CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04386/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui la ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione della sua responsabilità per il delitto ascrittole e la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. :309/90 e dell'art. 81 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 3 a 9 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso