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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14626/2026

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o pro2026 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA1161 GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 814/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 17/05/202605/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Firenze rigettava le domande propostedagli odierni ricorrenti finalizzate ad ottenere l’ordine a caricodell’amministrazione di reiterare la procedura “ora per allora” diselezione per la progressione dall’area B a quella D, richiamandoall’uopo la sentenza del Consiglio di Stato investito dagliappellanti secondo cui essendo i posti all’epoca rilevati comedisponibili per la mobilità ormai coperti da terzi in buona fede,la cui posizione soggettiva era consolidata in assenza diimpugnazione della graduatoria finale nei confronti deicontrointeressati, l’unica tutela ravvisabile potesse esseresoltanto quella risarcitoria.2.

La Corte, condividendo il predetto assunto, riteneva che, adistanza di quasi un decennio da quando la procedura selettivasi era utilmente conclusa con assegnazione dei posti vacanti aterzi di buona fede, fosse ormai preclusa la condanna allareiterazione della medesima procedura che travolgerebbe l'esitodella medesima già consolidato nel 2010; ciò a maggior ragioneper non avere mai coinvolto nel presente giudizio tutti glieventuali controinteressati alla medesima reiterazione,rimanendo in astratto ipotizzabile l'eventuale condanna alrisarcimento del danno da perdita di chance che tuttavia nelcaso in esame non era stato dedotto né provato con i requisitidi precisione concretezza richiesti dalla medesima sentenzaamministrativa richiamata.3.

Inoltre, per quel che interessa in questa sede, la Cortedistrettuale ribadiva che, nel caso di specie, la graduatoria in cuisi erano collocati i dipendenti aveva natura interlocutoria dNui muenroa re gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026prima fase destinata solo ad individuare gli ammesNsumi eroa dlli ara ccolta generale 14626/2026seconda fase della procedura di selezione professionale soDloat a pubblicazione 17/05/2026all’esito della quale sarebbero emersi i titolari del diritto al postovacante oggetto del bando.4.

In ordine alla domanda avente ad oggetto la mancatacelebrazione di nuove procedure selettive biennali per leprogressioni verticali, la Corte riteneva che la legge n. 150 del2009, cd. c.d.

Brunetta e successivamente il d.lgs. 75 del 2017,cd. legge Madia non consentivano un integrale dovere di bandireperiodicamente procedure selettive per la mobilità verticale delpersonale ATA nei posti vacanti di DSGA secondo la proceduragià regolata dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009 e del CCNL2009.Ad avviso del giudice di appello la risultante delle due riformesuccedutesi in materia ha infatti introdotto un assetto nuovo ediverso estremamente complesso che la domanda non avevatrattato essendo mirata esclusivamente a rivendicare il ripristinodell’assetto vigente ormai un decennio prima dell’introduzionedel giudizio.5.

Avverso la sentenza domandano la cassazione i dipendentimeglio indicati in epigrafe con ricorso assistito da due motivi,cui resiste con controricorso il MIUR.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va premesso che la Corte d’Appello ha ritenuto preclusol’esame d’ufficio di questione di giurisdizione, atteso che ilTribunale, adito dai lavoratori, aveva esaminato al domandarigettandola nel merito, e che tale questione non avevacostituito oggetto di appello da parte del Ministero, che nonaveva sollevato eccezioni in merito alla giurisdizione in primogrado.

Tale statuizione è conforme alla giurisprudenza di questaCorte che ha già affermato (Cass., n. 27094 del 2024) allNourmcehro ére gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026il giudice di primo grado abbia pronunciato nel Nummeeror idti ora ccolta generale 14626/2026affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e Dleat a pubblicazione 17/05/2026parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando larelativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudicedella successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difettodi giurisdizione, trattandosi di questione ormai copertadal giudicato implicito.2.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5, comma 4 del [OSCURATO:PERSONA]; art. 2CCNI del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Nella prospettazione della censura sono richiamate in modospecifico le posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Giannini eSparavigna.I ricorrenti sostengono che in virtù delle norme contrattualiindicate gli stessi avrebbero acquisito una posizione giuridica didiritto soggettivo all’assunzione in ruolo e alla stipulazione delcontratto.2.1 La censura è infondata.2.2 Ed invero, la posizione della graduatoria della prima faseselettiva, così come la mera partecipazione alla proceduraselettiva, non attribuisce agli odierni ricorrenti un dirittosoggettivo all’assunzione; la censura, infatti, non tiene contodella circostanza pacifica e valorizzata nella sentenza impugnatache i dipendenti si sono collocati esclusivamente nellagraduatoria della prima fase non avendo espletato e superato laselezione afferente alla seconda fase.Si può ricordare come questa Corte (v., Cass., n.1005 del 2026,in materia di personale ATA, sia pure rispetto a diversafattispecie) ha posto in evidenza che l’accesso ad un corso diformazione di un numero di partecipanti superiore a quelloN udmeerlole re gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026posizioni disponibili evidenzia che il superamento del cNoumrseroo ddi rai ccolta generale 14626/2026formazione non è condizione sufficiente, in ragione del merDoat a pubblicazione 17/05/2026rilievo che il superamento del corso da parte di tutti ifrequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degliaventi diritto rispetto alle posizioni disponibili.Un eventuale diritto soggettivo all’assunzione, infatti, in ipotesisi porrebbe soltanto rispetto ad una graduatoria definitiva aconclusione dell’iter selettivo e non in considerazione di uneventuale superamento di una prima fase di natura meramenteinterlocutoria.Su tale questione, vale peraltro richiamare quanto affermatodalla Corte distrettuale in ordine al consolidamento per mancataimpugnazione della graduatoria finale di mobilità in virtù dellaquale gli odierni ricorrenti sono stati estromessi dalla proceduraconcorsuale.3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto - artt. 10, 48 e 49 del CCNL2007 - art. 12, comma 1 del CCNL del 3.12.2009; art. 52comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.I ricorrenti contestano la mancata attuazione con cadenzabiennale delle procedure di mobilità professionale e della lesionedel proprio diritto all’avanzamento di carriera attraverso ipercorsi di mobilità verticale, derivante dall’inadempimento daparte dell’Amministrazione delle disposizioni di cui all’art. 10, 48e 49 del CCNL [OSCURATO:PERSONA].3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 La censura non tiene conto del decisum nella parte in cuiafferma che la risultante delle riforme (legge n. 150 del 2009,cd. legge Brunetta, e d.lgs. n. 75 del 2017, cd. legge Madia)Numero registro generale 17899/2022succedutesi in materia ha introdotto un assetto nuovo e diversoN umero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 14626/2026estremamente complesso che la domanda non aveva trattatDoat a pubblicazione 17/05/2026essendo mirata esclusivamente a rivendicare il ripristinodell’assetto vigente ormai un decennio prima dell’introduzionedel giudizio, rispetto al quale la sentenza rileva il profilodirimente del consolidamento delle posizioni soggettive dei terziin buona fede utilmente collocatisi in graduatoria.Inoltre, non considera che la normativa invocata riguardaprocedure per il passaggio mediante mobilità verticale daun’area a quella immediatamente superiore, mentre ilprocedimento di cui ora si tratta implica il passaggio “persaltum” dall’area “B” all’area “D” (cfr., Cons.

St., n.3768 del2011).Ed infatti, l’art. 48 (Mobilità professionale del personale ata ) delCCNL, al comma 1 prevede: “I passaggi interni al sistema diclassificazione di cui all’art.46 possono avvenire:A) [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti procedure:a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’areaimmediatamente superiore avvengono mediante procedureselettive, previa frequenza di apposito corso organizzatodall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con lacontrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto diquanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenze n. 1/99e n.194/2002”.Di talché, la censura risulta meramente assertiva, priva dispecificità e pertanto inammissibile.3.3 Peraltro, la mancata attivazione di procedure interne concadenza biennale volte a realizzare la progressione verticalepreviste dalle norme contrattuali richiamate non avrebbe potutofar derivare, come dedotto nella censura, il diritto dei ricorrenti(v., pag. 2 della sentenza di appello, sulle diverse posizioni deiricorrenti Fontana, Giannini, Sparavigna che partecipavanNoum aerlol are gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026prima fase della procedura, e della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Nounmie roc hdi era ccolta generale 14626/2026non chiedeva di partecipare) quali idonei del 2010 ad esserDeat a pubblicazione 17/05/2026posti di DSGA vacanti nel rispetto del contingente stabilito dallacontrattazione collettiva, atteso che, come rilevato dalla Cortedi merito, gli stessi non sono stati dichiarati idonei, avendopartecipato solo ad una frazione della selezione, ossia alla primafase di natura interlocutoria.4.

In conclusione, il ricorso va respinto.5.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 14626/2026Data pubblicazione 17/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o pro2026 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA1161 GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 814/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 17/05/202605/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Firenze rigettava le domande propostedagli odierni ricorrenti finalizzate ad ottenere l’ordine a caricodell’amministrazione di reiterare la procedura “ora per allora” diselezione per la progressione dall’area B a quella D, richiamandoall’uopo la sentenza del Consiglio di Stato investito dagliappellanti secondo cui essendo i posti all’epoca rilevati comedisponibili per la mobilità ormai coperti da terzi in buona fede,la cui posizione soggettiva era consolidata in assenza diimpugnazione della graduatoria finale nei confronti deicontrointeressati, l’unica tutela ravvisabile potesse esseresoltanto quella risarcitoria.2. La Corte, condividendo il predetto assunto, riteneva che, adistanza di quasi un decennio da quando la procedura selettivasi era utilmente conclusa con assegnazione dei posti vacanti aterzi di buona fede, fosse ormai preclusa la condanna allareiterazione della medesima procedura che travolgerebbe l'esitodella medesima già consolidato nel 2010; ciò a maggior ragioneper non avere mai coinvolto nel presente giudizio tutti glieventuali controinteressati alla medesima reiterazione,rimanendo in astratto ipotizzabile l'eventuale condanna alrisarcimento del danno da perdita di chance che tuttavia nelcaso in esame non era stato dedotto né provato con i requisitidi precisione concretezza richiesti dalla medesima sentenzaamministrativa richiamata.3. Inoltre, per quel che interessa in questa sede, la Cortedistrettuale ribadiva che, nel caso di specie, la graduatoria in cuisi erano collocati i dipendenti aveva natura interlocutoria dNui muenroa re gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026prima fase destinata solo ad individuare gli ammesNsumi eroa dlli ara ccolta generale 14626/2026seconda fase della procedura di selezione professionale soDloat a pubblicazione 17/05/2026all’esito della quale sarebbero emersi i titolari del diritto al postovacante oggetto del bando.4. In ordine alla domanda avente ad oggetto la mancatacelebrazione di nuove procedure selettive biennali per leprogressioni verticali, la Corte riteneva che la legge n. 150 del2009, cd. c.d. Brunetta e successivamente il d.lgs. 75 del 2017,cd. legge Madia non consentivano un integrale dovere di bandireperiodicamente procedure selettive per la mobilità verticale delpersonale ATA nei posti vacanti di DSGA secondo la proceduragià regolata dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009 e del CCNL2009.Ad avviso del giudice di appello la risultante delle due riformesuccedutesi in materia ha infatti introdotto un assetto nuovo ediverso estremamente complesso che la domanda non avevatrattato essendo mirata esclusivamente a rivendicare il ripristinodell’assetto vigente ormai un decennio prima dell’introduzionedel giudizio.5. Avverso la sentenza domandano la cassazione i dipendentimeglio indicati in epigrafe con ricorso assistito da due motivi,cui resiste con controricorso il MIUR.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va premesso che la Corte d’Appello ha ritenuto preclusol’esame d’ufficio di questione di giurisdizione, atteso che ilTribunale, adito dai lavoratori, aveva esaminato al domandarigettandola nel merito, e che tale questione non avevacostituito oggetto di appello da parte del Ministero, che nonaveva sollevato eccezioni in merito alla giurisdizione in primogrado. Tale statuizione è conforme alla giurisprudenza di questaCorte che ha già affermato (Cass., n. 27094 del 2024) allNourmcehro ére gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026il giudice di primo grado abbia pronunciato nel Nummeeror idti ora ccolta generale 14626/2026affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e Dleat a pubblicazione 17/05/2026parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando larelativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudicedella successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difettodi giurisdizione, trattandosi di questione ormai copertadal giudicato implicito.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5, comma 4 del [OSCURATO:PERSONA]; art. 2CCNI del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Nella prospettazione della censura sono richiamate in modospecifico le posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Giannini eSparavigna.I ricorrenti sostengono che in virtù delle norme contrattualiindicate gli stessi avrebbero acquisito una posizione giuridica didiritto soggettivo all’assunzione in ruolo e alla stipulazione delcontratto.2.1 La censura è infondata.2.2 Ed invero, la posizione della graduatoria della prima faseselettiva, così come la mera partecipazione alla proceduraselettiva, non attribuisce agli odierni ricorrenti un dirittosoggettivo all’assunzione; la censura, infatti, non tiene contodella circostanza pacifica e valorizzata nella sentenza impugnatache i dipendenti si sono collocati esclusivamente nellagraduatoria della prima fase non avendo espletato e superato laselezione afferente alla seconda fase.Si può ricordare come questa Corte (v., Cass., n.1005 del 2026,in materia di personale ATA, sia pure rispetto a diversafattispecie) ha posto in evidenza che l’accesso ad un corso diformazione di un numero di partecipanti superiore a quelloN udmeerlole re gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026posizioni disponibili evidenzia che il superamento del cNoumrseroo ddi rai ccolta generale 14626/2026formazione non è condizione sufficiente, in ragione del merDoat a pubblicazione 17/05/2026rilievo che il superamento del corso da parte di tutti ifrequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degliaventi diritto rispetto alle posizioni disponibili.Un eventuale diritto soggettivo all’assunzione, infatti, in ipotesisi porrebbe soltanto rispetto ad una graduatoria definitiva aconclusione dell’iter selettivo e non in considerazione di uneventuale superamento di una prima fase di natura meramenteinterlocutoria.Su tale questione, vale peraltro richiamare quanto affermatodalla Corte distrettuale in ordine al consolidamento per mancataimpugnazione della graduatoria finale di mobilità in virtù dellaquale gli odierni ricorrenti sono stati estromessi dalla proceduraconcorsuale.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto - artt. 10, 48 e 49 del CCNL2007 - art. 12, comma 1 del CCNL del 3.12.2009; art. 52comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.I ricorrenti contestano la mancata attuazione con cadenzabiennale delle procedure di mobilità professionale e della lesionedel proprio diritto all’avanzamento di carriera attraverso ipercorsi di mobilità verticale, derivante dall’inadempimento daparte dell’Amministrazione delle disposizioni di cui all’art. 10, 48e 49 del CCNL [OSCURATO:PERSONA].3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 La censura non tiene conto del decisum nella parte in cuiafferma che la risultante delle riforme (legge n. 150 del 2009,cd. legge Brunetta, e d.lgs. n. 75 del 2017, cd. legge Madia)Numero registro generale 17899/2022succedutesi in materia ha introdotto un assetto nuovo e diversoN umero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 14626/2026estremamente complesso che la domanda non aveva trattatDoat a pubblicazione 17/05/2026essendo mirata esclusivamente a rivendicare il ripristinodell’assetto vigente ormai un decennio prima dell’introduzionedel giudizio, rispetto al quale la sentenza rileva il profilodirimente del consolidamento delle posizioni soggettive dei terziin buona fede utilmente collocatisi in graduatoria.Inoltre, non considera che la normativa invocata riguardaprocedure per il passaggio mediante mobilità verticale daun’area a quella immediatamente superiore, mentre ilprocedimento di cui ora si tratta implica il passaggio “persaltum” dall’area “B” all’area “D” (cfr., Cons. St., n.3768 del2011).Ed infatti, l’art. 48 (Mobilità professionale del personale ata ) delCCNL, al comma 1 prevede: “I passaggi interni al sistema diclassificazione di cui all’art.46 possono avvenire:A) [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti procedure:a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’areaimmediatamente superiore avvengono mediante procedureselettive, previa frequenza di apposito corso organizzatodall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con lacontrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto diquanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenze n. 1/99e n.194/2002”.Di talché, la censura risulta meramente assertiva, priva dispecificità e pertanto inammissibile.3.3 Peraltro, la mancata attivazione di procedure interne concadenza biennale volte a realizzare la progressione verticalepreviste dalle norme contrattuali richiamate non avrebbe potutofar derivare, come dedotto nella censura, il diritto dei ricorrenti(v., pag. 2 della sentenza di appello, sulle diverse posizioni deiricorrenti Fontana, Giannini, Sparavigna che partecipavanNoum aerlol are gistro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026prima fase della procedura, e della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Nounmie roc hdi era ccolta generale 14626/2026non chiedeva di partecipare) quali idonei del 2010 ad esserDeat a pubblicazione 17/05/2026posti di DSGA vacanti nel rispetto del contingente stabilito dallacontrattazione collettiva, atteso che, come rilevato dalla Cortedi merito, gli stessi non sono stati dichiarati idonei, avendopartecipato solo ad una frazione della selezione, ossia alla primafase di natura interlocutoria.4. In conclusione, il ricorso va respinto.5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 17899/2022Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 14626/2026Data pubblicazione 17/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14626/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris