CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 29 maggio 2025 che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte n. 37650 del 22 ottobre 2024 e in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 2021, ha rideterminato in anni 1 e mesi 8 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 11), nonché del reato ex art. 512-bis cod. pen. (capo 12). Fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2017 (capo 11) e fino al 17 ottobre 2017 (capo 12). Osservato che il primo e il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato di cui al capo 11 sono inammissibili, in quanto preclusi dalla sentenza rescindente che, al di là dei profili concernenti la qualificazione giuridica del fatto, aveva ritenuto infondate le doglianze sulla rilevanza penale del fatto. Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa censura il trattamento sanzionatorio, sono parimenti inammissibili perché connotati da manifesta infondatezza, in quanto non si confrontano con le pertinenti argomentazioni della Corte di appello che, nel rideterminare in senso più favorevole le pene inflitte all'imputato a seguito della pronuncia rescindente, ha però rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo alla possibilità di ulteriori mitigazioni, sia i precedenti penali a carico dell'imputato (in tema di armi clandestine), sia l'intrinseca gravità dei fatti (cfr. pagina 21 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q. P.Q.M11 Dott.(Mull i