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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36035/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/03/1965 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di gravame, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano il 12.7.2022, ha dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta semplice ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo lb) ed ha confermato nel resto la sentenza di condanna nei suoi confronti, rideterminando la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva, nonchè di bancarotta impropria da operazioni dolose per omesso versamento delle imposte e da falso in bilancio - capi la), lc, ad) -, con l'aggravante di aver causato un danno di rilevante gravità.

Sono stati dichiarati prescritti già in primo grado i reati tributari contestati al capo 2).

Il ricorrente è stato condannato in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era stato amministratore di fatto dal giugno 2003 ed amministratore di diritto successivamente, sino alla data del fallimento.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo evidenzia violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di bancarotta distrattiva del pacchetto clienti BIOS, che sarebbe stato ceduto dalla fallita alla società "Amicare" e che, invece, era al centro di un accordo di ristrutturazione ed in relazione al quale non vi è alcuna prova dell'avvenuta cessione.

Anzi, se si fossero tenute in conto le prove, si sarebbe desunta, dalla documentazione della società "Amicare", poi fallita, l'inesistenza di contratti di servizi riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, l'insussistenza della condotta contestata.

Senza contare - evidenzia la difesa - come, anche a voler ammettere la sussistenza oggettiva della condotta, mai si sarebbe potuto ritenere provato il dolo, che non poteva essere collegato alla possibilità di assicurare il rinnovo contrattuale da parte dei clienti alla scadenza del periodo di contratto con BIOS, trattandosi di soggetti liberi di scegliere se rinnovare o meno il proprio rapporto con la fallita.

A riprova dell'insussistenza del dolo del reato e della volontà, invece, del ricorrente di salvare ad ogni costo la sua azienda, la difesa evidenzia, altresì, le plurime garanzie prestate in favore di BIOS, con una fideiussione concessa dall'imputato mediante il valore derivante dall'abitazione familiare e ulteriori fideiussioni prestate dai figli per ottenere altri finanziamenti destinati alla società fallita.

Il ricorso lamenta ancora che la mancata esecuzione del piano concordatario stipulato era attribuibile ad un errore di calcolo sull'effettiva posizione debitoria esistente nei confronti dell'agenzia delle Entrate, evocando anche, infine, in chiave difensiva, l'incidenza di subite estorsioni, accertate con una sentenza del Tribunale di Milano del 2013 e delle sue condizioni di salute.2.2.

Il secondo motivo di censura eccepisce violazione di legge riguardo all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo 1c), poiché non sarebbe stata provata la volontà dolosa essenziale alla condotta, ma anzi emergerebbe che l'unico criterio finalistico che ha guidato l'imputato era l'intento di salvare la sua azienda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambe le ragioni censorie sono inammissibili perchè formulate secondo schemi di critica sottratti al sindacato di legittimità, che rivelano anche la loro manifesta infondatezza al confronto con le sentenze di merito, saldate in una doppia pronuncia conforme, quanto ai reati in relazione ai quali è pervenuta condanna al netto delle declaratorie di prescrizione.

2.1. Anzitutto, va ricordato come, in tema di giudizio di cassazione, siano precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Non sono deducibili in sede di legittimità, infatti, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

Nel caso di specie, i motivi di ricorso si risolvono in una richiesta al Collegio di rivalutare le risultanze istruttorie, al fine di giungere ad un risultato diverso quanto all'affermazione di colpevolezza del ricorrente; ed a tratti la cifra di inammissibilità appena esposta è esplicita nel ricorso (come a pag. 6, ove si chiede "una rivalutazione dell'interop compendio probatorio").Nel primo motivo si agita l'argomento, manifestamente infondato e rivalutativo, dell'insussistenza oggettiva della condotta di bancarotta distrattiva del pacchetto clienti della fallita, ceduto invero alla società "Amicare", amministrata dal figlio dell'imputato - [OSCURATO:PERSONA] - e con all'interno della compagine sociale il commercialista della stessa fallita.

Si tratta di due indicatori nettamente sbilanciati nel senso della preordinazione del depauperamento fraudolento della fallita (calcolato in 575.000 euro), che colorano una situazione di fatto già di per sé significativa della fraudolenza: la cessione del pacchetto clienti è avvenuta priva di corrispettivo, già prima della sua formalizzazione, senza accordi in merito, sicchè, dopo tale cessione, la società è divenuta improvvisamente non più operativa.

Nel secondo motivo di ricorso la difesa evoca un difetto di prova quanto al necessario coefficiente soggettivo del reato, con riguardo alla condotta di bancarotta impropria da operazioni dolose, sul presupposto che l'intento del ricorrente sia sempre stato soltanto quello di salvare la propria azienda, poi fallita nonostante i suoi sforzi.

Ebbene, anche tale argomento prova a riscrivere più favorevolmente per l'imputato il senso delle prove, le quali conducono a ritenere, invece, che tutte le distrazioni e le operazioni dolose, comprese le acclarate false comunicazioni sociali - con l'indicazione in bilancio di fatture da emettere per lavori in corso, prive di fondamento in reali rapporti negoziali e, quindi, relative a valori fittizi esposti per centinaia di migliaia di euro - sono state preordinate per defraudare la società fallita del suo patrimonio e dirottarlo verso altre società riconducibili a familiari dell'imputato o direttamente verso i familiari (dal 2012 al 2013 risultano effettuati circa 30.000 euro di bonifici dal conto della società fallita a quello della moglie del ricorrente, privi di giustificazione).

Anche la sottolineatura dei tentativi fatti per risollevare le sorti della fallita, con la prestazione di garanzie da parte del ricorrente e di alcuni familiari, non elide la logica concatenzione di elementi di prova che, per quantità e qualità, portano i giudici di merito a ritenere sussistenti i reati ascrittigli.

Infine, non ha pregio l'argomento secondo cui alla radice del dissesto e delle condotte dell'imputato vi sarebbero "delle estorsioni subite": la questione è stata solo genericamente evocata nella sua rilevanza, né sono emersi dalle sentenze di merito accertamenti definitivi al riguardo che il Collegio potrebbe valutare ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. 3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/03/1965 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di gravame, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano il 12.7.2022, ha dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta semplice ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo lb) ed ha confermato nel resto la sentenza di condanna nei suoi confronti, rideterminando la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva, nonchè di bancarotta impropria da operazioni dolose per omesso versamento delle imposte e da falso in bilancio - capi la), lc, ad) -, con l'aggravante di aver causato un danno di rilevante gravità. Sono stati dichiarati prescritti già in primo grado i reati tributari contestati al capo 2). Il ricorrente è stato condannato in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era stato amministratore di fatto dal giugno 2003 ed amministratore di diritto successivamente, sino alla data del fallimento. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo evidenzia violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di bancarotta distrattiva del pacchetto clienti BIOS, che sarebbe stato ceduto dalla fallita alla società "Amicare" e che, invece, era al centro di un accordo di ristrutturazione ed in relazione al quale non vi è alcuna prova dell'avvenuta cessione. Anzi, se si fossero tenute in conto le prove, si sarebbe desunta, dalla documentazione della società "Amicare", poi fallita, l'inesistenza di contratti di servizi riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, l'insussistenza della condotta contestata. Senza contare - evidenzia la difesa - come, anche a voler ammettere la sussistenza oggettiva della condotta, mai si sarebbe potuto ritenere provato il dolo, che non poteva essere collegato alla possibilità di assicurare il rinnovo contrattuale da parte dei clienti alla scadenza del periodo di contratto con BIOS, trattandosi di soggetti liberi di scegliere se rinnovare o meno il proprio rapporto con la fallita. A riprova dell'insussistenza del dolo del reato e della volontà, invece, del ricorrente di salvare ad ogni costo la sua azienda, la difesa evidenzia, altresì, le plurime garanzie prestate in favore di BIOS, con una fideiussione concessa dall'imputato mediante il valore derivante dall'abitazione familiare e ulteriori fideiussioni prestate dai figli per ottenere altri finanziamenti destinati alla società fallita. Il ricorso lamenta ancora che la mancata esecuzione del piano concordatario stipulato era attribuibile ad un errore di calcolo sull'effettiva posizione debitoria esistente nei confronti dell'agenzia delle Entrate, evocando anche, infine, in chiave difensiva, l'incidenza di subite estorsioni, accertate con una sentenza del Tribunale di Milano del 2013 e delle sue condizioni di salute.2.2. Il secondo motivo di censura eccepisce violazione di legge riguardo all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo 1c), poiché non sarebbe stata provata la volontà dolosa essenziale alla condotta, ma anzi emergerebbe che l'unico criterio finalistico che ha guidato l'imputato era l'intento di salvare la sua azienda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambe le ragioni censorie sono inammissibili perchè formulate secondo schemi di critica sottratti al sindacato di legittimità, che rivelano anche la loro manifesta infondatezza al confronto con le sentenze di merito, saldate in una doppia pronuncia conforme, quanto ai reati in relazione ai quali è pervenuta condanna al netto delle declaratorie di prescrizione. 2.1. Anzitutto, va ricordato come, in tema di giudizio di cassazione, siano precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Non sono deducibili in sede di legittimità, infatti, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso di specie, i motivi di ricorso si risolvono in una richiesta al Collegio di rivalutare le risultanze istruttorie, al fine di giungere ad un risultato diverso quanto all'affermazione di colpevolezza del ricorrente; ed a tratti la cifra di inammissibilità appena esposta è esplicita nel ricorso (come a pag. 6, ove si chiede "una rivalutazione dell'interop compendio probatorio").Nel primo motivo si agita l'argomento, manifestamente infondato e rivalutativo, dell'insussistenza oggettiva della condotta di bancarotta distrattiva del pacchetto clienti della fallita, ceduto invero alla società "Amicare", amministrata dal figlio dell'imputato - [OSCURATO:PERSONA] - e con all'interno della compagine sociale il commercialista della stessa fallita. Si tratta di due indicatori nettamente sbilanciati nel senso della preordinazione del depauperamento fraudolento della fallita (calcolato in 575.000 euro), che colorano una situazione di fatto già di per sé significativa della fraudolenza: la cessione del pacchetto clienti è avvenuta priva di corrispettivo, già prima della sua formalizzazione, senza accordi in merito, sicchè, dopo tale cessione, la società è divenuta improvvisamente non più operativa. Nel secondo motivo di ricorso la difesa evoca un difetto di prova quanto al necessario coefficiente soggettivo del reato, con riguardo alla condotta di bancarotta impropria da operazioni dolose, sul presupposto che l'intento del ricorrente sia sempre stato soltanto quello di salvare la propria azienda, poi fallita nonostante i suoi sforzi. Ebbene, anche tale argomento prova a riscrivere più favorevolmente per l'imputato il senso delle prove, le quali conducono a ritenere, invece, che tutte le distrazioni e le operazioni dolose, comprese le acclarate false comunicazioni sociali - con l'indicazione in bilancio di fatture da emettere per lavori in corso, prive di fondamento in reali rapporti negoziali e, quindi, relative a valori fittizi esposti per centinaia di migliaia di euro - sono state preordinate per defraudare la società fallita del suo patrimonio e dirottarlo verso altre società riconducibili a familiari dell'imputato o direttamente verso i familiari (dal 2012 al 2013 risultano effettuati circa 30.000 euro di bonifici dal conto della società fallita a quello della moglie del ricorrente, privi di giustificazione). Anche la sottolineatura dei tentativi fatti per risollevare le sorti della fallita, con la prestazione di garanzie da parte del ricorrente e di alcuni familiari, non elide la logica concatenzione di elementi di prova che, per quantità e qualità, portano i giudici di merito a ritenere sussistenti i reati ascrittigli. Infine, non ha pregio l'argomento secondo cui alla radice del dissesto e delle condotte dell'imputato vi sarebbero "delle estorsioni subite": la questione è stata solo genericamente evocata nella sua rilevanza, né sono emersi dalle sentenze di merito accertamenti definitivi al riguardo che il Collegio potrebbe valutare ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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