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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 10743/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990.

1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale di cui all'art. 303, comma 2, cod.proc.pen., rilevando che il giudice del dibattimento ha indebitamente disposto la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, dopo aver constatato l'omessa notifica al difensore del decreto che dispone il giudizio immediato.

Ne è pertanto derivata la decorrenza dei termini di custodia cautelare ex novo.

Viceversa non si è realizzata alcuna regressione del processo in quanto l'omessa notifica al difensore del provvedimento introduttivo del giudizio dibattimentale ha impedito che fosse chiusa o esaurita la fase innanzi al g.i.p..

Deduce, quindi, che i termini di fase ex art. 303, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., devono considerarsi integralmente spirati in data 5 luglio 2022.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, essendo stati superati i termini di fase poiché non era stato notificato al difensore di fiducia dell'indagato il decreto che dispone il giudizio immediato e quindi non aveva preso avvio la fase successiva.

Tale prospettazione è infondata.

1.1. Si osserva che, in tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente.

Con riferimento all'ipotesi di atto propulsivo nullo, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che non si determina l'inefficacia della misura cautelare per il superamento dei termini di fase se l'atto che segna il passaggio di fase sia stato emesso, anche con vizi di nullità, posto che, ai fini del cambiamento di fase e della decorrenza dei nuovi termini, ciò che conta è l'esistenza storico-giuridica dell'atto e non la sua validità. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, Sez.6, n.16542 del 19/04/2010 Rv. 247006; Sez. 1, n. 39691 del 21/10/2010, Rv. 248682; Sez. 2, n. 5056 del 22/12/2020, Rv. 280617).

Pertanto, qualora gli atti propulsivi siano stati ritualmente emessi, si da ingresso alla nuova fase processuale a prescindere dalla notifica di essi.

1.2. Orbene, nel caso in disamina, il giudice ha dichiarato in limine del dibattimento la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, ma non la nullità del decreto di citazione a giudizio, così che debbono applicarsi alla misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente i principi ora richiamati, e il ricorso deve essere rigettato.

2. Il ricorso dunque deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 16 gennaio 2023 Il C nsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale di cui all'art. 303, comma 2, cod.proc.pen., rilevando che il giudice del dibattimento ha indebitamente disposto la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, dopo aver constatato l'omessa notifica al difensore del decreto che dispone il giudizio immediato. Ne è pertanto derivata la decorrenza dei termini di custodia cautelare ex novo. Viceversa non si è realizzata alcuna regressione del processo in quanto l'omessa notifica al difensore del provvedimento introduttivo del giudizio dibattimentale ha impedito che fosse chiusa o esaurita la fase innanzi al g.i.p.. Deduce, quindi, che i termini di fase ex art. 303, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., devono considerarsi integralmente spirati in data 5 luglio 2022. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, essendo stati superati i termini di fase poiché non era stato notificato al difensore di fiducia dell'indagato il decreto che dispone il giudizio immediato e quindi non aveva preso avvio la fase successiva. Tale prospettazione è infondata. 1.1. Si osserva che, in tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente. Con riferimento all'ipotesi di atto propulsivo nullo, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che non si determina l'inefficacia della misura cautelare per il superamento dei termini di fase se l'atto che segna il passaggio di fase sia stato emesso, anche con vizi di nullità, posto che, ai fini del cambiamento di fase e della decorrenza dei nuovi termini, ciò che conta è l'esistenza storico-giuridica dell'atto e non la sua validità. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, Sez.6, n.16542 del 19/04/2010 Rv. 247006; Sez. 1, n. 39691 del 21/10/2010, Rv. 248682; Sez. 2, n. 5056 del 22/12/2020, Rv. 280617). Pertanto, qualora gli atti propulsivi siano stati ritualmente emessi, si da ingresso alla nuova fase processuale a prescindere dalla notifica di essi. 1.2. Orbene, nel caso in disamina, il giudice ha dichiarato in limine del dibattimento la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, ma non la nullità del decreto di citazione a giudizio, così che debbono applicarsi alla misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente i principi ora richiamati, e il ricorso deve essere rigettato. 2. Il ricorso dunque deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 16 gennaio 2023 Il C nsi
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