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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14863/2026

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ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarioMartelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buonfiglio, in Roma, via Cicerone, 44-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 464/2019 depositata il 25/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Con sentenza n. 464/2019, depositata il 25/02/2019, laCommissione Tributaria Regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appelloproposto dalla Agenzia delle Entrate ed accoglieva quello incidentaleproposto dalla contribuente limitatamente alla statuizione sulle spese,avverso la sentenza n. 93/2018, con cui la Commissione TributariaProvinciale di Ravenna aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di accertamento n.

RA0013907/2017 con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento catastale di unmagazzino per il deposito e lo stoccaggio, situato in ambito portuale,sentenza la CTP aveva ritenuto corretto il classamento in categoria E1proposto dalla contribuente, in quanto l’unità immobiliare in questione,essendo funzionale alle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo,deposito e movimento in genere di merci svolti in ambito portuale), eradestinata ad un servizio di pubblico interesse, deponendo in tal sensoanche l’art. 1, comma 578, della l. 205/2017.La CTR riteneva infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, attesoche la contribuente, svolgendo attività di impresa marittima edoccupandosi, di conseguenza, anche delle attività di carico/scarico,trasbordo e stoccaggio nonché di servizi accessori, si avvalevanecessariamente di beni immobili, quale quello oggetto dell’avviso diaccertamento, privo di autonomia funzionale e reddituale, essendostrumentale all’esercizio della suddetta attività, effettuata a sostegno delcommercio marittimo, alla quale, pertanto, doveva ritenersi sotteso uninteresse pubblico, anche se svolta da un soggetto privato.

Il giudiced’appello richiamava a supporto del proprio assunto il disposto dell’art. 1,comma 578, della legge 205/2017 (che, a decorrere dal 1° gennaio 2020,fa rientrare nella categoria E/1 i depositi ubicati sulle banchine e nellearee scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionaleNumero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A alla l.84/1994, anche se affidati in concessione a privati, se strettamentefunzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578),ritenendo che, sebbene applicabile solo per il futuro, non potesse “nonessere d’aiuto all’interprete per le situazioni” antecedenti alla sua entratain vigore, considerato che anche il previgente art. 2, comma 40, d.l.262/06 non escludeva la classificazione in E1 degli immobili funzionali allosvolgimento di attività in ambito portuale.2.

Avverso la sentenza n. 464/2019 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 40 D.L. n.262 del 3/10/2006 e dell’art. 2082 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", per avere la CTR ritenutolegittimo, in ragione del rilevante interesse pubblico riconosciutoall’attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il classamento del fabbricato in questionenella categoria E/1, nonostante il comma 40 del sopracitato art. 2 escludala possibilità di censire nella suddetta categoria gli immobili destinati aduso commerciale, industriale o ufficio connotati da una autonomiafunzionale e reddituale (richiamando a sostegno giurisprudenza di questaCorte) e sebbene nel caso di specie le attività funzionali e complementaririspetto alle attività portuali vengano svolte dalla contribuente con utilizzodi un cespite ad uso industriale e commerciale, da classare in categoriaD/7, ubicato su terreno di proprietà e comunque gestite in regimeprivatistico con finalità di lucro da una società a totale capitale privato.Il motivo è fondato.Orbene, ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertitocon modificazioni nella legge 286/2006, “Nelle unita' immobiliari censitenelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possonoNumero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad usocommerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualoragli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.”.Sia pure in tema di ICI, questa Corte ha affermato (v, tra le altre,Cass., n. 10674/2019; Cass., n. 23067/2019) che, ai fini del classamentodi un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stessopresenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo adogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le areeportuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate atali finalità, privilegiandosi, pertanto, il criterio della funzione (attivitàlibero-imprenditoriale) e non il criterio di ubicazione; il censimentocatastale di tali aree impone, quindi, l'accertamento non già della lorolocalizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametriimprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suosvolgimento (v. in tema, Cass. n. 33604/2025; Cass. n. 33741/2024).

Nelricostruire i passaggi logici sottesi a tali conclusioni, la Corte haevidenziato: “”..2 La qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc…) con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale.

Una conferma di tale impostazioneè data dall’art. 2 comma 40 della l. 262/2006 a tenore del quale «Nelleunità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5,E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobilidestinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usidiversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilitàtra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobilead uso commerciale o industriale. 3.3 Ne consegue che per un correttoNumero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026censimento catastale dell'area portuale non può essere utilizzato il criterioformale ed astratto della localizzazione … è irrilevante che le attività«portuali» siano di pubblico interesse.

L'interesse generale allosvolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitatasecondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale…. (Cass. cit., n.10674/2019).In conclusione, in tema di classamento di immobili in ambito portuale,ciò che rileva è che nell'unità immobiliare urbana soggetta adaccatastamento venga svolta attività industriale secondo parametrieconomico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse, attesoche quest’ultimo non escluderebbe che l’attività sia esercitata secondocriteri economici tipici dell'impresa commerciale (Cass. n. 25238/2025;Cass., n. 27544/2024).Come incontestatamente affermato dal giudice d’appello, nel caso dispecie “la società ricorrente svolge attività di impresa marittima; inparticolare, si occupa di carico, scarico, trasbordo e stoccaggio nonchéservizi accessori in ambito portuale”, attività perciò esercitata in formaimprenditoriale, quindi a scopo di lucro, che esclude il classamento degliimmobili in cui viene svolta nella categoria E, tanto più che, peraltro, nonsi tratta di attività funzionale ad esigenze di mobilità generale dellacollettività e che gli immobili ricompresi nella categoria E sono indicati inmaniera analitica, con un metodo casistico che non ne legittima comunquel’estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche lacategoria residuale E9 non menziona il requisito della pubblicità (v. in talsenso Cass. n. 33604/2025).2.

Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell’art. 2, comma 40, deld.l. n.262/2006 e dell’art. 2082 c.c., per avere la CTR omesso “qualsiasivalutazione sulla situazione di fatto con riguardo alla concreta collocazioneNumero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026del compendio oggetto dell’accertamento rispetto alla banchina portuale”,non essendo contestato che lo stesso non sia posto lungo una banchinama al centro di una zona industriale/commerciale denominata “Porto SanVitale”.

Si tratterebbe di un immobile “a destinazione speciale”, costituitoda una pluralità di beni tra loro complementari (deposito merci con relativiuffici e servizi), strumentale all’esercizio di un’attività produttiva,riconducibile alla categoria D/7 con conseguente esclusione delclassamento in categoria E, concernenti immobili “a destinazioneparticolare”, individuati per esclusione, ossia solo in quanto nonriconducibili ad altre classi.Tale motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo.3.

Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’art. 578 e seguenti della l. 205/2017, dell’art. 1, comma 2 e dell’art.3, comma 1, della l. 212/2000 e degli artt. 11 e 12 delle Preleggi, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per avere la CTR consideratol’art.1, comma 578, della l. 205/2017 - che disciplina il classamento incategoria E1, tra l’altro, dei depositi strettamente funzionali alle operazionie ai servizi portuali - quale norma di interpretazione autentica,applicandola pertanto retroattivamente (in contrasto con la giurisprudenzadi legittimità) e non quale “norma innovativa finalizzata ad introdurrenell’ordinamento una nuova e ampia agevolazione tributaria”, con effettidecorrenti solo dall’1 gennaio 2020, pur consentendo agli intestataricatastali di presentare atti di aggiornamento dal gennaio 2019 (comma579).Il motivo è inammissibile.La CTR non ha, invero, applicato retroattivamente la suddetta normaalla fattispecie concreta, ma l’ha solo richiamata a mero sostegno – e nonquale criterio ermeneutico vincolante - delle conclusioni cui è addivenutaapplicando esclusivamente la disciplina vigente ratione temporis.Numero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/20264.

