CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 12607/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LAURA CONDEMIche ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.E' presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confer-mato la pronuncia del Tribunale locale del 15 settembre 2023, con la quale,all’esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giu-stizia in quanto riconosciuto colpevole dl reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R.n. 309/ 1990, commesso in Roma il 30 giugno 2023.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. nullità dell’ordinanza con laquale la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di applicazione della pena con-cordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione, conconseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.; b. vizio dimotivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti gene-riche di cui all’art. 62 bis cod. pen.Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.2. Il processo, in data 26/11/2025, è stato rinviato, su istanza difensiva,all’odierna udienza in quanto in relazione al primo motivo di ricorso si era in attesadel deposito delle motivazioni della sentenza con cui in data 10 luglio 2025 leSS.UU. nel proc. RG. 33471/24 Ric. [OSCURATO:PERSONA] avevano affrontato la questione:“Se avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato sui motivi avanzataex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamentealla sentenza che definisce il giudizio di appello”.3. In data 11/02/2026 il PG ha anticipato con memoria scritta le proprieconclusioni.All’odierna pubblica udienza, celebratasi con discussione orale, su richiestadella Difesa, le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.2. Ed invero, quanto al primo motivo, le Sezioni Unite, con la sentenza n.2647 del 10/07/2025, le cui motivazioni sono state depositate il 22/01/2026,hanno risolto il precedente contrasto giurisprudenziale nel senso che il provvedi-mento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi exart. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibiledi ricorso per cassazione.Nella pronuncia in questione il [OSCURATO:PERSONA] ha anche chiarito che atale conclusione si perviene perché il provvedimento in questione ha natura ordi-natoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (così Sez. U., n.2647 del 10/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289005 - 01 che hanno osservato che il concordatoin appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenzadell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabilel'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto taledecisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespan-sione di tutte le prerogative difensive).2.1. S.U. 2647/2026 hanno anche affrontato la possibile obiezione, che silegge anche nel ricorso in esame, secondo cui la non ricorribilità per cassazionedel provvedimento con il quale il giudice di appello non accolga il concordato suimotivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. porrebbe dubbi di legittimità costituzionale,nella prospettiva di un potenziale contrasto con il principio di eguaglianza e con ildiritto di difesa. Per le S.U.: «In realtà nessuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost.è ipotizzabile. Quanto al primo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che, venuta meno l'effi-cacia della richiesta di "concordato" e della rinuncia agli altri motivi di appello, ildiritto d'impugnazione della parte si riespande in tutta la sua pienezza. Neppure ilprincipio di eguaglianza, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte co-stituzionale, risulta violato in quanto la sua inosservanza presuppone che situa-zioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (cfr., explurimis, Corte cost., sent. n. 67 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Corte cost., sent. n. 270dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Corte cost., sent. n. 165 del 23/06/2020; Corte cost., sent. n. 155del 15/04/2014; Corte cost., sent. n. 108 de118/03/2006; Corte cost., sent. n.340 del 28/10//2004; Corte cost., sent. n. 136 del 29/04/2004). La diversità delladisciplina in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto delconcordato in appello (non consentito, secondo la tesi accolta da questo SupremoCollegio) e di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il giudiziodi appello "omologando" il consenso raggiunto dalla parte sul motivo o sui motivinon rinunciati (consentito entro i limiti individuati dalla giurisprudenza di legitti-mità in precedenza indicati), non può ritenersi ingiustificata, e dunque irrazionale,trovando la sua giustificazione nell'impossibilità di assimilare i due atti: l'uno, prov-vedimento strettamente processuale, di natura ordinatoria; l'altro provvedimentodecisorio, che definisce, sia pure in forma accelerata, il giudizio di secondo grado».Peraltro non va trascurato che quanto al primo motivo e alla lamentata viola-zione degli artt. 24, co 2 e 111 Cost., anche in riferimento alla giurisprudenza dellaCorte EDU Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito ilmotivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Con-venzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059;Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Invero,l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorsodall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione dilegittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontrala censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione eu-ropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a suavolta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzio-nalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così comeinterpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fontiinterposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre chesiano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessicostituzionalmente protetti)».2.2. Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassa-zione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Con-venzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorsodall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questionedi legittimità costituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta.Peraltro, anche qualora fosse stato ammissibile, il motivo in questione sipalesa manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha motivatamenterigettato la richiesta di concordato di pena in appello, ritenendo la non riconosci-bilità nel caso in esame del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, rico-noscimento che invece faceva parte dell'accordo proposto alla Corte territorialeper la sua ratifica, in favore dell'imputato. E i giudici del gravame del merito hannolegittimamente e plausibilmente motivato il proprio diniego valorizzando il fattodell’insufficienza del mero dato dell’incensuratezza dell’imputato, ritenendo che losvolgimento di attività lavorativa rendesse maggiormente deprecabili le ragionidell’attività di spaccio e qualificando come neutro il comportamento processuale,essendo stato l’imputato arrestato e non potendo, il cospicuo quantitativo di so-stanza stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità, essere giustificato ai finidell’uso personale.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., infatti,la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle sul rilievo che, anchealla luce del carattere professionale della condotta, non si ravvisano elementi utilida poter considerare positivamente per la concessione delle circostanze attenuantigeneriche, non potendo a tal fine rilevare il solo dato dell’incensuratezza dell’im-putato, né tantomeno il comportamento processuale tenuto, avendo lo stesso ri-lasciato una confessione assolutamente generica e necessitata dall’avvenuto arre-sto in flagranza e dal rinvenimento di un quantitativo di cocaina che rendeva difatto impossibile qualunque difesa circa l’uso personale.Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co-stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai finidell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al digi delle attenuantigeneriche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli ele-menti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi-ciente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n.23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte haritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivoriferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativocomportamento processuale).3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 20 Febbraio 2026Il Presidente estensoreUgo [OSCURATO:PERSONA]