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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 50885/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CAPERNA Antony - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/01/2023 (con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Frosinone con rito abbreviato), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché, da un lato, meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello quanto alla prospettata finalità di uso personale della detenzione, peraltro riproposta senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale imperniato sulla diversa tipologia di sostanze, la suddivisione in dosi, l'assoluta mancanza di allegazioni difensive sul punto (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 20479 del 13/01/2023, Marini, secondo cui «in tema di detenzione di sostanze stupefacenti l'onere della prova dell'uso personale, depenalizzato con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, grava sull'imputato in quanto i fatti debbono essere allegati e provati da chi ne abbia conoscenza e più facilmente possa ricercare e offrire la prova relativa: Sez. 4, sentenza n. 3498 del 27/03/1997 - dep. 15/04/1997, Rv. 207913 — 01»).

Un percorso che, tra l'altro, deve essere valutato congiuntamente alla sentenza del Tribunale, in cui si evidenzia che il ricorrente era stato sorpreso, nel tentativo di disfarsi del portamonete contenente le dosi di droga, durante un servizio mirato svolto in una zona di spaccio della città (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado).

D'altro lato, con riferimento alla prospettata inutilizzabilità delle dichiarazioni del CAPERNA, il ricorso appare per un verso privo della necessaria autosufficienza, non essendo stato allegato il verbale da cui emergerebbero le dichiarazioni del ricorrente (nonostante l'esame del predetto verbale sia indispensabile, nello scrutinio della questione prospettata: cfr. sul punto Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280880 - 01); per altro verso, il motivo difetta della c.d. prova di resistenza, alla quale si è tenuti ogni qualvolta si prospetta una questione di utilizzabilità (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio irrogato (in misura inferiore al medio edittale), anche quanto allo scostamento dal minimo edittale (cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo in cui l'accenno finale alle dichiarazioni del CAPERNA - fermo quanto già evidenziato in ordine al difetto di autosufficienza e al mancato espletamento della prova di resistenza - appare sostanzialmente irrilevante; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CAPERNA Antony - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/01/2023 (con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Frosinone con rito abbreviato), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché, da un lato, meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello quanto alla prospettata finalità di uso personale della detenzione, peraltro riproposta senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale imperniato sulla diversa tipologia di sostanze, la suddivisione in dosi, l'assoluta mancanza di allegazioni difensive sul punto (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 20479 del 13/01/2023, Marini, secondo cui «in tema di detenzione di sostanze stupefacenti l'onere della prova dell'uso personale, depenalizzato con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, grava sull'imputato in quanto i fatti debbono essere allegati e provati da chi ne abbia conoscenza e più facilmente possa ricercare e offrire la prova relativa: Sez. 4, sentenza n. 3498 del 27/03/1997 - dep. 15/04/1997, Rv. 207913 — 01»). Un percorso che, tra l'altro, deve essere valutato congiuntamente alla sentenza del Tribunale, in cui si evidenzia che il ricorrente era stato sorpreso, nel tentativo di disfarsi del portamonete contenente le dosi di droga, durante un servizio mirato svolto in una zona di spaccio della città (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado). D'altro lato, con riferimento alla prospettata inutilizzabilità delle dichiarazioni del CAPERNA, il ricorso appare per un verso privo della necessaria autosufficienza, non essendo stato allegato il verbale da cui emergerebbero le dichiarazioni del ricorrente (nonostante l'esame del predetto verbale sia indispensabile, nello scrutinio della questione prospettata: cfr. sul punto Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280880 - 01); per altro verso, il motivo difetta della c.d. prova di resistenza, alla quale si è tenuti ogni qualvolta si prospetta una questione di utilizzabilità (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio irrogato (in misura inferiore al medio edittale), anche quanto allo scostamento dal minimo edittale (cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo in cui l'accenno finale alle dichiarazioni del CAPERNA - fermo quanto già evidenziato in ordine al difetto di autosufficienza e al mancato espletamento della prova di resistenza - appare sostanzialmente irrilevante; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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