CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– resistente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 5947/2016 depositata in data 12 ottobre 2016.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] diLatina – [OSCURATO:PERSONA] di Formia notificava, nei confronti del sig.[OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n. TJG014600112,relativamente all’anno d’imposta 2008 e con riferimento ad IRPEF, IRAP edNumero registro generale 9441/2017Numero sezionale 4812/2026Numero di raccolta generale 20295/2026Data pubblicazione 17/06/2026IVA. In particolare, a seguito di un esame della documentazionecontabile/fiscale prodotta dal contribuente su richiestadell’Amministrazione, l’Ufficio stesso rilevava l’incongruenza di alcunefatture di acquisto rispetto all’oggetto della prestazione, accertavamaggiori imposte per IRPEF (pari ad euro 18.808,00), maggiori imposteper IRAP (pari ad euro 2.169,00) e maggiori contributi previdenziali (pereuro 4.807,00) e procedeva a rettificare la dichiarazione annuale IVA,accertando una maggiore imposta per euro 9.000.2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Latina; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Latina, con sentenza n. 240/2012, accoglieva il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delLazio; si costituiva in giudizio il contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 5947/2016, depositata in data 12ottobre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 109, primo comma, d.P.R. n. 917/1986, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non halimitato il suo ambito di indagine a quello delineato dall’articolo indicato inrubrica, secondo cui, affinché una componente negativa possa concorrereNumero registro generale 9441/2017Numero sezionale 4812/2026Numero di raccolta generale 20295/2026Data pubblicazione 17/06/2026a formare reddito nell’esercizio di competenza, essa deve atteggiarsi come“certa” nella sua esistenza. In altri termini, la C.t.r., estendendo il suoambito di esame all’intervenuto (o meno) pagamento delle fatture, e nonfocalizzandosi solo sulla certezza del costo, non ha tenuto in debito contoche l’art. 109, cit., dettato in tema di reddito d’impresa, ai fini delladeduzione dei costi, non postula il pagamento, espressamenteprevedendo, al contrario, l’applicazione dei criteri di competenza e non dicassa.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha posto a carico del contribuente – relativo alla effettività delpagamento – che questi non aveva e all’assolvimento del quale non eramai stato sollecitato dalla Amministrazione.3. Tuttavia, va preliminarmente osservato che, in data 7 aprile 2026, ilricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso.L'esame dell'atto di rinuncia al ricorso depositato dal ricorrente èpreliminare rispetto all'esame dei motivi di impugnazione.In data 7 aprile 2026, il signor [OSCURATO:PERSONA],personalmente e per il tramite dei propri difensori muniti di procuraspeciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione iscritto aln. 9441/2017 R.G., ai sensi dell'art. 390 c.p.c., invocando lacompensazione delle spese del procedimento.L'Agenzia delle Entrate, costituitasi al solo fine dell'eventualepartecipazione all'udienza ex art. 370, comma 1, c.p.c., non ha prestatoaccettazione alla rinuncia, tuttavia, a cura della Cancelleria, in data 1°giugno 2026, gliene è stata data formale comunicazione.3.1. Questa circostanza comporta che può dichiararsi l’estinzione delgiudizio.Numero registro generale 9441/2017Numero sezionale 4812/2026Numero di raccolta generale 20295/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ai sensi dell'art. 390 c.p.c., nella sua formulazione vigente: «La parte puòrinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata larelazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale. La rinunciadeve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche daquesto solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. Del depositodell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura dellacancelleria.»Nel caso di specie, l'atto di rinuncia risulta sottoscritto sia dal ricorrentepersonalmente sia dai suoi difensori muniti di procura speciale, e risultadepositato anteriormente alla data dell'adunanza camerale fissata per il 5giugno 2026. I requisiti formali di cui all'art. 390 c.p.c. sono dunquerispettati.3.2. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia alricorso.Quanto al regime delle spese legali, tenuto conto della circostanza chel'Agenzia delle Entrate ha assunto la qualità di mera resistente — nonavendo depositato controricorso — e non ha svolto difese nel merito,ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spesedel presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c.In ragione della estinzione del giudizio, non si ravvisano i presupposti perimporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misuraapplicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità delgravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass.8/01/2022, n. 1420). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 5 giugno 2026.La PresidenteNumero registro generale 9441/2017Numero sezionale 4812/2026Numero di raccolta generale 20295/2026Data pubblicazione 17/06/2026Roberta Crucitti