannandolo alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 6000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione agli artt. 116, comma 15 e 17, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod.proc.pen: 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ai fini della integrazione della fattispecie contestata, la sentenza impugnata ha rilevato che a carico dell'imputato risulta elevato un verbale di contestazione per analoga violazione amministrativa commessa in data 25 gennaio 2019, che non risulta essere stata opposta con ricorso né oggetto di oblazione nei termini di legge. Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. Come correttamente ritenuto dai giudici di appello, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). Quanto al terzo profilo indicato nel ricorso, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la censura é generica non indicando neanche elementi positivamente valutabili. 4. Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,