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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 30697/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10710/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

V. BRUNACCI 19 PL A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 88/2018 depositata il 23/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. n. 10710/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso azione revocatoria fallimentare nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente alla compravendita in data 16 marzo 1999, avvenuta tra la società dichiarata fallita in qualità di alienante a quella convenuta in qualità di acquirente, avente ad oggetto un immobile sito in Cirami, contrada Mulinello.

Il fallimento ha proposto domanda principale di revocatoria per sproporzione del prezzo ex art. 67, primo comma, n. 1, l. fall. e in subordine domanda ex art. 67, secondo comma, l. fall.

2. Il Tribunale di Nicosia, previo espletamento di CTU relativamente al valore dell’immobile, ha accolto la domanda subordinata.

3. La Corte di Appello di Caltanissetta , con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello della società acquirente in punto spese della CTU, rigettandolo nel resto.

Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto che sussiste il presupposto soggettivo dell’azione proposta, il quale va radicato in relazione alla figura del legale rappresentante della societàdi capitali, in relazione al quale è stato accertato un rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società.

Il giudice di appello ha, poi, ritenuto rilevanti la coincidenza delle sedi sociali e i rapporti di parentela tra i soci delle due società,circostanze assorbenti rispetto alla insussistenza di protesti o altri elementi sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza.

4. P ropone ricorso per cassazione la società acquirente , affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 1° luglio 2024, ritualmente opposta dal ricorrente, che deposita n. 10710/2019 R.G. memoria.

Anche il controricorrente ha depositato memoria.A seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 277 cod. proc. civ. in «combinato condisposto l’art. 112 c.p.c. – a seguito del rinvio ex art. 359 c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la compravendita era avvenuta in un ambito del tutto fisiologico.

Osserva parte ricorrente che fossero stati allegati elementi tali da escludere la consapevolezza dello stato di insolvenza; nel qual caso il giudice sarebbe incorso in omessa pronuncia e avrebbe violato , in tal caso, il principio di concentrazione, in quanto si sarebbe pronunciato solo su un punto del secondo motivo di appello (motivo relativo alla sussistenza di fatti tali da escludere la scientia decoctionis), senza esaminare altro punto del secondo motivo e quello relativo all’impugnazione del capo sulle spese del giudizio di primo grado.

2. La proposta di definizione accelerata ha ritenuto infondato il motivo in quanto «la corte d’appello ha deciso sui profili consegnati al gravame, semplicemente negando il fondamento delle doglianze relative all’elemento soggettivo dell’azione.

Ha poi condannato la parte appellante alle spese processuali previa loro compensazione parziale, in tal modo implicitamente negando il (e dunque pronunciandosi sul) fondamento della pretesa di compensazione integrale delle stesse».

3. Il ricorrente , in memoria, osserva come sarebbe stato valorizzato solo l’elemento della parentela tra gli amministratori delle due società, senza esaminare gli ulteriori elementi addotti, mentre con la seconda memoria insiste sull’omesso esame dell’insussistenza dello stato di insolvenza. n. 10710/2019 R.G.

4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di definizione accelerata, con alcune precisazioni.

Il motivo è infondato quanto all’omesso esame dello stato di insolvenza del venditore, posto che in tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito (Cass., n. 11357/2023).

Il giudice di appello non era, quindi,tenuto a motivaresul punto.

5. Parimenti infondato è il motivo in punto spese in conformità a quanto indicato nella PDA, per via del rigetto implicito operato dal giudice di appello sullo specifico motivo dedotto («Ha poi condannato la parte appellante alle spese processuali previa loro compensazione parziale, in tal modo implicitamente negando il (e dunque pronunciandosi sul) fondamento della pretesa di compensazione integrale delle stesse»).

6. Il primo motivo è, invece, inammissibile quanto all’omesso esame degli elementi di prova a sostegno dell’inscientia decoctionis, trattandosi di revisione della valutazione degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di appello.

7. Inammissibile è, poi, la violazione del principio di concentrazione, il quale opera in sede di impugnazione onerando la parte a concentrare nell’unico giudizio le censure avverso lo stesso provvedimento, ancorché si tratti di sentenza non definitiva (Cass., n. 10710/2019 R.G. n. 315/2012), mentre quanto all’istruzione probatoria attiene alla deduzione contestuale di prova diretta e prova contraria (Cass., n. 12136/2001), profili giuridici del tutto estranei alla censura dedotta dal ricorrente.

8. Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame «ed omessa pronuncia» circa un fattodecisivo per il giudizio, consistente nelnon essersi la Corte di Appello pronunciata sull’inesistenza dello stato di insolvenza.

Sotto un ulteriore profilo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla riforma delle spese, relativamente al quale non vi sarebbe «traccia di alcun argomento riferibile al motivo»relativo.

9. La proposta di definizione accelerata ha ritenuto inammissibile il motivo per omessa indicazione del fatto storico e del luogo in cui lo stesso sarebbe stato allegato e della sua definitività, proposta che il collegio condivide integralmente, non aggiungendo le memorie alcun utile argomento di discussione, né potendo le stesse sanare vizi di inammissibilità del ricorso (Cass., n. 19811/2025 ; Cass., n. 30760/2018). 10.Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato.

La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.