Con il quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 1, comma 5, del d.P.R. n. 139/1998 e dell’art. 7 legge212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc, per avere la CTRerroneamente ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione,assumendo che non fosse “in alcun modo chiaro quale sia il criterioadottato per determinare il valore dei beni in questione”, così non tenendoconto che, nel caso di specie, il riclassamento era stato effettuato aseguito di una procedura Docfa, sicché, per consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, “l’obbligo della motivazione dell’avviso diclassamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante lasemplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classeconseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, inragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sonoconosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale,quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione,può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediantericorso alle commissioni tributarie”.

Evidenzia, inoltre, la ricorrente chel’atto di classamento in questione riporta tutte le informazioni necessarie,ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 212/2000, ossia le norme diriferimento disciplinanti le operazioni di estimo catastale; gli intestatari; laproposta di variazione che ha reso necessaria la revisione delclassamento; i dati di classamento e di rendita proposti dalla parte; inuovi dati di classamento con l’indicazione della rendita e di tutti glielementi necessari al calcolo della stessa con la precisazione dellacategoria, della classe e della consistenza, calcolate in base alle rilevazionidegli elaborati di parte; le disposizioni in ordine alle modalità e ai terminidi eventuale presentazione del ricorso; la nomina del responsabile delprocedimento.

Inoltre, l’Ufficio aveva addirittura applicato un saggio difruttuosità più favorevole alla contribuente rispetto a quello proposto dallastessa nel modello Docfa.Numero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare una statuizionedella sentenza impugnata, relativa all’accertamento del vizio dimotivazione dell’avviso di accertamento, non contenuta in detta sentenza.Il ricorso va pertanto accolto, in ragione della fondatezza del primomotivo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va rigettato, perl’effetto, l’originario ricorso della contribuente, con compensazione dellespese dei due gradi di merito, essendosi l’orientamento giurisprudenzialecui si è inteso dare seguito definitivamente consolidato successivamente alsuddetto ricorso iniziale.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza della controricorrente.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, inammissibili ilterzo e il quarto;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso della contribuente e compensa le spese dei due gradi dimerito;condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in 4.305,00 euro per compensi professionali, oltrealle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarioMartelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buonfiglio, in Roma, via Cicerone, 44-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 464/2019 depositata il 25/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con sentenza n. 464/2019, depositata il 25/02/2019, laCommissione Tributaria Regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appelloproposto dalla Agenzia delle Entrate ed accoglieva quello incidentaleproposto dalla contribuente limitatamente alla statuizione sulle spese,avverso la sentenza n. 93/2018, con cui la Commissione TributariaProvinciale di Ravenna aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di accertamento n. RA0013907/2017 con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento catastale di unmagazzino per il deposito e lo stoccaggio, situato in ambito portuale,sentenza la CTP aveva ritenuto corretto il classamento in categoria E1proposto dalla contribuente, in quanto l’unità immobiliare in questione,essendo funzionale alle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo,deposito e movimento in genere di merci svolti in ambito portuale), eradestinata ad un servizio di pubblico interesse, deponendo in tal sensoanche l’art. 1, comma 578, della l. 205/2017.La CTR riteneva infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, attesoche la contribuente, svolgendo attività di impresa marittima edoccupandosi, di conseguenza, anche delle attività di carico/scarico,trasbordo e stoccaggio nonché di servizi accessori, si avvalevanecessariamente di beni immobili, quale quello oggetto dell’avviso diaccertamento, privo di autonomia funzionale e reddituale, essendostrumentale all’esercizio della suddetta attività, effettuata a sostegno delcommercio marittimo, alla quale, pertanto, doveva ritenersi sotteso uninteresse pubblico, anche se svolta da un soggetto privato. Il giudiced’appello richiamava a supporto del proprio assunto il disposto dell’art. 1,comma 578, della legge 205/2017 (che, a decorrere dal 1° gennaio 2020,fa rientrare nella categoria E/1 i depositi ubicati sulle banchine e nellearee scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionaleNumero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A alla l.84/1994, anche se affidati in concessione a privati, se strettamentefunzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578),ritenendo che, sebbene applicabile solo per il futuro, non potesse “nonessere d’aiuto all’interprete per le situazioni” antecedenti alla sua entratain vigore, considerato che anche il previgente art. 2, comma 40, d.l.262/06 non escludeva la classificazione in E1 degli immobili funzionali allosvolgimento di attività in ambito portuale.2. Avverso la sentenza n. 464/2019 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 40 D.L. n.262 del 3/10/2006 e dell’art. 2082 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", per avere la CTR ritenutolegittimo, in ragione del rilevante interesse pubblico riconosciutoall’attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il classamento del fabbricato in questionenella categoria E/1, nonostante il comma 40 del sopracitato art. 2 escludala possibilità di censire nella suddetta categoria gli immobili destinati aduso commerciale, industriale o ufficio connotati da una autonomiafunzionale e reddituale (richiamando a sostegno giurisprudenza di questaCorte) e sebbene nel caso di specie le attività funzionali e complementaririspetto alle attività portuali vengano svolte dalla contribuente con utilizzodi un cespite ad uso industriale e commerciale, da classare in categoriaD/7, ubicato su terreno di proprietà e comunque gestite in regimeprivatistico con finalità di lucro da una società a totale capitale privato.Il motivo è fondato.Orbene, ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertitocon modificazioni nella legge 286/2006, “Nelle unita' immobiliari censitenelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possonoNumero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad usocommerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualoragli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.”.Sia pure in tema di ICI, questa Corte ha affermato (v, tra le altre,Cass., n. 10674/2019; Cass., n. 23067/2019) che, ai fini del classamentodi un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stessopresenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo adogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le areeportuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate atali finalità, privilegiandosi, pertanto, il criterio della funzione (attivitàlibero-imprenditoriale) e non il criterio di ubicazione; il censimentocatastale di tali aree impone, quindi, l'accertamento non già della lorolocalizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametriimprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suosvolgimento (v. in tema, Cass. n. 33604/2025; Cass. n. 33741/2024). Nelricostruire i passaggi logici sottesi a tali conclusioni, la Corte haevidenziato: “”..2 La qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc…) con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazioneè data dall’art. 2 comma 40 della l. 262/2006 a tenore del quale «Nelleunità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5,E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobilidestinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usidiversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilitàtra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobilead uso commerciale o industriale. 3.3 Ne consegue che per un correttoNumero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026censimento catastale dell'area portuale non può essere utilizzato il criterioformale ed astratto della localizzazione … è irrilevante che le attività«portuali» siano di pubblico interesse. L'interesse generale allosvolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitatasecondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale…. (Cass. cit., n.10674/2019).In conclusione, in tema di classamento di immobili in ambito portuale,ciò che rileva è che nell'unità immobiliare urbana soggetta adaccatastamento venga svolta attività industriale secondo parametrieconomico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse, attesoche quest’ultimo non escluderebbe che l’attività sia esercitata secondocriteri economici tipici dell'impresa commerciale (Cass. n. 25238/2025;Cass., n. 27544/2024).Come incontestatamente affermato dal giudice d’appello, nel caso dispecie “la società ricorrente svolge attività di impresa marittima; inparticolare, si occupa di carico, scarico, trasbordo e stoccaggio nonchéservizi accessori in ambito portuale”, attività perciò esercitata in formaimprenditoriale, quindi a scopo di lucro, che esclude il classamento degliimmobili in cui viene svolta nella categoria E, tanto più che, peraltro, nonsi tratta di attività funzionale ad esigenze di mobilità generale dellacollettività e che gli immobili ricompresi nella categoria E sono indicati inmaniera analitica, con un metodo casistico che non ne legittima comunquel’estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche lacategoria residuale E9 non menziona il requisito della pubblicità (v. in talsenso Cass. n. 33604/2025).2. Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell’art. 2, comma 40, deld.l. n.262/2006 e dell’art. 2082 c.c., per avere la CTR omesso “qualsiasivalutazione sulla situazione di fatto con riguardo alla concreta collocazioneNumero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026del compendio oggetto dell’accertamento rispetto alla banchina portuale”,non essendo contestato che lo stesso non sia posto lungo una banchinama al centro di una zona industriale/commerciale denominata “Porto SanVitale”. Si tratterebbe di un immobile “a destinazione speciale”, costituitoda una pluralità di beni tra loro complementari (deposito merci con relativiuffici e servizi), strumentale all’esercizio di un’attività produttiva,riconducibile alla categoria D/7 con conseguente esclusione delclassamento in categoria E, concernenti immobili “a destinazioneparticolare”, individuati per esclusione, ossia solo in quanto nonriconducibili ad altre classi.Tale motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’art. 578 e seguenti della l. 205/2017, dell’art. 1, comma 2 e dell’art.3, comma 1, della l. 212/2000 e degli artt. 11 e 12 delle Preleggi, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per avere la CTR consideratol’art.1, comma 578, della l. 205/2017 - che disciplina il classamento incategoria E1, tra l’altro, dei depositi strettamente funzionali alle operazionie ai servizi portuali - quale norma di interpretazione autentica,applicandola pertanto retroattivamente (in contrasto con la giurisprudenzadi legittimità) e non quale “norma innovativa finalizzata ad introdurrenell’ordinamento una nuova e ampia agevolazione tributaria”, con effettidecorrenti solo dall’1 gennaio 2020, pur consentendo agli intestataricatastali di presentare atti di aggiornamento dal gennaio 2019 (comma579).Il motivo è inammissibile.La CTR non ha, invero, applicato retroattivamente la suddetta normaalla fattispecie concreta, ma l’ha solo richiamata a mero sostegno – e nonquale criterio ermeneutico vincolante - delle conclusioni cui è addivenutaapplicando esclusivamente la disciplina vigente ratione temporis.Numero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/20264. Con il quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 1, comma 5, del d.P.R. n. 139/1998 e dell’art. 7 legge212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc, per avere la CTRerroneamente ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione,assumendo che non fosse “in alcun modo chiaro quale sia il criterioadottato per determinare il valore dei beni in questione”, così non tenendoconto che, nel caso di specie, il riclassamento era stato effettuato aseguito di una procedura Docfa, sicché, per consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, “l’obbligo della motivazione dell’avviso diclassamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante lasemplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classeconseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, inragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sonoconosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale,quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione,può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediantericorso alle commissioni tributarie”. Evidenzia, inoltre, la ricorrente chel’atto di classamento in questione riporta tutte le informazioni necessarie,ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 212/2000, ossia le norme diriferimento disciplinanti le operazioni di estimo catastale; gli intestatari; laproposta di variazione che ha reso necessaria la revisione delclassamento; i dati di classamento e di rendita proposti dalla parte; inuovi dati di classamento con l’indicazione della rendita e di tutti glielementi necessari al calcolo della stessa con la precisazione dellacategoria, della classe e della consistenza, calcolate in base alle rilevazionidegli elaborati di parte; le disposizioni in ordine alle modalità e ai terminidi eventuale presentazione del ricorso; la nomina del responsabile delprocedimento. Inoltre, l’Ufficio aveva addirittura applicato un saggio difruttuosità più favorevole alla contribuente rispetto a quello proposto dallastessa nel modello Docfa.Numero registro generale 15233/2019Numero sezionale 944/2026Numero di raccolta generale 14863/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare una statuizionedella sentenza impugnata, relativa all’accertamento del vizio dimotivazione dell’avviso di accertamento, non contenuta in detta sentenza.Il ricorso va pertanto accolto, in ragione della fondatezza del primomotivo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va rigettato, perl’effetto, l’originario ricorso della contribuente, con compensazione dellespese dei due gradi di merito, essendosi l’orientamento giurisprudenzialecui si è inteso dare seguito definitivamente consolidato successivamente alsuddetto ricorso iniziale.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza della controricorrente. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, inammissibili ilterzo e il quarto;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso della contribuente e compensa le spese dei due gradi dimerito;condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in 4.305,00 euro per compensi professionali, oltrealle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14863/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris