CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36261/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di TRIESTE• ato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti, afferenti la logicità e la completezza della motivazione adottata a sostegno della decisione impugnata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., al di là della estrema genericità che li connota, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità alla luce di quanto previsto dall'ad 448, comma 2 bis , stesso codice; ritenuto ancora che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] \ D E 1- r:nnr\ IN u‘k- -. rì 2021