P.Q.M n. 10710/2019 R.G.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 12.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 12.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. per ciascun controricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10710/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. BRUNACCI 19 PL A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 88/2018 depositata il 23/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. n. 10710/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso azione revocatoria fallimentare nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente alla compravendita in data 16 marzo 1999, avvenuta tra la società dichiarata fallita in qualità di alienante a quella convenuta in qualità di acquirente, avente ad oggetto un immobile sito in Cirami, contrada Mulinello. Il fallimento ha proposto domanda principale di revocatoria per sproporzione del prezzo ex art. 67, primo comma, n. 1, l. fall. e in subordine domanda ex art. 67, secondo comma, l. fall. 2. Il Tribunale di Nicosia, previo espletamento di CTU relativamente al valore dell’immobile, ha accolto la domanda subordinata. 3. La Corte di Appello di Caltanissetta , con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello della società acquirente in punto spese della CTU, rigettandolo nel resto. Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto che sussiste il presupposto soggettivo dell’azione proposta, il quale va radicato in relazione alla figura del legale rappresentante della societàdi capitali, in relazione al quale è stato accertato un rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto rilevanti la coincidenza delle sedi sociali e i rapporti di parentela tra i soci delle due società,circostanze assorbenti rispetto alla insussistenza di protesti o altri elementi sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza. 4. P ropone ricorso per cassazione la società acquirente , affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 1° luglio 2024, ritualmente opposta dal ricorrente, che deposita n. 10710/2019 R.G. memoria. Anche il controricorrente ha depositato memoria.A seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 277 cod. proc. civ. in «combinato condisposto l’art. 112 c.p.c. – a seguito del rinvio ex art. 359 c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la compravendita era avvenuta in un ambito del tutto fisiologico. Osserva parte ricorrente che fossero stati allegati elementi tali da escludere la consapevolezza dello stato di insolvenza; nel qual caso il giudice sarebbe incorso in omessa pronuncia e avrebbe violato , in tal caso, il principio di concentrazione, in quanto si sarebbe pronunciato solo su un punto del secondo motivo di appello (motivo relativo alla sussistenza di fatti tali da escludere la scientia decoctionis), senza esaminare altro punto del secondo motivo e quello relativo all’impugnazione del capo sulle spese del giudizio di primo grado. 2. La proposta di definizione accelerata ha ritenuto infondato il motivo in quanto «la corte d’appello ha deciso sui profili consegnati al gravame, semplicemente negando il fondamento delle doglianze relative all’elemento soggettivo dell’azione. Ha poi condannato la parte appellante alle spese processuali previa loro compensazione parziale, in tal modo implicitamente negando il (e dunque pronunciandosi sul) fondamento della pretesa di compensazione integrale delle stesse». 3. Il ricorrente , in memoria, osserva come sarebbe stato valorizzato solo l’elemento della parentela tra gli amministratori delle due società, senza esaminare gli ulteriori elementi addotti, mentre con la seconda memoria insiste sull’omesso esame dell’insussistenza dello stato di insolvenza. n. 10710/2019 R.G. 4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di definizione accelerata, con alcune precisazioni. Il motivo è infondato quanto all’omesso esame dello stato di insolvenza del venditore, posto che in tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito (Cass., n. 11357/2023). Il giudice di appello non era, quindi,tenuto a motivaresul punto. 5. Parimenti infondato è il motivo in punto spese in conformità a quanto indicato nella PDA, per via del rigetto implicito operato dal giudice di appello sullo specifico motivo dedotto («Ha poi condannato la parte appellante alle spese processuali previa loro compensazione parziale, in tal modo implicitamente negando il (e dunque pronunciandosi sul) fondamento della pretesa di compensazione integrale delle stesse»). 6. Il primo motivo è, invece, inammissibile quanto all’omesso esame degli elementi di prova a sostegno dell’inscientia decoctionis, trattandosi di revisione della valutazione degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di appello. 7. Inammissibile è, poi, la violazione del principio di concentrazione, il quale opera in sede di impugnazione onerando la parte a concentrare nell’unico giudizio le censure avverso lo stesso provvedimento, ancorché si tratti di sentenza non definitiva (Cass., n. 10710/2019 R.G. n. 315/2012), mentre quanto all’istruzione probatoria attiene alla deduzione contestuale di prova diretta e prova contraria (Cass., n. 12136/2001), profili giuridici del tutto estranei alla censura dedotta dal ricorrente. 8. Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame «ed omessa pronuncia» circa un fattodecisivo per il giudizio, consistente nelnon essersi la Corte di Appello pronunciata sull’inesistenza dello stato di insolvenza. Sotto un ulteriore profilo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla riforma delle spese, relativamente al quale non vi sarebbe «traccia di alcun argomento riferibile al motivo»relativo. 9. La proposta di definizione accelerata ha ritenuto inammissibile il motivo per omessa indicazione del fatto storico e del luogo in cui lo stesso sarebbe stato allegato e della sua definitività, proposta che il collegio condivide integralmente, non aggiungendo le memorie alcun utile argomento di discussione, né potendo le stesse sanare vizi di inammissibilità del ricorso (Cass., n. 19811/2025 ; Cass., n. 30760/2018). 10.Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P.Q.M n. 10710/2019 R.G. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 12.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 12.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. per ciascun controricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
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