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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45483/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 95; îzTe-c..z. avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SANTOIEMMA Antonello ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Taranto che lo aveva riconosciuto colpevole del rea- to di furto aggravato di un televisore da supermercato "Auchan" e, con il ricono- scimento della circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circo- stanza aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per mancata vi- sione in dibattimento del filmato che ritraeva le fasi del furto; assumeva che il furto non si era consumato e lamentava la mancata declaratoria della prescrizio- ne.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e meramente ripropositivi di censure sviluppate in appello alle quali la Corte di Appello ha fornito adeguata risposta.

Quanto ai profili processuali il giudice di appello ha logicamente evidenziato che il regime probatorio riservato al DVD contenente le immagini del furto non pote- va che essere quello offerto dalla legge ai documenti e che, in assenza di conte- stazioni o di specifiche richieste delle parti, lo stesso doveva ritenersi confluito agli atti del processo ed utilizzabile dalla parte del giudice a prescindere della eventuale rappresentazione in pubblica udienza.

Con argomentazioni del tutto congrue la Corte ha poi spiegato le ragioni per cui era stata riconosciuta la consumazione del reato laddove il ricorrente si era por- tato all'esterno del supermercato, fuggendo lungo la galleria del centro commer- ciale fino all'esterno, maturando un possesso breve ma esclusivo sulla refurtiva.

Il termine prescrizionale risulta poi maturato in epoca successiva alla pronuncia di appello (Giugno 2021) ma l'inammissibilità della impugnazione con conse- guente mancata costituzione del rapporto processuale impedisce la rilevazione della causa estintiva in sede di legittimità. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] ia Ciampi (.9 DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 95; îzTe-c..z. avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SANTOIEMMA Antonello ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Taranto che lo aveva riconosciuto colpevole del rea- to di furto aggravato di un televisore da supermercato "Auchan" e, con il ricono- scimento della circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circo- stanza aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per mancata vi- sione in dibattimento del filmato che ritraeva le fasi del furto; assumeva che il furto non si era consumato e lamentava la mancata declaratoria della prescrizio- ne. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e meramente ripropositivi di censure sviluppate in appello alle quali la Corte di Appello ha fornito adeguata risposta. Quanto ai profili processuali il giudice di appello ha logicamente evidenziato che il regime probatorio riservato al DVD contenente le immagini del furto non pote- va che essere quello offerto dalla legge ai documenti e che, in assenza di conte- stazioni o di specifiche richieste delle parti, lo stesso doveva ritenersi confluito agli atti del processo ed utilizzabile dalla parte del giudice a prescindere della eventuale rappresentazione in pubblica udienza. Con argomentazioni del tutto congrue la Corte ha poi spiegato le ragioni per cui era stata riconosciuta la consumazione del reato laddove il ricorrente si era por- tato all'esterno del supermercato, fuggendo lungo la galleria del centro commer- ciale fino all'esterno, maturando un possesso breve ma esclusivo sulla refurtiva. Il termine prescrizionale risulta poi maturato in epoca successiva alla pronuncia di appello (Giugno 2021) ma l'inammissibilità della impugnazione con conse- guente mancata costituzione del rapporto processuale impedisce la rilevazione della causa estintiva in sede di legittimità. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] ia Ciampi (.9 DEPOSITA
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