Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22538/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, in riforma della pronuncia emessa il 26 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al delitto aggravato di violenza privata e minaccia (art. 110 cod. pen.) (artt. 610, 612 cod. pen. e 7 dl. 13 maggio 1991, 1n. 152 conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; capo D.), per difetto di querela, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla conferma della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato, attinti da sequestro nel 2014 e non inerenti ai delitti in discorso, la cui confisca già la sentenza di primo grado aveva disposto senza motivare.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, rilevando un difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della confisca.

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La sentenza di primo grado si è limitata a disporre la confisca di quanto in sequestro, in forma meramente assertiva, senza argomentare e senza neppure indicare la tipologia dei beni ancora sottoposti alla misura cautelare (che ha attinto beni aziendali, rapporti bancari e beni mobili registrati; cfr. provvedimento G i.p. del Tribunale di Napoli del 26 novembre 2014).

La sentenza impugnata, oltre ad aver ritenuto il difetto della condizione di procedibilità, argomentando al riguardo, nulla ha esposto - né in dispositivo né in motivazione - sui beni in sequestro, la cui confisca ha confermato in dispositivo (con la formula «conferma nel resto»), senza fornire alcuna giustificazione della statuizione ablativa e senza che consti quali siano i beni oggetto di essa (il che non consente di comprendere neppure se ricorra un'ipotesi di confisca obbligatoria, segnatamente ex art. 240, comma 2, cod. pen.).

Dunque, in parte qua è stato del tutto omessa la motivazione; e ciò quantunque la confisca richieda, per l'appunto, una specifica e autonoma giustificazione, non potendo essere disposta o mantenuta in forza di formule di stile o di richiami impliciti ad una decisione priva, a sua volta, di apparato argomentativo.

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, in riforma della pronuncia emessa il 26 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al delitto aggravato di violenza privata e minaccia (art. 110 cod. pen.) (artt. 610, 612 cod. pen. e 7 dl. 13 maggio 1991, 1n. 152 conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; capo D.), per difetto di querela, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla conferma della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato, attinti da sequestro nel 2014 e non inerenti ai delitti in discorso, la cui confisca già la sentenza di primo grado aveva disposto senza motivare. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, rilevando un difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della confisca. 4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. La sentenza di primo grado si è limitata a disporre la confisca di quanto in sequestro, in forma meramente assertiva, senza argomentare e senza neppure indicare la tipologia dei beni ancora sottoposti alla misura cautelare (che ha attinto beni aziendali, rapporti bancari e beni mobili registrati; cfr. provvedimento G i.p. del Tribunale di Napoli del 26 novembre 2014). La sentenza impugnata, oltre ad aver ritenuto il difetto della condizione di procedibilità, argomentando al riguardo, nulla ha esposto - né in dispositivo né in motivazione - sui beni in sequestro, la cui confisca ha confermato in dispositivo (con la formula «conferma nel resto»), senza fornire alcuna giustificazione della statuizione ablativa e senza che consti quali siano i beni oggetto di essa (il che non consente di comprendere neppure se ricorra un'ipotesi di confisca obbligatoria, segnatamente ex art. 240, comma 2, cod. pen.). Dunque, in parte qua è stato del tutto omessa la motivazione; e ciò quantunque la confisca richieda, per l'appunto, una specifica e autonoma giustificazione, non potendo essere disposta o mantenuta in forza di formule di stile o di richiami impliciti ad una decisione priva, a sua volta, di apparato argomentativo. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto. 2 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22538/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris